Author: Giovanni

Caccia al cinghiale Regione Molise, modulo iscrizione squadra

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ISCRIZIONE DI ADESIONE ALLA SQUADRA

ISCRIZIONE SQUADRE

Secondo quanto sancito al commma 6 dell’art. 2  della  DGR_134_2019-1 della Regione Molise ; 

“L’elenco  dovrà essere trasmesso all’A.T.C. competente per territorio, almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio della stagione venatoria al cinghiale entro e non oltre il 14 settembre. Ogni elenco dovrà riportare il timbro di accettazione della rispettiva A.T.C. e copia dello stesso dovrà essere custodita dal capo squadra (o vice) per essere esibita in caso di controllo da parte del personale di vigilanza”

l moduli debitamente compilati con i relativi documenti allegati possono essere presentati direttamente presso la segreteria dell’AtC 3   in alternativa possono essere trasmessi a mezzo mail al seguente indirizzo: info@atc3isernia.com     atc3@pec.it.

Bando estrazione cacciatori non residenti

CIG Z802DF515C

Isernia, 25 agosto 2020

 

DETERMINA DI INDIZIONE DI CONSULTAZIONE DI MERCATO

 

Il R.U.P.

  • Vista la deliberazione del comitato ATC 3 di Isernia del 03.06 .2020 con cui l’A.T.C.3 di Isernia ha deliberato di provvedere all’acquisto del servizio “attuazione e redazione delle graduatorie di accesso dei cacciatori non residenti nella Regione Molise per l’annata venatoria 2020/2021”;
  • Vista la convenzione al Prot 281 del 16.9.2019 e ss mm e ii stipulata tra l’ A.T.C. 3 di Isernia e il dr. Antimo GATTA che prevede anche l’eventuale attribuzione della funzione di Responsabile Unico del Procedimento;
  • Visto l’articolo 31, comma 11 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii.;
  • Vista la propria nomina come Responsabile Unico del Procedimento;
  • Visto che trattasi di micro-acquisto (acquisti di importo inferiore a 5.000,00 euro) e che nel portale acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, che permette di ottimizzare gli acquisti pubblici di beni e servizi razionalizzando la spesa pubblica e semplificando i processi di fornitura e di acquisto in modo innovativo e trasparente, non sono stati riscontrati servizi similari a quelli necessitari;
  • Visto l’articolo 66, I e II co, D.lgs 50/2016 ss.mm.ii., per le consultazioni preliminari di mercato per l’opera che si intende portare a compimento;
  • DATO ATTO che è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

  • che per i principi di regolarità e trasparenza venga inviato un AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, di seguito riportato e che è da intendersi come parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
IL RUP

dr. Antimo GATTA

(firmato digitalmente)

 

 

 

 

 

 

AMBITO TERRITORIALE CACCIA num. 3 – ISERNIA

Via G. Betta 86170 Isernia,  tel 0865 411472  e mail:  info@atc3isernia.com  email pec atc3@pec.it Web site: www.atc3isernia.com

 

 

Prot. Num 161 del 25 agosto 2020

C.I.G  Z802DF515C

 

Oggetto:  Manifestazione d’interesse fornitura del servizio attuazione e redazione delle graduatorie di accesso dei cacciatori non residenti nella Regione Molise per l’annata venatoria 2020/2021.

Si rende noto che l’Ambito Territoriale Caccia n. 3 di Isernia intende espletare una manifestazione d’interesse per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36  comma 2 letta a, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per l’immediata fornitura del servizio attuazione e redazione delle graduatorie di accesso dei cacciatori non residenti nella Regione Molise per l’annata venatoria 2020/2021.

 

Importo della fornitura,: € 550,00 oltre IVA e oneri

 

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Servizio di realizzazione e redazione delle graduatorie di accesso dei cacciatori non residenti nella Regione Molise per l’annata venatoria 2020/2021 le cui domande sono state inoltrate regolarmente secondo quanto disposto dal regolamento emanato dall’ATC num 3 di Isernia.

LUOGO E TEMPO DI ESECUSIONE DELLA FORNITURA SERVIZIO

La fornitura del servizio in oggetto dovrà compiersi con propri mezzi e personale

L’espletamento del servizio deve essere immediatamente esecutivo e successivo all’affidamento.

La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto dei termini temporali successivamente indicati e con le seguenti modalità:

L’ammissione dei cacciatori non residenti in Regione dovrà essere realizzata secondo quanto riportato nella delibera della Giunta della Regione Molise riguardante l’approvazione del calendario venatorio 2020/2021 e secondo quanto disposto dall’ art 22 comma 13 della L.R. 19/93 e s.m.i ;

Atc3  Is consegnerà l’intero database in formato Excel derivante dal sistema di accettazione on line delle domande regolarmente pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.

Fornirà inoltre il regolamento di accesso dei cacciatori non residenti approvato e le relative comunicazione di eventuali adempimenti amministrativi.

Il servizio di estrapolazione dei dati, l’applicazione delle direttive Amministrative, la garanzia del trattamento dei dati sensibili, è a totale carico dell’ aggiudicatario del servizio .

Il controllo delle operazioni delle graduatorie d’accesso potrà essere presenziato dai componenti dell’ATC 3 di Isernia, e potrà realizzarsi in un luogo diverso dalla sede dell’ente o sede dell’aggiudicatario. Pertanto l’aggiudicatario dovrà comunicare all’atc3 a mezzo mail pec all’indirizzo atc3@pec.it l’avvio della procedura non meno di 8 ore prima. La procedura potrà realizzarsi anche in assenza dei componenti del comitato.

Al termine della stessa l’aggiudicatario dovrà fornire all’atc3 is apposito verbale riportante le operazioni di sorteggio e la graduatoria d’accesso redatta secondo le disposizioni amministrative.

 

Aggiudicazione della fornitura del sevizio

La fornitura sarà aggiudicata in seguito della consultazione, al soggetto che avrà offerto il minor prezzo secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 4 del d.lgs.  50/2016 s.m.i

L’A.T.C. si riserva di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta.

L’A.T.C. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della fornitura qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della stessa.

 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO:

Gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  • diritto a contrarre con la PA;
  • iscrizione al registro delle imprese delle imprese o albi professionali;

 

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Avviso, permanere per tutta la fase di affidamento e per la fase esecutiva

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura in oggetto, devono far pervenire l’interesse alla partecipazione intestata all’ATC 3 di Isernia con pec avente all’oggetto la dicitura “Offerta fornitura servizio di realizzazione e redazione delle graduatorie di accesso dei cacciatori non residenti nella Regione Molise per l’annata venatoria 2020/2021”; l’offerta dovrà indicare il costo complessivo, iva e oneri esclusi, da esprimersi in cifre e in lettere; l’offerta implica l’accettazione di tutte le clausole della presente, è intesa come autodichiarazione implicita di possedere tutti i requisiti per contrarre con la PA (che verranno autocertificati in seguito ad aggiudicazione provvisoria) e l’esonero per l’ente da ogni e qualsivoglia responsabilità in seguito a qualsiasi fatto derivante in maniera diretta o indiretta dall’appalto. L’offerta dovrà pervenire esclusivamente a mezzo pec entro il termine perentorio del giorno 29 Agosto 2020 alle ore 10:30, all’Ambito Territoriale Caccia n. 3 di Isernia, al seguente indirizzo: atc3@pec.it

Non saranno prese in considerazioni offerte pervenute all’ATC successivamente al il termine.

MODALITA’ DI SELEZIONE DEI RICHIEDENTI: In esito all’indagine di mercato di cui al presente Avviso, saranno oggetto di procedura per l’affidamento della fornitura del servizio di cui all’oggetto, tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse, purché la richiesta sia presentata debitamente firmata e corredata dal documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.

E’ onere dei partecipanti consultare il sito internet www.atc3isernia.com , ove il presente avviso viene pubblicato, per accertarsi di eventuali comunicazioni urgenti relative alle presenti procedure.

L’ATC 3 Isernia si riserva la facoltà discrezionale di invitare alla gara ulteriori concorrenti.

La partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova del possesso dei requisiti generali richiesti per la fornitura in oggetto che dovranno essere dichiarati e verificati in occasione della procedura di gara.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA: La fornitura verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso rispetto alla base di gara.

ULTERIORI PRECISAZIONI: Il presente Avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce affatto avvio di procedura amministrativa né proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’ATC 3 Isernia che sarà libera di avviare altre procedure. L’ATC 3 Isernia si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato e di intraprenderne altri, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del R.E. 679/2016 e s.m.i secondo le modalità consultabili presso l’ambito, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative alla presente indagine di mercato.

Il RUP

Dr. Antimo GATTA

CALENDARIO VENATORIO MOLISE 2020-2021

Download:

CALENDARIO-VENATORIO-2020-2021

1.D.G.R.-N.-302-DEL-20.08.2020-APPR.-CALENDARIO-2020-2021

REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
II DIPARTIMENTO
RISORSE FINANZIARIE – VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE
NATURALI -SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI
SERVIZIO “COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE
EUROPEE PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA
ATTIVITA’ VENATORIA”
CALENDARIO E REGOLAMENTO VENATORIO 2020 – 2021
2

i n d i c e
1.ATTIVITA’ VENATORIA……………………………………………………………………………………….3
2.ANNATA VENATORIA…………………………………………………………………………………………3
3.SPECIE CACCIABILI E PERIODI ………………………………………………………………………….3
4.AREA CONTIGUA DEL PARCO NAZIONALE. ULTERIORI INDICAZIONI … …………………..7
5.CARNIERE ……………………… …………………………………………………………………..………8
6.GIORNATE DI CACCIA……………………………………………………………………………………….9
7.USO DEI CANI………………………………………………………………………………………………….9
8.ADDESTRAMENTO CANI …………………………………………………………………………………9
9.GARE E PROVE CINOFILE ……………… ……………………………………………………………..9
10.DIVIETI …………………………………………………………………………………………………………10
11.SANZIONI ………………………………………………………………………………………………………11
12.REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO VENATORIO ………………………………………………….11
13.DISPOSIZIONI PARTICOLARI…………………………………………………………………………….13
14.DISPOSIZIONI FINALI………………………………………………………………………………………14
3
1. ATTIVITA’ VENATORIA
L’attività venatoria nella Regione Molise è esercitata negli appositi Ambiti Territoriali di
Caccia nelle forme indicate dall’articolo 12, comma 5, lett. c) della Legge 157/92, ed è
disciplinata dal presente calendario ed annesso Regolamento, nel rispetto della Legge
Quadro 157/92 e successive modificazioni, della L.R. 19/93 e successive modificazioni, delle
Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e 2009/147/CEE e nelle more dell’attuazione del
nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale del Molise 2016/2021, in relazione a quello
approvato con delibera consiliare n° 359 del 29.11.2016 e pubblicato sul BURM n° 46 del
16.12.2016.
In relazione all’emergenza coronavirus SARS-COV-2/covid-19, l’attività venatoria in forma
collettiva sarà organizzata e si svolgerà nel rispetto di ogni qualsiasi limitazione, tempo per
tempo vigente, in termini di comportamenti sociali, accorgimenti sanitari, dispositivi di
protezione, distanze interpersonali riconducibili a Decreti Legge, Decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri ed ordinanze del Presidente della Regione Molise, per quanto
applicabili.
L’attività venatoria nell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise,
versante molisano, è disciplinata dal Regolamento approvato dalla Giunta regionale con
deliberazione n.802 del 29.07.2008.
L’attività venatoria oltre che dal presente Calendario e Regolamento è disciplinata:
 nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) dalla Delibera di Giunta regionale n. 889/2008;
 nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) dalla Delibera di Giunta regionale n.772/2015.
2. ANNATA VENATORIA
L’annata venatoria ha inizio il 20 settembre 2020 e termina il 10 febbraio 2021.
Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale) identificate con codice IT7222287 (La Gallinola –
Monte Miletto – Monti del Matese), IT7222248 (Lago di Occhito), IT7222265 (Torrente Tona),
IT7222267 (Località Fantina – Fiume Fortore), IT7228230 (Lago di Guardialfiera – Foce
Fiume Biferno) e IT7120132 (Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise – PNALM), anche se
ricadenti all’interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, l’attività
venatoria non può avere inizio prima del primo ottobre, con l’eccezione della caccia agli
ungulati.
In tutte le ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se ricadenti all’interno di Aziende-
AgriTuristico Venatorie e Faunistico Venatorie, nel mese di gennaio l’attività venatoria è
consentita solo nelle giornate di mercoledì e domenica.
I cacciatori non residenti nella Regione Molise possono esercitare la caccia dal 1° ottobre al
31 dicembre 2020, con prelievo venatorio solo nelle giornate di caccia coincidenti con quelle
stabilite dalla regione di residenza.
La limitazione temporale di cui sopra, relativa ai cacciatori non residenti, non si applica per
l’attività venatoria svolta nelle Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie.
3. SPECIE CACCIABILI E PERIODI
A. UCCELLI NON MIGRATORI
 Cornacchia grigia (Corvus corone cornix), Ghiandaia (Garrulus glandarius), Gazza (Pica
pica).
Prelievo venatorio:
a) in pre-apertura nelle giornate del 2 e 6 settembre 2020 da appostamento temporaneo
senza l’ausilio del cane, con l’obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica
in custodia;
4
b) dal 20 settembre 2020 al 14 gennaio 2021;
c) l’apertura anticipata per le specie di cui sopra non è consentita nelle zone ZPS e
nell’Area Contigua del PNALM, versante molisano.
La caccia da appostamento potrà essere esercitata a non meno di 150 metri dalle zone
umide frequentate da uccelli acquatici.
Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.
 Fagiano (Phasianus colchicus)
Prelievo venatorio:
dal 20 settembre 2020 al 30 novembre 2020.
B. UCCELLI ACQUATICI
• Alzavola (Anas crecca), Canapiglia (Anas strepara), Folaga (Fulica atra), Fischione (Anas
penelope), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Marzaiola (Anas querquedula),
Mestolone (Anas clypeata), Porciglione (Rallus aquaticus), Frullino (Lynnocryptes
minimus) e Germano Reale (Anas playtyhnchos):
Prelievo venatorio:
a) dal 1° ottobre 2020 al 20 gennaio 2021.
È fatto divieto di caccia su terreno in tutto o nella maggior parte coperto di neve. È
comunque consentita la caccia ai palmipedi e trampolieri, ad esclusione della beccaccia,
lungo i corsi di acqua perenni;
nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è vietato l’utilizzo di munizioni a pallini di piombo
all’interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di
acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.
• Beccaccino (Gallinago gallinago)
Prelievo venatorio:
a) dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, il prelievo massimo giornaliero non potrà
superare n. 6 capi;
b) dal 2 gennaio 2021 al 20 gennaio 2021, il prelievo massimo giornaliero non potrà
superare n. 3 capi;
Il prelievo massimo stagionale non potrà comunque superare il limite di n. 25 capi.
C. UCCELLI MIGRATORI
 Quaglia (Coturnix coturnix)
Prelievo venatorio:
a) in pre-apertura dall’alba alle ore 14,00 nelle giornate del 12 e 16 settembre 2020;
b) dal 20 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
 Tortora (Streptopelia turtur)
Prelievo venatorio:
a) in pre-apertura, esclusivamente nelle giornate del 2 e 6 settembre 2020, in
appostamento e senza l’ausilio del cane, con l’obbligo di raggiungere e lasciare il sito con
arma scarica in custodia;
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b) dal 20 settembre 2020 al 30 settembre 2020.
La caccia da appostamento potrà essere esercitata a non meno di 150 metri dalle zone
umide frequentate da uccelli acquatici.
Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.
 Colombaccio (Columba palumbus)
Prelievo venatorio:
a) dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;
b) dal 2 gennaio 2021 al 10 febbraio 2021 in appostamento senza l’ausilio del cane, con
l’obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia; con la
specificazione che nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) il prelievo è consentito
soltanto nelle giornate di mercoledì e domenica.
In tale periodo è previsto un limite di carniere giornaliero pari a 5 capi.
Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.
 Allodola (Alauda arvensis)
Prelievo venatorio:
dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.
 Merlo (Turdus merula)
Prelievo venatorio:
dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.
 Beccaccia (Scolopax rusticola)
Prelievo venatorio:
c) dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, il prelievo massimo giornaliero non potrà
superare n. 3 capi;
d) dal 2 gennaio 2021 al 20 gennaio 2021, il prelievo massimo giornaliero non potrà
superare n. 2 capi;
e) dal 21 gennaio 2021 al 31 gennaio 2021, il prelievo massimo giornaliero non potrà
superare n. 1 capo.
Il prelievo massimo stagionale non potrà comunque superare il limite di n. 20 capi.
Disposizioni particolari per la specie
Entro il 31 marzo 2021, in concomitanza con la riconsegna del tesserino, i cacciatori che
hanno abbattuto beccacce dovranno consegnare, all’ATC in cui si è residenti o ammessi
l’ala destra (o la sinistra se rovinata la destra), degli esemplari prelevati. La lettura delle
ali consentirà di rilevare dei dati relativi alla classe di età e dovrà essere effettuata dagli
ATC stessi anche con l’ausilio di enti e/o associazioni specializzate.
Nel periodo di svernamento e di migrazione primaverile prenuziale, gli ATC organizzano il
monitoraggio della specie beccaccia (Scolopax rusticola), secondo quanto stabilito nel
“Protocollo operativo per il monitoraggio della beccaccia nelle aree di svernamento
mediante cane da ferma” approvato con delibera di G.R. N.110 del 02.03.2015. Ciò
consentirà non solo di omogeneizzare le tecniche di censimento sul territorio della
regione ma di acquisire elementi utili per la stesura del calendario venatorio.
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 Cesena (Turdus palaris), Tordo bottaccio (Turdus philomelos), Tordo sassello (Turdus
iliacus).
Prelievo venatorio:
dal 1° ottobre 2020 al 20 gennaio 2021;
D. MAMMIFERI
 Lepre (Lepus europaeus)
Prelievo venatorio:
a) dal 20 settembre 2020 al 16 dicembre 2020;
b) dal 17 ottobre 2020 al 28 novembre 2020, nei territori dove è stata accertata la
presenza della Lepre Italica (Lepus corsicanus) che non ricadono all’interno di Istituti
faunistici in cui l’attività venatoria è vietata (ZAC, ZRC, Oasi, etc.), in particolare dei
comuni di Pozzilli e Filignano in provincia di Isernia, e in quelli di Jelsi, Campochiaro
e San Giuliano del Sannio in provincia di Campobasso.
Oltre alla restrizione dei tempi di caccia, saranno poste in essere tutte le misure a
salvaguardia della Lepre Italica e, nel contempo, sarà vietato qualsiasi ripopolamento
e/o immissione di lepre europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall’area dove è stata
accertata la presenza di Lepre Italica.
Nell’Area Contigua del PNALM, versante molisano, la caccia alla lepre potrà essere
esercitata con l’utilizzo massimo di due cani per equipaggio; i cani devono essere iscritti
in un apposito elenco predisposto dal Comitato di Gestione dell’Area contigua del
PNALM, indicando nome del cane, razza, sesso e numero del microchip. Sono consentiti
l’utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate con diametro non
superiore allo 0 (3,9 mm).
 Cinghiale (Sus scrofa)
Prelievo venatorio:
a) dal 14 ottobre 2020 al 13 gennaio 2021;
b) la caccia al cinghiale è regolamentata secondo il disciplinare approvato con D.G.R. n.
134 del 30/04/2019;
c) è consentito l’abbattimento occasionale dei cinghiali in forma individuale, senza
l’ausilio di cani da seguita;
d) la caccia al cinghiale all’interno delle aziende faunistiche venatorie e agrituristiche
venatorie verrà svolta nel rispetto delle norme sancite dai rispettivi Regolamenti
Regionali;
e) Il prelievo in Selezione alla specie cinghiale, è consentito, in attuazione di uno
specifico Piano di Abbattimento Selettivo, ai sensi dell’art. 11 – Quaterdecies, comma
5 della Legge 02 dicembre 2005, n° 248, redatto dalla Regione Molise previo parere
dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ( ISPRA) dal 1° aprile
2021 al 15 agosto 2021;
f) all’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo e Molise, la caccia al
cinghiale potrà essere esercitata dal 1° novembre 2020 al 31 gennaio 2021.
• in forma collettiva mediante la tecnica della “girata” con squadre formate da 6-10
unità con unico cane che ha funzione anche di “limiere”;
• in forma individuale da appostamento e/o alla “cerca” con carabina munita di
ottica di puntamento e senza l’ausilio dei cani.
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La caccia al cinghiale è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.
All’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise la caccia al
cinghiale è consentita secondo le modalità di cui al Regolamento allegato alla D.G.R. n.
802/2008 e nelle giornate stabilite al precedente punto.
Per la caccia agli ungulati (cinghiale), fermo restando i divieti di cui alle prescrizioni
territoriali consultabili al paragrafo 10 “Divieti”, è tollerato l’uso di munizioni contenenti
piombo, a condizione che si utilizzino cartucce a palla singola.
E’ fatto obbligo, all’interno dei territori ricadenti nell’Area Contigua al PNALM, di
vaccinazione per tutti i cani impiegati nell’attività venatoria contro le principali malattie
trasmissibili all’orso (o utilizzazione esclusiva di cani vaccinati), così come disposto
dall’allegato “Azione A2” alla DGR n. 43/2014.
Allo scopo di tutelare la propria e l’altrui incolumità, durante il periodo di apertura della
caccia al cinghiale, nelle giornate consentite, è obbligatorio che tutti i cacciatori
indossino un capo di abbigliamento ad elevata visibilità (gilet, casacca, pettorina,
giacconi, trisacca, cappello, ecc.). Tale obbligo si estende a tutti coloro che, durante la
stagione venatoria al cinghiale in corso, si apprestano ad effettuare attività ludicosportive
e ricreative (cercatori di funghi, cercatori di tartufi, ecc.) all’interno di aree ove
sia consentita l’attività venatoria.
Come disposto dal Reg. CE n. 2075/2005 recepito con D.G.R. n. 56 del 28 gennaio 2008
e novellato dal Reg. CE n.1375/2015, le carcasse dei suidi selvatici abbattuti, devono
essere sottoposti all’esame trichinoscopico da effettuarsi, a spese degli interessati, se ad
iniziativa privata, presso l’Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise
previa compilazione di un’apposita scheda resa nota con il tesserino venatorio utile alla
rilevazione dei dati biometrici. Al fine di garantire una maggiore tutela della salute
pubblica, si delegano le responsabilità agli AA.TT.CC. di Campobasso, Isernia e Termoli,
ai sensi della normativa vigente, ad organizzare e regolamentare con propri atti, tutti gli
aspetti sanitari legati agli esami trichinoscopici ed allo smaltimento delle carcasse dei
suidi selvatici abbattuti, attraverso convenzioni con soggetti competenti pubblici e/o
privati, regolarmente accreditati.
Le carcasse degli animali abbattuti, destinati agli stabilimenti di manipolazione e
trasformazione, verranno sottoposte in quella sede, ai controlli ispettivi previsti dal Reg.
CE 854/2004 Cap. VIII – Selvaggina Selvatica.
L’obbligo, tra l’altro, era già stato sancito con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 1860 del 21 novembre 1978, avente per oggetto “Obbligo dell’esame
trichinoscopico dei cinghiali, dei suini allevati allo stato brado e di animali non domestici di
altre specie di cui è consentita la cattura”.
 Volpe (Vulpes volpe)
Prelievo venatorio:
a) dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021;
b) dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2020 nell’Area Contigua del PNALM, versante
molisano, in forma individuale da postazione fissa con carabina munita di ottica di
puntamento da parte di cacciatori in possesso di abilitazione rilasciata dalla Provincia
o di altri titoli formativi equipollenti di cui alla nota Ispra 22478/T-Dl del 28 giugno
2010 e ss.mm.ii.. Nelle zone di caccia al cinghiale assegnate alle squadre, la caccia
alla volpe richiede la preventiva comunicazione al Caposquadra e non può essere
effettuata in contemporanea allo svolgimento della girata.
4. AREA CONTIGUA DEL PARCO NAZIONALE. ULTERIORI INDICAZIONI
All’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante
molisano, in accordo con quanto stabilito dal protocollo d’intesa per l’attuazione delle
priorità di azioni previste nel “Piano di Azione per la Tutela dell’Orso bruno Marsicano”
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(PATOM), nonché con quanto previsto dal “Protocollo per la tutela dell’orso bruno
marsicano e il miglioramento della gestione venatoria” vigono le seguenti prescrizioni:
• divieto dell’allenamento e dell’addestramento cani;
• divieto della c.d. pre-apertura;
• la caccia alla volpe potrà essere effettuata in forma individuale da postazione fissa con
carabina munita di ottica di puntamento da parte di cacciatori in possesso di
abilitazione rilasciata dalla Provincia o di altri titoli formativi equipollenti di cui alla
nota Ispra 22478/T-Dl del 28 giugno 2010 e ss.mm.ii.. Nelle zone di caccia al
cinghiale assegnate alle squadre, la caccia alla volpe richiede la preventiva
comunicazione al Caposquadra e non può essere effettuata in contemporanea allo
svolgimento della girata. Ciascun equipaggio può utilizzare una muta di cani
costituita al massimo da due esemplari ed essere iscritti in apposito elenco
predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza, sesso e numero di microchip.
Sono consentiti l’utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate con
diametro non superiore allo 0 (3,9 mm);
• divieto di qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica;
• la caccia al cinghiale potrà essere esercitata in forma collettiva mediante la tecnica
della “girata” con squadre formate da 6-10 unità con unico cane che ha funzione
anche di “limiere”, ed in forma individuale, da appostamento e/o alla “cerca” con
carabina munita di ottica di puntamento e senza l’ausilio dei cani;
• al fine di assicurare la correttezza tecnica e la sicurezza delle operazioni di girata,
ciascuna squadra dovrà operare in una zona di caccia fissa, assegnata in via
esclusiva alla medesima;
• la caccia alla lepre potrà essere esercitata con l’utilizzo massimo di due cani per
equipaggio; i cani devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dagli ATC,
indicando nome del cane, razza, sesso e numero del microchip;
• la caccia alle altre specie (fagiano, quaglia, beccaccia, ecc.) è consentita con l’ausilio
dei soli cani da ferma o da cerca, escludendo l’uso del cane da seguita. Sono
consentiti l’utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate.
5. CARNIERE
Per ogni giornata consentita, ciascun cacciatore potrà abbattere complessivamente due capi
di selvaggina stanziale con i seguenti limiti per specie:
SPECIE LIMITE
GIORNALIERO
LIMITE
STAGIONALE
LEPRE 1 CAPO NON PREVISTO
CINGHIALE 2 CAPI NON PREVISTO
Per la selvaggina migratoria, il limite massimo giornaliero è stabilito in complessivi 20 capi,
con i seguenti limiti:
SPECIE LIMITE GIORNALIERO LIMITE
STAGIONALE
ALLODOLA 10 CAPI 50 CAPI
BECCACCIA
3  CAPI  fino al 31 dicembre 2020
2  CAPI  dal 2 al 20 gennaio 2021
1   CAPO dal 21 al 31 gennaio 2021
20 CAPI BECCACCINO
6  CAPI fino al 31 dicembre 2020
3  CAPI dal 2 al 20 gennaio 2021 25 CAPI 9
QUAGLIA 5 CAPI 25 CAPI
TORTORA 5 CAPI 20 CAPI
MERLO 5 CAPI 25 CAPI
COLOMBACCIO 10 CAPI
Dal 02/01/2021 al 10/02/2021
5 capi
NON PREVISTO
FRULLINO E ANATIDI 8 CAPI 25 CAPI
2 CAPI DA SOLO
FAGIANO
1 CAPO SE ABBINATO ALLA
LEPRE O AL CINGHIALE
NON PREVISTO
Sono escluse dalle limitazioni la cornacchia grigia, la gazza, la ghiandaia e la volpe.
6. GIORNATE DI CACCIA
La caccia può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto per tre
giorni alla settimana a scelta del cacciatore, con l’esclusione del Martedì e del Venerdì
considerati giornate di silenzio venatorio. La caccia al cinghiale è consentita nei giorni di
mercoledì, sabato e domenica. Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se ricadenti
all’interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, nel mese di gennaio,
l’attività venatoria è consentita solo nelle giornate di Mercoledì e Domenica.
7. USO DEI CANI
L’uso del cane è consentito nei giorni di pre-apertura 12 e 16 settembre 2020 fino alle ore
14,00.
L’uso del cane è consentito dal 20 settembre 2020 fino al 31 gennaio 2021.
I cani utilizzati per l’attività venatoria devono essere registrati all’anagrafe canina; in ogni
caso, si evidenzia che corre l’obbligo, all’interno dei territori ricadenti nell’Area Contigua al
PNALM, della vaccinazione contro le principali malattie trasmissibili all’orso, cosi come
disposto dall’allegato “Azione A2” alla DGR n. 43/2014.
8. ADDESTRAMENTO CANI
L’addestramento dei cani è consentito, ad eccezione delle giornate di pre-apertura, nelle
modalità sotto elencate e solo agli ammessi all’ATC:
PERIODO ORARIO
Dal 20 agosto 2020 fino
al 19 settembre 2020
Da un’ora prima del sorgere del
sole fino alle ore 18.00
L’addestramento dei cani è vietato all’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante molisano, nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi di
Protezione, terreni in attualità di coltivazione e, comunque, in tutti i terreni sottratti
all’esercizio della caccia. Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è vietato addestrare i cani
prima del primo settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.
9. GARE E PROVE CINOFILE
Le gare e prove cinofile potranno essere effettuate nelle apposite Zone di Addestramento
Cani già istituite e affidate, rispettando il relativo regolamento regionale.
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Inoltre, le prove cinofile ad esclusivo carattere nazionale ed internazionale approvate ed
inserite nei calendari ENCI senza l’abbattimento ed immissione del selvatico e a condizione
che non si arrechi danno alle colture agricole ad alla fauna, potranno essere effettuate
anche all’interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura nonché nelle Oasi di protezione,
previa autorizzazione dell’Amministrazione regionale.
10. DIVIETI
Tra i casi espressamente previsti dalla Legge n. 157/92, art. 21 e L.R.19/93, art. 31, nonché
dai regolamenti vigenti, si evidenziano i seguenti divieti:
a) la posta alla beccaccia e al beccaccino, nonché cacciare a rastrello in più di tre persone;
b) la caccia da appostamento con richiami vivi;
c) la caccia nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle Zone di Addestramento Cani, nelle
Oasi di Protezione, nei parchi naturali, parchi e riserve regionali e in tutto quanto
contenuto nelle more dell’attuazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale del
Molise 2016/2021 approvato con delibera consiliare n° 359 del 29/11/2016 e
pubblicato sul BURM n° 46 del 16/12/2016;
d) la caccia alle allodole con l’uso di civette;
e) la caccia di tutte le specie di fauna non contemplate nel presente calendario.
Relativamente alla specie cinghiale (Sus scrofa) è vietata l’immissione, sull’intero
territorio regionale; è vietato, inoltre, qualsiasi ripopolamento e/o immissione di lepre
europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall’area dove è stata accertata la presenza di
Lepre Italica;
f) qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica ad eccezione di quella effettuata a
scopo di controllo;
g) la caccia su terreno in tutto o nella maggior parte coperto di neve. E’ comunque
consentita la caccia ai palmipedi e trampolieri ad esclusione della beccaccia, lungo i
corsi d’acqua perenni;
h) la caccia da appostamento, oltre il 22 gennaio, non può essere esercitata:
– a non meno di 150 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici;
– a non meno di 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente
idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli;
i) l’attività venatoria nelle aree boscate colpite da incendi come individuate ai sensi della
Legge n. 353/2000;
j) la caccia in forma diversa da quelle stabilite dall’articolo 12, comma 5, lett. c) della Legge
n. 157/92;
k) l’addestramento dei cani nelle apposite ZAC per coloro che non hanno provveduto a
farne specifica richiesta al Gestore previo versamento della relativa quota.
Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) oltre ai divieti sopra citati è vietato:
I. l’utilizzo di munizioni a pallini di piombo all’interno delle zone umide quali laghi, stagni,
paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio
di 150 metri dalle rive più esterne;
II. l’attività di addestramento cani da caccia prima del primo settembre e dopo la chiusura
della stagione venatoria;
III. la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
IV. abbattere esemplari appartenenti alla specie Moretta (Aythia fuligula);
V. l’attività venatoria negli specchi e corsi d’acqua anche parzialmente ghiacciati nelle ZPS
identificate con codice:
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• IT7222248 (Lago di Occhito)
• IT 7222265 (Torrente Toma)
• IT 7222267 (Località Fantina – Fiume Fortore)
• IT7228230 (Lago di Guardialfiera – Foce Fiume Biferno).
Nel Siti di Importanza Comunitaria (SIC), oltre ai divieti sopra citati, valgono le prescrizioni
previste dai Piani di Gestione approvati dall’Amministrazione regionale con delibera di
Giunta n. 772 del 31.12.2015.
11. SANZIONI
Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dalla Legge 11.02.1992 n. 157 e dalla L.R.
10.08.93 n. 19 e successive modificazioni e integrazioni.
12. REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO VENATORIO
a) L’attività venatoria nella Regione Molise può essere esercitata nei seguenti Ambiti
Territoriali di Caccia:
1. CAMPOBASSO comprendente i Comuni di:
Acquaviva Collecroce, Baranello, Boiano, Busso, Campobasso, Casalciprano,
Campochiaro, Castelbottaccio, Castelmauro, Castropignano, Civitacampomarano, Colle
d’Anchise, Duronia, Fossalto, Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Limosano, Lucito,
Lupara, Mafalda, Molise, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio,
Montemitro, Montenero di Bisaccia, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina,
Pietracupa, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, S. Biase, S. Felice del Molise, S. Giacomo
degli Schiavoni, S. Massimo, S. Polo Matese, S. Angelo Limosano, Spinete, Tavenna,
Torella del Sannio, Trivento, Vinchiaturo.
2. TERMOLI comprendente i Comuni di:
Bonefro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Castellino del
Biferno, Cercemaggiore, Cercepiccola, Colletorto, Ferrazzano, Gambatesa, Gildone, Ielsi,
Larino, Macchia Val Fortore, Matrice, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montelongo,
Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Pietracatella, Portocannone, Provvidenti,
Rotello, Riccia, Ripabottoni, S. Giovanni in Galdo, S. Giuliano del Sannio, S. Giuliano di
Puglia, S. Martino in Pensilis, S. Croce di Magliano, S. Elia a Pianisi, Sepino, Termoli,
Toro, Tufara, Ururi.
3. ISERNIA comprendente i Comuni di:
Acquaviva d’Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo del
Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castelpetroso,
Castelpizzuto, Castelverrino, Chiauci, Civitanova del Sannio, Conca Casale, Forlì del
Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d’Isernia, Macchiagodena,
Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro,
Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico,
Roccamandolfi, Roccasicura, S. Pietro Avellana, S. Agapito, S. Angelo del Pesco, S. Elena
Sannita, S. Maria del Molise, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro.
Nei Comuni di Castel S. Vincenzo, Cerro al Volturno, Filignano, Montenero Val
Cocchiara, Pizzone, Rocchetta a Volturno, Scapoli e su parte del territorio del Comune di
Colli al Volturno vigono le disposizioni previste per l’esercizio venatorio all’interno
dell’Area Contigua del PNALM.
b) Se nella corrente stagione venatoria saranno istituiti quagliodromi, Aziende Faunistico
Venatorie e Agri Turistico Venatorie, l’attività, l’accesso e i prelievi faunistici potranno
essere consentiti solo agli autorizzati con le modalità previste dai rispettivi regolamenti
della Regione Molise.
c) Per esercitare la caccia occorre essere muniti di apposito tesserino rilasciato dalla
regione di residenza e valido su tutto il territorio nazionale. Detto tesserino deve
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riportare negli appositi spazi il timbro dell’Amministrazione Regionale competente
comprovante l’autorizzazione all’esercizio venatorio negli A.T.C.
d) Ai cacciatori residenti nel Molise verrà rilasciato il tesserino con il relativo carniere.
e) Per il rilascio del tesserino dovrà essere esibito quanto segue:
– porto d’armi del richiedente valido, a norma di legge, per l’annata venatoria in corso;
– polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni
secondo i massimali stabiliti dalla legge;
– ricevuta del versamento della tassa di Concessione Governativa di Euro 173,16,
comprensiva dell’addizionale di Euro 5,16 di cui all’art. 24 — comma 10 — della Legge
157/92 da versare sul c/c postale n. 8003;
– ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di Euro 84,00 intestata
alla Tesoreria regionale – c/c postale n° 67971630 — cod. 00210.
f) Ai cacciatori residenti in regione che concedono giornate di propria competenza ad altri
cacciatori residenti fuori regione (c.d. Interscambio) non è consentita, per lo stesso
giorno, alcuna attività venatoria in nessun Ambito Territoriale di Caccia sul territorio
regionale.
g) In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 22 comma 11 — L.R. 19/1993 e
successive modificazioni e integrazioni che garantisce l’accesso a tutti gli Ambiti
Territoriali ai cacciatori residenti nel Molise e nel rispetto del comma 13 dello stesso
articolo, il numero dei cacciatori non residenti in regione da ammettere nei suddetti
A.T.C. sarà determinato e notificato dall’Assessorato regionale alla Caccia.
I posti da destinare ai cacciatori extra regionali per ciascun Ambito Territoriale di Caccia
saranno divisi in parti uguali fra tutte le regioni d’Italia ed assegnati ai rispettivi
cacciatori. Eventuali posti in più non utilizzati, possono essere ridistribuiti in parti
uguali alle altre Regioni.
h) Il tesserino è strettamente personale, nessun cacciatore potrà farne richiesta più di una
volta durante il corso della stessa annata venatoria. In caso di provata perdita
(dimostrabile attraverso la denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza) o deterioramento
del tesserino, potrà essere rilasciato un duplicato valido a tutti gli effetti di legge.
i) Il cacciatore è obbligato ad indicare, in modo indelebile, negli appositi spazi del
tesserino:
1. la giornata di caccia all’inizio della stessa, contrassegnando con una crocetta il
numero corrispondente all’A.T.C. in cui esercita l’attività;
2. Il cacciatore, inoltre, solo in caso di abbattimento ed immediatamente dopo lo stesso,
è obbligato ad annotare nell’apposito carniere allegato al tesserino venatorio, in modo
indelebile:
3. La giornata di caccia coincidente con quella indicata nel tesserino venatorio;
4. L’Ambito Territoriale di Caccia in cui si esercita l’attività venatoria;
5. I capi di selvaggina stanziale e migratoria, immediatamente dopo averli incarnierati e
in loco, annerendo con un Punto o con una X gli appositi spazi corrispondenti al
numero e alla specie prelevata.
j) Onde consentire all’Amministrazione regionale di rilevare i dati relativi ai capi abbattuti
e di adempiere al disposto del D.M. 6 novembre 2012, in deroga a quanto previsto
dall’art. 22, comma 6 della L.R. 10 agosto 1993, n. 19, è obbligatoria, da parte del
cacciatore, la restituzione del tesserino debitamente compilato, entro e non oltre il 31
marzo 2021. Per i cacciatori non residenti nella regione Molise è obbligatoria la consegna
della copia del tesserino rilasciato dalla propria regione o provincia di residenza, entro e
non oltre il 10 marzo di ogni anno, pena la non ammissibilità all’esercizio venatorio della
stagione successiva.
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k) In caso di smarrimento del tesserino dopo la chiusura dell’attività venatoria, deve essere
effettuata apposita denuncia all’Autorità di Pubblica sicurezza.
l) Al fine di tutelare la propria e l’altrui incolumità, durante il periodo di apertura della
caccia al cinghiale, nelle giornate consentite è obbligatorio che tutti i cacciatori indossino
un capo di abbigliamento ad elevata visibilità, (gilet, casacca, pettorina, giaccone,
trisacca, cappello ecc.). Tale obbligo si estende a tutti coloro che, durante la stagione
venatoria al cinghiale in corso, si apprestano ad effettuare attività ludico-sportive e
ricreative (cercatori di funghi, cercatori di tartufi, ecc.) all’interno di aree ove sia
consentita l’attività venatoria.
m) E’ fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia
all’ISPRA (via Cà Fornacetta 9, Ozzano Emilia – Bologna) o al competente A.T.C. che ne
darà comunicazione all’Istituto nazionale. Alla comunicazione va allegato, altresì, l’anello
tolto all’uccello abbattuto.
13. DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Beccaccia
Entro il 31 marzo 2021, in concomitanza con la riconsegna del tesserino, i cacciatori che
hanno abbattuto beccacce dovranno consegnare, all’ATC in cui si è residenti o ammessi l’ala
destra (o la sinistra se rovinata la destra), degli esemplari prelevati. La lettura delle ali
consentirà di rilevare dei dati relativi alla classe di età e dovrà essere effettuata dagli A.T.C.
stessi anche con l’ausilio di enti e/o associazioni specializzate.
Nel periodo di svernamento e di migrazione primaverile, gli A.T.C. organizzano il
monitoraggio della specie beccaccia (Scolopax rusticola), secondo quanto stabilito nel
“Protocollo operativo per il monitoraggio della beccaccia nelle aree di svernamento mediante
cane da ferma” approvato con delibera di G.R. N.110 del 02.03.2015. Ciò consentirà non
solo di omogeneizzare le tecniche di censimento sul territorio della regione, ma di acquisire
elementi utili per la stesura del calendario venatorio.
Cinghiale
Come disposto dal Reg. CE n. 2075/2005 recepito con D.G.R. n. 56 del 28 gennaio 2008 e
novellato dal Reg. CE N.1375/2015, le carcasse dei suidi selvatici abbattuti, devono essere
sottoposti all’esame trichinoscopico da effettuarsi, a spese degli interessati, se ad iniziativa
privata, presso l’Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise. Al fine di
garantire una maggiore tutela della salute pubblica, si delegano le responsabilità agli
AA.TT.CC. di Campobasso, Isernia e Termoli, ai sensi della normativa vigente, ad
organizzare e regolamentare con propri atti, tutti gli aspetti sanitari legati agli esami
trichinoscopici ed allo smaltimento delle carcasse dei suidi selvatici abbattuti, attraverso
convenzioni con soggetti competenti pubblici e/o privati, regolarmente accreditati.
Le carcasse degli animali abbattuti, destinati agli stabilimenti di manipolazione e
trasformazione, verranno sottoposte in quella sede, ai controlli ispettivi previsti dal Reg. CE
854/2004 Cap. VIII – Selvaggina Selvatica.
L’obbligo, tra l’altro, era già stato sancito con Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 1860 del 21 novembre 1978, avente per oggetto “Obbligo dell’esame trichinoscopico dei
cinghiali, dei suini allevati allo stato brado e di animali non domestici di altre specie di cui è
consentita la cattura”.
Lepre
Si precisa che, per quanto riguarda i territori dei comuni dove è stata accertata la presenza
della Lepre Italica (Lepus corsicanus) che non ricadono all’interno di Istituti faunistici in cui
l’attività venatoria è vietata (ZAC, ZRC, Oasi, etc.), sarà consentita la caccia alla Lepre
comune (Lepus europaeus) nel periodo 17 ottobre 2020 – 28 novembre 2020.
In maniera particolare, nei territori dei comuni di Pozzilli e Filignano, in provincia di Isernia
e in quelli di Jelsi, Campochiaro e San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso, la
caccia alla Lepre comune sarà consentita dal 17 ottobre 2020 al 28 novembre 2020. Oltre
alla restrizione dei tempi di caccia, saranno poste in essere tutte le misure a salvaguardia
della lepre italica e, nel contempo, sarà vietato qualsiasi ripopolamento e/o immissione di
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lepre europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall’area dove è stata accertata la presenza
di Lepre Italica.
14. DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente calendario, vigono le norme di cui
alla Legge 11/02/92 n. 157 e successive modificazioni, alla Legge regionale 10.08.93 n. 19 e
successive modificazioni e integrazioni e alla D.G.R. 889/2008 e alla D.G.R. 43/2014.

Avviso: PROROGA AL 31 MAGGIO 2020 DEGLI ADEMPIMENTI LEGATI AL SETTORE VENATORIO

 

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Delibera

 

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE – VALORIZZAZIONE AMBIENTE E
RISORSE NATURALI – SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO N. 40 DEL 28-04-2020
OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 102 DEL 23 MARZO 2020 –
DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA PROROGA DI ADEMPIMENTI LEGATI AL SETTORE
VENATORIO. ULTERIORI PROVVEDIMENTI.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio
SECONDO DIPARTIMENTO
MASSIMO PILLARELLA
IL DIRETTORE
MASSIMO PILLARELLA
Campobasso, 28-04-2020
ATTO N. 40 DEL 28-04-2020 1/4

Il DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO
VISTE:

– la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015, in materia
di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n.10;
– la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei
Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
– la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018, con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo
dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n. 321
del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale
e della Direzione generale per la salute;
– la D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019, concernente il “Conferimento incarichi di Direzione dei
Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell’articolo 20,
commi 3, 4, 5, 6 e 7 e dell’articolo 21, comma 1, della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e
successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;
– la D.G.R. n. 51 del 05/02/2020 relativa a: “Incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale – D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Ulteriori provvedimenti”;
– la D.G.R. n. 74 del 21/02/2020 avente ad oggetto: “Incarichi di direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale – D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Esecuzione”;
PREMESSO che, con Deliberazione del 23 marzo 2020, n. 102, la Giunta Regionale ha provveduto alla
proroga di adempimenti legati al settore venatorio, in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM 8 marzo
2020, al DPCM 11 marzo 2020, al DL n. 18 del 17 marzo 2020, all’Ordinanza del Ministro della Salute di
concerto con il Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020, al DPCM 22 marzo 2020, alle Ordinanze del
Presidente della Regione Molise nn. 8 e 9 del 18 marzo 2020 e 10 del 21 marzo 2020, relative
all’emergenza epidemiologica COVID-19;
SPECIFICATO che la Giunta regionale ha provveduto:
– a prorogare al 30 aprile 2020 il termine, ex art. 21 comma 7 della LR n. 19/93 e ss.mm.ii., relativo
alla trasmissione, da parte degli AA.TT.CC., del rendiconto tecnico finanziario relativo all’esercizio
precedente, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti;
– a prorogare al 30 aprile 2020 il termine, ex art. 22, comma 6, primo capoverso della L.R. 19/93 e
ss.mm.ii., per la restituzione dei tesserini venatori al Servizio regionale competente;
– a prorogare al 30 aprile 2020 il termine, ex art. 21 comma 1 del Regolamento Regionale 8 giugno
1995, n. 1 – Regolamento per le aziende faunistico – venatorie senza scopo di lucro – così come
modificato dall’art. 2 comma 1 lettera a) del Regolamento Regionale n. 5 del 13 dicembre 2010 per il
pagamento del 50% della quota associativa;
– a prorogare al 30 aprile 2020 il termine, ex art. 4 comma 3 del Disciplinare contenente le linee guida
preliminari per l’esercizio della caccia al cinghiale nella Regione Molise, allegato alla Delibera di Giunta
n. 134 del 30.04.2019, come integrata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 09.08.2019, per la
riconsegna del registro di caccia agli AA.TT.CC competenti;
– a differire al 1° maggio 2020 il termine di cui al punto 2 della delibera di Giunta Regionale n. 90
dell’11 marzo 2020, relativo alla data di apertura del periodo di caccia di selezione al cinghiale;
CONSIDERATO che, con la stessa deliberazione del 23 marzo 2020, la Giunta Regionale ha autorizzato il
Direttore del Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per l’Agricoltura, Acquacoltura e
Pesca – Attività Venatoria della Regione Molise ad adottare ulteriori provvedimenti di modifica dei termini di
proroga sopra indicati, in coerenza con eventuali successive disposizioni in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID – 19;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, le cui disposizioni di limitazione
degli spostamenti della popolazione e dell’organizzazione delle attività lavorative ed imprenditoriali sono in
linea con quelle già contenute nei DPCM sopra richiamati e mantengono la loro efficacia fino al 3 maggio
2020, continuando ad impedire, di fatto, la possibilità di garantire, nei termini indicati, le attività oggetto di
proroga e differimento con il provvedimento di Giunta regionale n. 102/2020;
ATTO N. 40 DEL 28-04-2020 2/4
VISTO l’ulteriore DPCM del 26 aprile 2020 relativo alle misure di contenimento dell’epidemia in corso che,
pur avviando la fase di ripresa delle normali attività lavorative e di mobilità, proroga ulteriormente alcune
misure di limitazione relative agli spostamenti dei cittadini, non consentendo una piena riattivazione della
attività oggetto di proroga/differimento;
VISTE le ulteriori Ordinanze regionali n. 12 del 26 marzo 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 del 3 aprile
2020, n. 16 del 3 aprile 2020, n. 17 del 4 aprile 2020, n. 18 del 4 aprile 2020, n. 19 del 7 aprile 2020 di
limitazione della mobilità, in relazione ai cluster accertati nei Comuni di Cercemaggiore, Montenero di
Bisaccia, Riccia, Termoli, Pozzilli, Venafro e Agnone;
RITENUTO, pertanto, di dover intervenire con un ulteriore provvedimento di proroga/differimento,
commisurato e coerente con lo stato delle limitazioni previste dai provvedimenti normativi nazionali e
regionali in essere, anche in veste di Direttore del Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche
Europee per l’Agricoltura, Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria della Regione Molise;

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. di prorogare al 31 maggio 2020 i termini indicati ai punti 1), 2), 3) e 4) della deliberazione della Giunta
Regionale del Molise n. 102, del 23 marzo 2020, riferiti rispettivamente a:
– ex art. 21 comma 7 della LR n. 19/93 e ss.mm.ii., relativo alla trasmissione, da parte degli
AA.TT.CC., del rendiconto tecnico finanziario relativo all’esercizio precedente, corredato dalla
relazione del Collegio dei revisori dei conti;
– ex art. 22, comma 6, primo capoverso della L.R. 19/93 e ss.mm.ii., per la restituzione dei tesserini
venatori al Servizio regionale competente;
– ex art. 21 comma 1 del Regolamento Regionale 8 giugno 1995, n. 1 – Regolamento per le aziende
faunistico – venatorie senza scopo di lucro – così come modificato dall’art. 2 comma 1 lettera a) del
Regolamento Regionale n. 5 del 13 dicembre 2010 per il pagamento del 50% della quota
associativa;
– ex art. 4 comma 3 del Disciplinare contenente le linee guida preliminari per l’esercizio della caccia
al cinghiale nella Regione Molise, allegato alla Delibera di Giunta n. 134 del 30.04.2019, come
integrata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 09.08.2019, per la riconsegna del registro di
caccia agli AA.TT.CC competenti;
2. di differire al 1 giugno 2020 il termine di cui al punto 5 della deliberazione della Giunta Regionale
del Molise n. 102, del 23 marzo 2020, relativo alla data di apertura del periodo di caccia di selezione al
cinghiale, inizialmente fissato dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 90 dell’11 marzo 2020;
3. di provvedere alla notifica del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale,
all’Assessorato competente, al Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per
l’Agricoltura, Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria della Regione Molise, agli ATC, affinché ne sia
data la più ampia diffusione, alle Aziende faunistico-venatorie, alle province e ai gruppi provinciali dei
Carabinieri Forestale;
4. di riservarsi ulteriori provvedimenti di proroga/differimento commisurati e coerenti con lo stato delle
limitazioni previste dai provvedimenti normativi nazionali e regionali in essere nel periodo indicato
laddove ne insorgessero le ragioni;
5. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97;
6. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto ricade
nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise
approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;
7. di assoggettare il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul Burm per oggetto, sul sito
web regionale e nell’albo Pretorio on-line della Regione Molise;
ATTO N. 40 DEL 28-04-2020 3/4
8. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei
diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO
MASSIMO PILLARELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

 

Avviso : DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA PROROGA DI ADEMPIMENTI LEGATI AL SETTORE VENATORIO

Download delibera testo integrale della delibera

Delibearzione_102_2020

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto d’iniziativa delle Strutture dirigenziali che non ha oneri finanziari)

Seduta del 23-03-2020
DELIBERAZIONE N. 102

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA PROROGA DI ADEMPIMENTI LEGATI AL SETTORE VENATORIO IN
ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DPCM 8 MARZO 2020, AL DPCM 11 MARZO 2020, AL DL 18 DEL 17
MARZO 2020, ALL’ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’INTERNO DEL 22
MARZO 2020, AL DPCM 22 MARZO 2020, ALLE ORDINANZE
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE NN. 8 E 9 DEL 18 MARZO 2020 E 10 DEL
21 MARZO 2020.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno ventitre del mese di Marzo dell’anno duemilaventi nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei
Signori:

N. Cognome e Nome Carica
Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE
Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE
Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE
Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE
Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 133 inoltrata dal SECONDO DIPARTIMENTO;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del
documento istruttorio, espresso dal Direttore del SECONDO DIPARTIMENTO – MASSIMO PILLARELLA, e
della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del II DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione
con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e
della proposta all’ASSESSORE CAVALIERE NICOLA d’invio del presente atto all’esame della Giunta
regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la
normativa

DGR N. 102 DEL 23-03-2020

1/7
attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,

DELIBERA

1. di prorogare al 30 aprile 2020, in via eccezionale ed in attuazione delle disposizioni di cui
al DPCM 8 marzo 2020, al DPCM 11 marzo 2020, al DL n. 18 del 17 marzo 2020, all’Ordinanza del
Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020, al DPCM 22
marzo 2020, alle Ordinanze del Presidente della Regione Molise nn. 8 e 9 del 18 marzo 2020 e 10 del
21 marzo 2020, il termine ex art. 21 comma 7 della LR n. 19/93 e ss.mm.ii., relativo alla
trasmissione, da parte degli AA.TT.CC., del rendiconto tecnico finanziario relativo all’esercizio
precedente, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti;

2. di prorogare al 30 aprile 2020, in via eccezionale ed in attuazione delle disposizioni di cui
al DPCM 8 marzo 2020, al DPCM 11 marzo 2020, al DL n. 18 del 17 marzo 2020, all’Ordinanza del
Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020, al DPCM 22
marzo 2020, alle Ordinanze del Presidente della Regione Molise nn. 8 e 9 del 18 marzo 2020 e 10 del
21 marzo 2020, il termine ex art. 22, comma 6, primo capoverso della L.R. 19/93 e ss.mm.ii., per
la restituzione dei tesserini venatori al Servizio regionale competente;

3. di prorogare al 30 aprile 2020, in via eccezionale ed in attuazione delle disposizioni di cui
al DPCM 8 marzo 2020, al DPCM 11 marzo 2020, al DL n. 18 del 17 marzo 2020, all’Ordinanza del
Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020, al DPCM 22
marzo 2020, alle Ordinanze del Presidente della Regione Molise nn. 8 e 9 del 18 marzo 2020 e 10 del
21 marzo 2020, il termine ex art. 21 comma 1 del Regolamento Regionale 8 giugno 1995, n. 1 –
Regolamento per le aziende faunistico – venatorie senza scopo di lucro – così come modificato
dall’art. 2 comma 1 lettera
a) del Regolamento Regionale n. 5 del 13 dicembre 2010, per il pagamento del 50% della quota
associativa;

4. di prorogare al 30 aprile 2020, in via eccezionale ed in attuazione delle disposizioni di cui
al DPCM 8 marzo 2020, al DPCM 11 marzo 2020, al DL n. 18 del 17 marzo 2020, all’Ordinanza del
Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020, al DPCM 22
marzo 2020, alle Ordinanze del Presidente della Regione Molise nn. 8 e 9 del 18 marzo 2020 e 10 del
21 marzo 2020, il termine ex art. 4 comma 3 del Disciplinare contenente le linee guida preliminari
per l’esercizio della caccia al cinghiale nella Regione Molise, allegato alla Delibera di Giunta n.
134 del 30.04.2019, come integrata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 09.08.2019, per la
riconsegna del registro di caccia agli AA.TT.CC competenti;

5. di differire al 1° maggio 2020, in via eccezionale ed in attuazione delle disposizioni di cui
al DPCM 8 marzo 2020, al DPCM 11 marzo 2020, al DL n. 18 del 17 marzo 2020, all’Ordinanza del
Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020, al DPCM 22
marzo 2020, alle Ordinanze del Presidente della Regione Molise nn. 8 e 9 del 18 marzo 2020 e 10 del
21 marzo 2020, il termine di cui al punto 2 della delibera di Giunta Regionale n. 90 dell’11 marzo
2020, relativo alla data di apertura del periodo di caccia di selezione al cinghiale;

6. di autorizzare sin da ora il direttore del Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche
Europee per l’Agricoltura, Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria della regione Molise ad
adottare ulteriori provvedimenti di modifica dei termini indicati, in coerenza con eventuali
successive disposizioni, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da
COVID – 19;

7. di dare mandato al Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per l’Agricoltura,
Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria, per l’adozione di tutti gli atti consequenziali relativi
alla pubblicazione, alla diffusione e all’applicazione del presente provvedimento, ivi comprese le
notifiche specifiche agli AA.TT.CC., alle aziende faunistico-venatorie, alle due Province ed ai
Gruppi dei Carabinieri Forestale;

8. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato
dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

9. di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto ricade
nella

DGR N. 102 DEL 23-03-2020

2/7
fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;

10. di pubblicare il presente atto sul sito web, sul Burm nonché nell’Albo Pretorio on line della
Regione Molise;

11. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e
dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per
quanto applicabili.

DGR N. 102 DEL 23-03-2020

3/7

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Visti:

Oggetto: Determinazioni in ordine alla proroga di adempimenti legati al settore venatorio in
attuazione delle disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020, al DPCM 11 marzo 2020, al DL 18 del 17
marzo 2020, all’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22
marzo 2020, al DPCM 22 marzo 2020, alle Ordinanze del Presidente della Regione Molise nn. 8 e 9 del
18 marzo 2020 e 10 del 21 marzo 2020.
– la legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 «Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio» e ss.mm.ii. ed, in particolare gli artt. 21, comma 7 che
prevede la trasmissione, da parte degli AA.TT.CC., del rendiconto tecnico finanziario relativo
all’esercizio precedente, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, entro il
31 marzo di ogni anno e 22, comma 6 che prevede che i tesserini venatori vadano restituiti al
Servizio Regionale competente,
entro il 31 marzo di ogni anno;

– il Regolamento Regionale 8 giugno 1995, n. 1 «Regolamento per le aziende faunistico – venatorie
senza scopo di lucro» e ss.mm.ii. ed, in particolare, l’art. 21, comma 1, che prevede il pagamento
del 50% della quota associativa entro il 31 marzo;

– il Disciplinare contenente le linee guida preliminari per l’esercizio della caccia al cinghiale
nella Regione Molise, allegato alla Delibera di Giunta n. 13 4 del 30.04.2019, come integrata dalla
Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 09.08.2019 ed, in particolare, l’art. 4, comma 3 che
prevede la riconsegna del registro di caccia agli AA.TT.CC competenti entro il 31 marzo;

– la delibera di Giunta Regionale n. 90 dell’11 marzo 2020, ed in particolare il punto 2 relativo
alla data di apertura del periodo di caccia di selezione al cinghiale, fissata al 1° aprile;

– il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2020 ad oggetto «Misure
urgenti di contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma,
Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio
Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia» e in particolare l’art 1, comma 1 lett. a) che prevede
che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione
Lombardia e in altre province,
siano adottate specifiche misure, quali «evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata
e in uscita dai territori interessati e all’interno del territorio stesso», salvo per gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, per quanto
applicabile ai provvedimenti successivi che ricomprendono la Regione Molise;

– il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2020 ad oggetto «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale» e in particolare l’art 1;

– il DL n. 18 del 17 marzo 2020 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19» ed in particolare l’art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed
effetti degli atti amministrativi in scadenza), per quanto applicabile;

– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 marzo 2020 ad oggetto « Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale» e in particolare l’art 1;

– l’Ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli Interni, in data 22
marzo 2020, ad oggetto «Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero
territorio nazionale», ed in particolare l’art. 1;

– l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise, n. 8 del 18 marzo 2020 ad oggetto
«Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene
e sanità pubblica. Disposizioni relative al comune di Montenero di Bisaccia» ed, in particolare,
l’art. 1;

– l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 9 del 18 marzo 2020 ad oggetto
«Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità
DGR N. 102 DEL 23-03-2020
4/7
pubblica. Disposizioni relative al comune di Riccia» ed, in particolare, l’art. 1.

– l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise, n. 10 del 18 marzo 2020 ad oggetto
«Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene
e sanità pubblica. Disposizioni relative al territorio dei comuni di Pozzilli e Venafro» ed, in
particolare, l’art. 1;

DATO ATTO che con una serie di provvedimenti successivi, deliberativi e dirigenziali, l’attività di
front office degli uffici regionali è stata ridotta al minimo essenziale, in attuazione dei
provvedimenti nazionali e regionali citati in premessa;
PRESO ATTO, inoltre, delle richieste avanzate da alcune Associazioni Venatorie regionali, da
aziende faunistico-venatorie, da AA.TT.CC., agli atti del Dipartimento, di posticipare la data di
alcuni adempimenti, tutti coincidenti sostanzialmente con la data del 31 marzo 2020, quali la
trasmissione dei rendiconti tecnici degli AA.TT.CC., la restituzione dei tesserini venatori, il
pagamento del 50% della quota associativa delle aziende faunistico-venatorie, la riconsegna del
registro di caccia al cinghiale, l’apertura il periodo di caccia di selezione al cinghiale, a causa
dello stato emergenziale determinato dalla diffusione del virus COVID 19 e di tutte le limitazioni
ad esso connesse;
CONSIDERATO che la trasmissione di documentazione e le attività previste:

– comportano lo spostamento di persone all’interno del territorio regionale, condizione
assolutamente non compatibile con lo stato attuale di emergenza epidemiologica da covid-19 non
sussistendo ragioni straordinarie di giustificazione alla mobilità, peraltro al momento interdetta
anche tra comuni diversi;

– avviene attraverso o presso gli sportelli regionali adibiti a front office, della cui attività
“in presenza” è stata progressivamente disposta la sospensione;

RITENUTO pertanto, in via straordinaria ed assolutamente eccezionale, in considerazione
dell’interesse pubblico prevalente, in questa situazione contingente di criticità emergenziale
legata al COVID-19 di prorogare/differire al 30 aprile 2020 i termini previsti dalla diverse
situazioni rappresentate in premessa, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto dai DPCM
ed Ordinanze ministeriali vigenti, dal DL n. 18 del 17 marzo 2020 e dalla Ordinanze regionali in
materia di spostamenti delle persone e nella considerazione che la loro attivazione non determina
impatti sostanziali, economici o di danni a terzi, nello scenario regionale;
VALUTATO altresì, opportuno determinare che il Direttore del Servizio Coordinamento e Gestione
delle Politiche Europee per l’Agricoltura, Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria della regione
Molise possa adottare ulteriori provvedimenti di modifica del termine del 30 aprile 2020, in
coerenza con eventuali successive disposizioni , della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei
Ministri ed Ordinanze del Presidente della regione Molise, in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologia da COVID– 19;

TUTTO CIO’ PREMESSO
SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
1. di prorogare al 30 aprile 2020, in via eccezionale ed in attuazione delle disposizioni di cui al
DPCM 8 marzo 2020, al DPCM 11 marzo 2020, al DL n. 18 del 17 marzo 2020, all’Ordinanza del Ministro
della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020, al DPCM 22 marzo 2020,
alle Ordinanze del Presidente della Regione Molise nn. 8 e 9 del 18 marzo 2020 e 10 del 21 marzo
2020, il termine ex art. 21 comma 7 della LR n. 19/93 e ss.mm.ii., relativo alla trasmissione, da
parte degli AA.TT.CC., del rendiconto tecnico finanziario relativo all’esercizio precedente,
corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti;
2. di prorogare al 30 aprile 2020, in via eccezionale ed in attuazione delle disposizioni di cui al
DPCM 8 marzo 2020, al DPCM 11 marzo 2020, al DL n. 18 del 17 marzo 2020, all’Ordinanza del Ministro
della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020, al DPCM 22 marzo 2020,
alle Ordinanze del Presidente della Regione Molise nn. 8 e 9 del 18 marzo 2020 e 10 del 21 marzo
2020, il termine ex art. 22, comma 6, primo capoverso della L.R. 19/93 e ss.mm.ii., per la
restituzione dei tesserini venatori al Servizio regionale competente;
3. di prorogare al 30 aprile 2020, in via eccezionale ed in attuazione delle disposizioni di cui al
DPCM 8 marzo 2020, al DPCM 11 marzo 2020, al DL n. 18 del 17 marzo 2020, all’Ordinanza del Ministro
della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020, al DPCM 22 marzo 2020,
alle Ordinanze del Presidente della Regione Molise nn. 8 e 9 del 18 marzo 2020 e 10 del 21
marzo 2020, il termine ex art. 21 comma 1 del Regolamento Regionale 8 giugno 1995, n. 1 –
Regolamento per le aziende faunistico – venatorie senza scopo di lucro – così come modificato
dall’art. 2 comma 1 lettera a) del Regolamento Regionale n. 5 del 13 dicembre 2010 per il pagamento
del 50% della quota associativa;
4. di prorogare al 30 aprile 2020, in via eccezionale ed in attuazione delle disposizioni di cui al
DPCM 8 marzo 2020, al DPCM 11 marzo 2020, al DL n. 18 del 17 marzo 2020, all’Ordinanza del Ministro
della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020, al DPCM 22 marzo
DGR N. 102 DEL 23-03-2020
5/7
2020, alle Ordinanze del Presidente della Regione Molise nn. 8 e 9 del 18 marzo 2020 e 10 del 21
marzo 2020, il termine ex art. 4 comma 3 del Disciplinare contenente le linee guida preliminari per
l’esercizio della caccia al cinghiale nella Regione Molise, allegato alla Delibera di Giunta n. 134
del 30.04.2019, come integrata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 09.08.2019, per la
riconsegna del registro di caccia agli AA.TT.CC competenti;
5. di differire al 1° maggio 2020, in via eccezionale ed in attuazione delle disposizioni di cui
al DPCM 8 marzo 2020, al DPCM 11 marzo 2020, al DL n. 18 del 17 marzo 2020, all’Ordinanza del
Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020, al DPCM 22 marzo
2020, alle Ordinanze del Presidente della Regione Molise nn. 8 e 9 del 18 marzo 2020 e 10 del 21
marzo 2020, il termine di cui al punto 2 della delibera di Giunta Regionale n. 90 dell’11 marzo
2020, relativo alla data di apertura del periodo di caccia di selezione al cinghiale;
6. di autorizzare sin da ora il Direttore del Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche
Europee per l’Agricoltura, Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria della regione Molise ad
adottare ulteriori provvedimenti di modifica dei termini indicati, in coerenza con eventuali
successive disposizioni, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da
COVID – 19;
7. di dare mandato al Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per l’Agricoltura,
Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria per l’adozione di tutti gli atti consequenziali relativi
alla pubblicazione, alla diffusione e all’applicazione del presente provvedimento, ivi comprese le
notifiche specifiche agli AA.TT.CC., alle aziende faunistico-venatorie, alle due Province ed ai
Gruppi dei Carabinieri Forestale;
8. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato
dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
9. di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto ricade
nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;
10. di pubblicare il presente atto sul sito web, sul Burm nonché nell’Albo Pretorio on line della
Regione Molise;
11. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e
dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio MASSIMO PILLARELLA

SECONDO DIPARTIMENTO
Il Direttore MASSIMO PILLARELLA

DGR N. 102 DEL 23-03-2020

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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005,
82
DGR N. 102 DEL 23-03-2020
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MODALITA’ ALTERNATIVE DI CONSEGNA DOCUMENTAZIONE – TESSERINI VENATORI, RESIDENTI

avviso emergenza coronavirus

Regione Molise
II Dipartimento
“Risorse finanziarie – Valorizzazione Ambiente e Risorse Naturali Sistema Regionale e Autonomie
Locali”
Servizio “Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per l’Agricoltura, Acquacoltura e Pesca
– Attività Venatoria”
Via Giambattista Vico, 4 – 86100 Campobasso tel. 0874/4291

AVVISO ALL’UTENZA

MODALITA’ ALTERNATIVE DI CONSEGNA DOCUMENTAZIONE
ANCHE PER LIMITARE L’ACCESSO DEL PUBBLICO AGLI UFFICI REGIONALI

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 3;

VISTO il DPCM dell’8 marzo 2020;

VISTA l’ordinanza n. 3 dell’8 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale del Molise; VISTO il
DPCM del 9 marzo 2020;
VISTO il DPCM dell’11 marzo 2020;

RAVVISATA la necessità di adottare misure precauzionali per contenere il più possibile il
diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il calendario venatorio per la stagione 2019/20, approvato con DGR n. 324/19;

VISTA la necessità di dover restituire al Servizio regionale competente il tesserino di caccia;

Al fine di evitare una significativo aggravio di mobilità in regione, favorendo modalità di
restituzione attraverso procedure altrettanto valide e semplificate, alternative a quella
esclusivamente fisica;

SI AUTORIZZA L’UTENZA

ad utilizzare il più possibile i sistemi di accesso telematico all’Ente (PEC e contatti telefonici)
e riconsegnare il tesserino venatorio 2019/20 prioritariamente mediante la seguente posta
elettronica certificata: regionemolise@cert.regione.molise.it all’attenzione dell’Ufficio
competente o anche attraverso sistemi di posta e spedizione ordinari.

Si richiede alle associazioni di categoria ed agli Ambiti regionali di diffondere questa
opportunità e di aiutare i vari iscritti ad utilizzare il sistema alternativo concesso.

Contatti telefonici: 0874/403235 – 0874/403238 – 0865/ 447240 – 0865/ 447238 – 0865/447229.

IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO
Ing. Massimo Pillarella
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82 del 7.3.2005, art.
24

II DIPARTIMENTO – Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per l’Agricoltura,
Acquacoltura e Pesca – Attività Venatorie – ufficio contenzioso – Via G. Vico, 4 – 86100 Campobasso
Tel. 0874-4291 –
Pec: regionemolise@cert.regione.molise.it

PROROGA ISCRIZIONE CORSI DI ABILITAZIONE AL PRELIEVO DI SELEZIONE DEL CINGHIALE – 2020

CORSO DI ABILITAZIONE AL PRELIEVO DI SELEZIONE DEL CINGHIALE

Il termine  ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione al corso di abilitazione al prelievo di selezione del cinghiale è stato prorogato al 30 marzo 2020.

Le domande dovranno essere presentate presso la segreteria dell’ ATC3 Is  o trasmesse a mezzo mail pec al seguente indirzzo: atc3@pec.it correttamente compilate con l’ allegata l’attestazione del versamento della quota di iscrizione,  copia del porto d’armi in corso di validità ed i reltivi titoli richiesti nel modulo di domanda.

Cliccare il link per stampare  

              ⇓

DOMANDA-D’-ISCRIZIONE-AL-CORSO-DI-ABILITAZIONE-AL-PRELIEVO-DI-SELEZIONE-DEL-CINGHIALE-Sus-Scrofa-2020.

disciplinare_operativo_ultimo.docx-1 DELIBERA-550-DEL-10.12.2018

Bersaglio_fornito1.docx

bollettino-postale (fac-simile)

Domanda d’ Iscrizione all’Albo dei Cacciatori di Selezione al Cinghiale anno 2020

Per l’iscrizione all’Albo dei Cacciatori di Selezione al Cinghiale della Regione Molise per l’anno 2020  è necessario compilare il  modello di domanda predisposto, medianteil link sottostante ed inoltrarlo debitamente  compilato presso la segreteria dell’ATC per gli adempimenti successivi.

                                                                                       ⇓

 

Manifestazione d’interesse a partecipare alla fornitura di Fagiani riproduttori per ripopolamento faunistico anno 2020

Download disciplinare e determina

determina di indizione indagine di mercato fagiani

CIG Z412B6812C

Isernia, 31 dicembre 2019
DETERMINA DI INDIZIONE DI CONSULTAZIONE DI MERCATO

Il R.U.P.

• Vista la deliberazione del comitato ATC 3 di Isernia del 14 ottobre 2019 con cui l’A.T.C.3 di Isernia ha deliberato di provvedere all’acquisto di selvaggina per il ripopolamento, nello specifico: FAGIANI;
• Vista la convenzione al Prot 281 del 16.9.2019 stipulata tra l’ A.T.C. 3 di Isernia e il dr. Antimo GATTA che prevede anche l’eventuale attribuzione della funzione di Responsabile Unico del Procedimento;
• Visto l’articolo 31, comma 11 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii. ;
• Vista la propria nomina come Responsabile Unico del Procedimento;
• Visto che trattasi di acquisto per € 15.000,00, non micro-acquisto (acquisti di importo inferiore a 5.000,00 euro), ma che vista la categoria merceologica non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento; inoltre, nel portale acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, che permette di ottimizzare gli acquisti pubblici di beni e servizi razionalizzando la spesa pubblica e semplificando i processi di fornitura e di acquisto in modo innovativo e trasparente, non sono stati riscontrati beni similari a quelli necessitari;
• Visto l’articolo 66, I e II co, D.lgs 50/2016 ss.mm.ii., per le consultazioni preliminari di mercato per l’opera che si intende portare a compimento;
• DATO ATTO che è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DETERMINA
che per i principi di regolarità e trasparenza venga pubblicato un AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE sul sito dell’ATC3 di Isernia www.atc3isernia.com, di seguito riportato e che è da intendersi come parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

IL RUP
dr. Antimo GATTA

AMBITO TERRITORIALE CACCIA num. 3 – ISERNIA
Via G. Betta 86170 Isernia, tel 0865 411472 e mail: info@atc3isernia.com email pec atc3@pec.it Web site: www.atc3isernia.com

Prot. Num 349/2019

 
Si rende noto che l’Ambito Territoriale Caccia n. 3 di Isernia intende espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla fornitura, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura di fagiani riproduttori da ripopolamento faunistico per il ripopolamento sul territorio di competenza.
C.I.G. Z412B6812C
IMPORTO A BASE DI GARA, IVA ESCLUSA: € 15.000,00
1. Descrizione della Fornitura
Fagiani Riproduttori in rapporto di 1/Maschio – 2/Femmine, di 280 / 300 giorni di età provenienti da allevamento nazionale, regolarmente autorizzato ai sensi delle normative vigenti, alle seguenti caratteristiche e condizioni:
• Fagiani Phasianus colchicus autoctoni ultimi nati del 2019, allevati allo stato naturale in apposite voliere di allevamento e preambientamento, senza occhialini, con una densità di 1 capo ogni 15 metri quadri di voliera.
• Soggetti adulti riproduttori pre-ambientati allo stato naturale sani e in piena maturità sessuale, fertili ed esenti da traumi e da qualsiasi malformazione soggetti privi di buco al naso; con rusticità tipica della specie, con ottimo piumaggio; i soggetti debbono avere anello recante la scritta atc.
• Rapporto sesso 1 Maschio / 2 Femmine
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• Le voliere sopra indicate debbono essere perfettamente automatizzate, dotate di nascondigli naturali (colture, cespugli e vegetazione spontanea), dotate di posatoio, alimentazione fatta di sole granaglie dal terzo mese di età.
• Con l’intervento dell’imprinting, da zero a 10 giorni di età.
• I capi forniti devono essere trasportati in imballi adeguati secondo le normative, anche igienico-sanitarie, vigenti.
• I capi forniti dovranno essere idonei ad essere preambientati, in tutto o in parte, in apposite strutture faunistiche dall’ATC.
2. Luogo e modalità di esecuzione della fornitura
2.1.1. La valutazione della fornitura, prima dell’immissione, dovrà essere effettuata nella sede dell’A.T.C.3 in Isernia, via berta, palazzo provincia; successivamente la fornitura verrà trasportata dall’appaltatore nei territori dei comuni che verranno indicati dall’A.T.C. in più soluzioni.
2.1.2. La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto dei termini temporali successivamente indicati all’art. 4 con le seguenti modalità:
2.1.3. La consegna della selvaggina deve essere effettuata in imballaggio regolare e perfettamente integro avente prese d’aria, devono essere ecologici ed anti trauma del tipo a perdere. Il trasporto da parte della ditta aggiudicataria deve iniziare non oltre 1.5 ore dal prelievo dal luogo di allevamento/cattura e deve avvenire secondo legge fino al luogo di consegna, al fine di garantire il massimo benessere degli animali.
2.1.4. L’immissione della selvaggina avverrà con trasportato ad opera della ditta fornitrice, su mezzo regolarmente autorizzato secondo le vigenti normative anche igienico sanitaria sul trasporto di animali vivi;
2.1.5. La consegna della selvaggina prima dell’immissione avverrà nel luogo di esecuzione indicato al precedente punto 1 del presente articolo secondo le indicazioni organizzative dell’A.T.C.
2.1.6. La selvaggina al momento della consegna dovrà essere accompagnata dall’attestazione del cd “modello 4” rilasciato dalla locale Unità Sanitaria Locale di residenza della fornitrice in originale o copia autenticata. Detto certificato dovrà essere intestato al fornitore, al fine di evitare subappalti che invaliderebbero il contratto.
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2.1.7. Durante le fasi di rilascio della selvaggina sarà necessaria la presenza del titolare della ditta aggiudicataria, o di un suo delegato all’uopo autorizzato per iscritto. L’idoneità all’ammissione dei capi consegnati sarà valutata dall’A.T.C.;
I capi ritenuti non idonei ad insindacabile giudizio, saranno contestati immediatamente al titolare della ditta o del delegato, e conseguentemente non conteggiati alla fine del pagamento o verranno sostituiti a cura e spese del fornitore, fatte salve le penali di seguito riportate al punto 3.
2.1.8. Il controllo delle operazioni, della fornitura dovrà avvenire alla presenza dell’A.T.C. La cattura dovrà avvenire non prima di 4 ore dalla data indicata dall’A.T.C. per la consegna della selvaggina alla presenza di almeno due componenti della commissione di verifica.
2.1.9. La ditta aggiudicataria dovrà fornire la consulenza tecnico sanitaria per tutto il periodo necessario per il preambientamento con verifica periodica delle strutture mediante sopralluoghi con cedenza di almeno due interventi settimanali garantendo la sopravvivenza degli animali da preambientare almeno per il 90% del numero di animali immessi nelle strutture faunistiche. Qualsiasi intervento tecnico e/ sanitario dovrà avvenire entro 1.5 ore in loco previa chiamata da parte dell’ente. Nel caso di mortalità gli animali verranno sottoposti all’immediato prelievo del siero con oneri a carico della ditta aggiudicataria. La fornitura dovrà essere immediatamente esecutiva all’aggiudicazione e terminare la fase di preambientamento entro e non oltre la prima decade del mese febbraio 2019, salvo diverse disposizioni dell’ATC. La ditta aggiudicataria dovrà farsi carico della verifica di regolare funzionalità e bonifica delle strutture di preambientamento mediante sopralluoghi con personale dell’ATC. La ditta aggiudicataria dovrà fornire inoltre apposita consulenza tecnica applicativa e operativa in loco mediante apposita formazione del personale individuato dall’ATC 3 Isernia per gestione delle strutture faunistiche.
2.1.10. La selvaggina in oggetto dovrà essere munita di apposito anello al piede lepre recante la scritta ATC 3 anno e numerazione progressiva di colore da concordare con l’atc.
3. Garanzie
3.1.1. Il fornitore aggiudicatario sarà chiamato a formalizzare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, apposita fideiussione bancaria o assicurativa per importo pari al 10% del valore del contratto stesso, ovvero provvedere al deposito di assegno circolare intestato all’Ambito Territoriale di Caccia num. 3 di Isernia, del medesimo valore, costituito nelle modalità previste dell’art.93 del d.lgs. n 50/2016; Tale garanzia verrà svincolata entro 10 giorni dalla fine della fornitura.
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3.1.2. Nel caso in cui i capi di selvaggina al momento della liberazione sul territorio non risultino idonei ai requisiti richiesti dal presente bando, verrà contestata in loco alla ditta fornitrice che si assumerà oltre l’onere di sostituzione entro dieci giorni dei capi contestai e verranno applicate le penali come da contratto.
3.1.3. L’A.T.C.3 di Isernia, di pieno diritto, incamererà le obbligazioni qualora in occasione di eventuali controlli della fornitura atti a verificare lo stato di selvaticità e della presenza del soggetto terzo nominato dall’A.T.C. 3. si riscontri la non veridicità delle dichiarazioni effettuate dalla ditta.
3.1.4. L’A.T.C.3 di Isernia, o Il Veterinario Incaricato ASREM di pieno diritto, allo scarico potrà richiedere il prelievo del siero qualora necessario ai fini dei controlli di profilassi veterinaria. In ogni caso prima dell’aggiudicazione delle fornitura verrà eseguito il prelievo del siero con oneri a carico della ditta aggiudicatrice.
3.1.5. Il mancato rispetto del rapporto di consegna di 1 Maschio e 2 Femmine sarà soggetto all’applicazione di una penale di Euro 400,00 per ogni singolo caso, salvo l’ulteriore danno; La mancata consegna oltre il giorno stabilito dall’ATC verrà applicata una penale di euro 400,00 per ogni giorno di ritardo partendo dalla data comunicata per la consegna, salvo l’ulteriore danno.
4. Durata e termini dell’esecuzione della fornitura
La su detta fornitura dovrà essere distribuita nelle quantità e nei territori dei comuni che verranno indicati dall’A.T.C.3 in varie soluzioni e ripartizioni e terminare con il preambientamento entro e non oltre la prima decade del mese di febbraio 2020 salvo diverse disposizioni dell’ATC.
5. Elementi economici e criteri per la valutazione dei preventivi di offerta
5.1.1. Il prezzo di riferimento massimo previsto rispetto al quale formulare l’offerta, da intendersi come base di confronto delle offerte per la fornitura in oggetto è determinato in Euro 15.000,00 iva oltre iva di legge; (quindicimila /oo euro iva esclusa).
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6. Riscontro della congruità dei prezzi
L’accertamento della congruità dei prezzi offerti dalle imprese invitate alla consultazione può essere effettuato dall’A.T.C. attraverso elementi di riscontro dei prezzi.
6. Aggiudicazione della fornitura
6.1. La fornitura sarà aggiudicata in seguito della consultazione, al soggetto che avrà offerto il minor prezzo secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 4 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
6.2. L’A.T.C. si riserva di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta.
6.3. L’A.T.C. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della fornitura qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della stessa.
6.4. L’A.T.C. per la verifica della fornitura in Oggetto nominerà una commissione composta da più membri, che si riservano il diritto di effettuare successivamente all’aggiudicazione provvisoria della gara, visita presso la ditta, a totale spese della ditta stessa, senza obbligo di preavviso, si provvederà alla verifica tecnica delle aree di nascita, allevamento, cattura, alla visione della cattura nonché la qualità della selvaggina e all’apposizione di appositi sigilli riconoscitivi. All’acquisizione di tutta la documentazione pertinente. Qualora detta verifica sarà negativa non si procederà alla sottoscrizione del contratto all’incameramento della cauzione e si procederà all’aggiudicazione mediante scorrimento.
8. Requisiti di partecipazione:
Gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, per la specifica attività oggetto della fornitura;
3) essere titolare di allevamento a scopo di ripopolamento, autorizzato ai sensi delle normative vigenti.
4) Requisiti di capacità economica finanziaria di cui all’art. 83 comma 1 lettera a;b;c; del 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; comprovato da idonea documentazione
5) Altri requisiti tecnici e di moralità previsti dalla legge.
I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso, permanere per tutta la fase di affidamento e per la fase esecutiva.
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9. Modalità di presentazione dell’offerta
Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura in oggetto, devono far pervenire l’offerta per la fornitura entro il termine perentorio del giorno 10 gennaio 2020 alle ore 12:00 a mezzo
• Consegna a mezzo pec, all’indirizzo atc3@pec.it, entro il termine perentorio del giorno 10 gennaio 2020 alle ore 12:00;
• Raccomandata AR al seguente indirizzo: Ambito Territoriale Caccia n. 3 di Isernia, Palazzo delle Provincia, 2 piano, via Berta, 86170 Isernia; in plico chiuso sigillato entro il termine perentorio del giorno 10 gennaio 2020 alle ore 12:00 (vista l’imminente necessità del preambientamento, non farà fede il timbro postale pena l’esclusione)
• Consegna a mano presso: Ambito Territoriale Caccia n. 3 di Isernia, Palazzo delle Provincia, 2 piano, via Berta, 86170 Isernia; in plico chiuso e sigillato entro il termine perentorio del giorno 10 gennaio 2020 alle ore 12:00 (vista l’imminente necessità del preambientamento, non farà fede la consegna nel giorno successivo utile in caso il giorno della scadenza l’ufficio sia chiuso anche solo temporaneamente)
La busta/pec dovrà contenere sulla busta/in oggetto la dicitura: “Fagiani riproduttori per ripopolamento faunistico ATC3 Isernia”; l’offerta dovrà indicare il costo unitario per ogni singolo capo, quello complessivo, iva esclusa, da esprimersi in cifre e in lettere, e la dichiarazione di accettazione incondizionata delle condizioni di cui alla determina di fornitura, soprattutto delle garanzie e delle penali.
10. Non saranno prese in considerazioni offerte pervenute all’ATC successivamente al detto termine.
10.1. Non è consentito il subappalto
11. Documentazione da presentare ai fini della procedura di gara
Il plico chiuso all’esterno in cera lacca e controfirmato sui lembi, deve contenere all’interno due buste a loro volta sigillate, timbrate e firmate o siglate sui lembi di chiusura. Il plico dovrà contenere quanto segue:
 Busta 1
11.1 All’esterno dovrà riportare la dicitura contenere Documenti amministrativi contenente la seguente documentazione richiesta nell’allegato A.
11.2 Autorizzazione per l’allevamento di fauna da ripopolamento con relativo pagamento della tassa di concessione dell’anno in corso.
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11.3 Ai modelli sottoscritti, a pena di esclusione devono essere accluse copie fotostatiche di un documento di identità del sottoscrittore con autocertificazione. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata obbligatoriamente la copia della delega conforme all’originale della relativa procura. Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà autodichiarare anche il possesso dei requisiti richiesti.
11.4 Dichiarazione sostitutiva, come da Modello B1 allegato al presente, in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, concernente la c.d. “antimafia” e l’inesistenza di cause di esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici come da normativa vigente, redatta secondo il modello “B1” resa e sottoscritta: – (sezione prima) dal legale rappresentante; – (sezione seconda) dal titolare e dal direttore tecnico per le imprese individuali; – (sezione seconda) dal socio e dal direttore tecnico per le società in nome collettivo; – (sezione seconda) dal socio accomandatario e dal direttore tecnico per le società in accomandita semplice; – (sezione seconda) dall’amministratore con poteri di rappresentanza, dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e dal direttore tecnico per le altre forme di società; Nota : nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalla società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti 2 soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;
Busta 2
 La busta sigillata, all’esterno dovrà riportare la dicitura Offerta: All’interno della busta, l’offerta da esprimersi per l’intero importo del bando.
Specificando il costo unitario per ogni singolo capo, quello complessivo, iva esclusa, da esprimersi in cifre e in lettere.
In calce all’offerta l’operatore economico dovrà apporre e sottoscrivere la seguente dichiarazione: “la sottoscritta Ditta dichiara di avere piena cognizione della fornitura che si accinge a prestare e che il prezzo complessivo offerto tiene conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni indicate nella gara; accetta incondizionatamente tutte le condizioni di cui alla manifestazione di interesse, ivi incluse le garanzie e le penali. Autorizzo il trattamento dei miei ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).”.
12. MODALITA’ DI SELEZIONE DEI RICHIEDENTI:
In esito alla manifestazione d’interesse di cui al presente Avviso, verranno prese in considerazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, tutte le offerte correttamente redatte secondo quanto disposto dal presente bando.
E’ onere dei partecipanti consultare il sito internet www.atc3isernia.com, ove il presente avviso viene pubblicato, per accertarsi di eventuali comunicazioni urgenti relative alle presenti procedure.
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L’ATC 3 Isernia si riserva la facoltà discrezionale di invitare ulteriori concorrenti.
13. La partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova del possesso dei requisiti generali richiesti per l’affidamento della fornitura in oggetto che dovranno essere dichiarati e verificati.
ULTERIORI PRECISAZIONI: Il presente Avviso, non costituisce affatto avvio di procedura amministrativa né proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’ATC 3 Isernia che sarà libera di avviare altre procedure. L’ATC 3 Isernia si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato e di intraprenderne altri, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR, secondo i tempi e i modi di cui alle indicazioni pubblicate nei locali dell’ATC3 di Isernia, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative alla presente indagine di mercato.
L’ATC 3 Isernia si riserva l’eventuale facoltà discrezionale di invitare alla gara ulteriori concorrenti.
14. La partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova del possesso dei requisiti generali richiesti per l’affidamento della fornitura in oggetto che dovranno essere dichiarati e verificati.
15. Adempimenti per la stipula del contratto
A seguito alla comunicazione di aggiudicazione, stipulerà con l’aggiudicatario un contratto mediante forma pubblica amministrativa, ovvero mediante scrittura privata.
16. Risoluzione del contratto
Ai sensi dell’articolo dell’art. 1456 (clausola risolutiva espressa) l’A.T.C. può invocare come risolto il contratto nei seguenti casi:
Due inadempimenti “qualsiasi” verso gli obblighi del contratto.
Inosservanza delle direttive dell’A.T.C. in sede di avvio di esecuzione del contratto.
Inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi previsti dalla normativa vigente in sicurezza di lavoro e igienico/sanitarie.
Inosservanza delle tempistiche concordate.
Qualora incorra una delle cause di risoluzione del contratto previste nei precedenti punti, la risoluzione del contratto è dichiarata per iscritto dal r.u.p. previa ingiunzione a provvedere entro e non oltre 8 giorni ove possibile e conveniente per l’Ente, salvo i diritti e le facoltà riservate dal contratto all’A.T.C.
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La risoluzione del contratto prevede l’incameramento della cauzione da parte dell’A.T.C. , a titolo di penale e salvo il maggiore danno
Potrà essere causa di risoluzione del contratto di fornitura l’eventuale mancata autorizzazione da parte della provincia di Isernia, o divieto fatto dalla Regione Molise Stato Italiano, di effettuare attività di ripopolamento. In tal caso il contratto di fornitura si riterrà risolto di diritto e si procederà alla restituzione della cauzione.
17. Modalità di pagamento.
L’A.T.C. provvederà al pagamento del corrispettivo della fornitura entro trenta giorni dalla data di certificazione di esatto adempimento e successiva presentazione della fattura, tramite bonifico bancario.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il dr. Antimo Gatta
Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra fornitore e l’ente contraente derivanti dall’interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, sarà il foro di Isernia.
Il RUP
dr. Antimo Gatta
ACCESSO AGLI ATTI
Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di copia rivolgendosi ai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti dell’ATC3 Isernia
INFORMAZIONI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet dell’Ente per il periodo della pubblicazione: https://www.atc3isernia.com
RICORSI
Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.
Allegato A
a) N° 1 Busta sigillata, che all’esterno dovrà riportare la dicitura “DOCUMENTI”, contenente la seguente documentazione incluso il modello B1:
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• Una dichiarazione, redatta ai sensi degli art. 46/47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante (allegare fotocopia carta d’identità), con la quale codesta Ditta attesta:
• di obbligarsi ad effettuare la fornitura di cui trattasi nel periodi specificati nella lettera invito e di non variare il prezzo ed il numero dei capi a seguito di eventuali ritardi che dovessero intervenire, per qualsiasi motivo, nella consegna;
• di obbligarsi, altresì, ad effettuare a sue totali spese la fornitura e l’immissione della fauna selvatica nelle zone localizzate sul territorio provinciale, secondo le modalità stabilite dal Presidente dell’ A.T.C. 3 di Isernia.
• di non essere a conoscenza (per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 490/94) della esistenza a proprio carico di cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell’allegato 1 del D.Lgs.
citato, e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi,;
• di essere iscritta alla Camera di Commercio per la categoria relativa all’oggetto della presente gara;
• di non aver riportato condanne penali che possano comunque influire sulla ammissibilità alla presente gara;
• di non aver in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni;
• di accettare incondizionatamente tutte le condizioni e prescrizioni indicate nella presente lettera di invito.
• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ( DURC), secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
• Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale la Ditta si impegna a tenere indenne l’A.T.C. 3 di Isernia dalle conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza da parte della Ditta della normativa vigente.
• Assegno circolare non trasferibile intestato all’A.T.C. 3 di Isernia o polizza fideiussoria rilasciata a norma di legge a titolo di cauzione provvisoria e pari al 10% dell’importo della fornitura stessa a seguito dell’aggiudicazione in via provvisoria della fornitura.
• Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale la ditta attesta che la selvaggina offerta ha le caratteristiche richieste dal presente bando di gara.
• Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale la ditta attesta che il prezzo offerto, al quale la ditta dichiara di restare vincolata per 180 giorni dalla data di apertura delle buste, è comprensivo di I.V.A., imballaggio, trasporto e di qualsiasi altro onere occorrente per consegnare la selvaggina in ottimo stato di salute nel giorno, orario e luogo che sarà indicato dall’A.T.C. 3 di Isernia contemporaneamente all’affidamento della fornitura.
• Dichiarazione della ditta di rinuncia a qualsiasi rivalsa legale nel caso l’Atc non aggiudichi la fornitura secondo le disposizioni riportate nel bando.
• Dichiarazione di provvedere con onere totale a proprio carico alle spese sostenute dall’Atc per la verifica delle condizioni dettate dal presente bando.
Modello B1
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SEZIONE PRIMA
Il/La sottoscritto/a …………………………….………………………………………………….………
nato/a a……………………………… il ……………………… cod_fiscale …………………………………………………….. residente nel Comune di …………………… Prov …………… Via/Piazza
…………………………………………..………………………..…………………………..……
nella sua qualità di ( * ) ……………………………………………dell’impresa: ……………………………………………….…………………………………………………………………con sede in
………………………………………….…… cod.fisc.………………..………… con partita IVA ………………..…………., consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
D I C H I A R A
Ai sensi della normativa vigente in materia ,sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di non poter essere affidatario di subappalti, e di non poter stipulare i relativi contratti:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
(lettera così modificata dall’art. 4, comma 2, lettera b), decreto-legge n. 70 del 2011)
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
f) (secondo motivata valutazione della stazione appaltante) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale (accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante);
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
(lettera così modificata dall’art. 4, comma 2, lettera b), decreto-legge n. 70 del 2011)
h) chenei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
(lettera così modificata dall’art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152 del 2008)
13
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
l) Dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i.;
(lettera così sostituita dall’art. 4, comma 2, lettera b), decreto-legge n. 70 del 2011)
m) di non essere stato assoggettato all’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con l’ATC CE1 compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248;
CANCELLARE LA DIZIONE CHE NON INTERESSA

di non trovarmi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
OPPURE

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla società concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
OPPURE

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla società concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.

Il Concorrente con cui sussiste tale situazione è il seguente:
Impresa ………………………………….………………………………..………………………….; con sede in …………………………………………………..…
cod.fisc. ………………..…….……… ; partita IVA …………………….………….;
Organi rappresentativi:
(titolare, socio, direttore tecnico, legale rappresentante, etc)
Sig. ………………………………………………………………………………….. nato/a a………………………………………….…… il ………………………
residente nel Comune di ………………………………………..………; Prov ……………
Via/Piazza
……………………………………………………..………..…………………………..……
…………………………, lì, ……………..
14
IN FEDE (Timbro e firma)
…………………………………………………
SEZIONE SECONDA
Il/La sottoscritto/…………………………………….………………………………………………….…..nato/a a………………………………
il ………………………codice fiscale personale……………………………………… residente nel Comune di ……………………………… Prov ……………Via/Piazza…………………………………………..…………………………..……
nella sua qualità di ( * )
……………………………………………dell’impresa:……………………………………………………………………………………………………
con sede in ………………………………………….…………… cod.fisc.………………..………… con partita IVA
………………..………….;.
consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
D I C H I A R A
sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alla procedura di affidamento dell’appalto in parola, di non poter essere affidatario di subappalti, e di non poter stipulare i relativi contratti l’insussistenza delle situazioni contemplate dal D.Lgs n. 50/2016 e cioè:
✓ che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui agli artt. da 4 a 14 del D- Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs 159/2011;
✓ che non è stata pronunciata a proprio carico:
✓ sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
✓ condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; (Ovvero) :
15
di avere riportato (**)
……………………………………….…………………..
………………………………………………………………………………………..…………………………………….………………………………… …………………………………………………..……………………………
(Ovvero) :
Di aver riportato le seguenti condanne
……………………………………….…………………..…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..…………………………………….………………………………… …………………………………………………..……………………………
(lettera così modificata dall’art. 4, comma 2, lettera b), decreto-legge n. 70 del 2011) m-ter)
✓ di non trovarsi nelle condizioni di cui alla normativa in materia del codice.
(lettera aggiunta dall’art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall’art. 4, comma 2, lettera b), decreto-legge n. 70 del 2011)
…………………………, lì, ……………..
TIMBRO DELL’IMPRESA E FIRMA
………………………………………………….
16
(**) In ogni caso il dichiarante deve indicare tutte le sentenze emesse nei suoi confronti, anche se non compaiono nel certificato del casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato, competendo esclusivamente alla stazione appaltante di valutare se il reato commesso precluda o meno la partecipazione all’appalto. Più specificamente dovrà indicare: – le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione;
– le sentenze passate in giudicato;
– i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
– le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale; – eventuali provvedimenti di riabilitazione; – eventuale estinzione del reato.

“” per errata corrige””