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Avviso Manifestazione d’interesse per il servizio di raccolta carcasse cat. 1-2-3 dei suidi selvatici

Determina di indizione indagine di mercato-2

CIG ZB53C8D70F

Prot 342 del 25 settembre 2023

DETERMINA DI INDIZIONE DI CONSULTAZIONE DI MERCATO
Il R.U.P.
Vista la pec – Prot. Num 334 del 19-09-2023 del Presidente dell’ATC3 Isernia conseguente alla deliberazione del
comitato ATC 3 di Isernia del 18.9.2023 con cui l’A.T.C.3 di Isernia ha deliberato di provvedere all’acquisto del
servizio di raccolta degli scarti di origine animale provenienti dall’attività venatoria ai suidi per la stagione venatoria
2023/2024 con un impegno di spesa pari a Euro cinquemilatrecento\00 (€ 5.300,00) oltre iva ed oneri;
Vista la convenzione al Prot 281 del 16.9.2019 e ss mm e ii stipulata tra l’ A.T.C. 3 di Isernia e il dr. Antimo
GATTA che prevede anche l’eventuale attribuzione della funzione di Responsabile Unico del Procedimento;
Visto il DLGS 36/2023 ed in particolare l’articolo 15;
Vista la propria nomina come Responsabile Unico del Procedimento;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale – Molise n. 243 del 14.8.2023;
Visto il CALENDARIO E REGOLAMENTO VENATORIO 2023–2024 Regione Molise;

Viste le disposizioni particolari del calendario venatorio della Regione Molise che, con riferimento al cinghiale,
recita:<<…Come disposto dal Reg. CE n. 2075/2005 recepito con D.G.R. n. 56 del 28 gennaio 2008 e novellato dal Reg. CE
n.1375/2015, le carcasse dei suidi selvatici abbattuti, devono essere sottoposti all’esame trichinoscopico da
effettuarsi, a spese degli interessati, se ad iniziativa privata, presso l’Istituto Zooprofilattico sperimentale
dell’Abruzzo e del Molise previa compilazione di un’apposita scheda resa nota con il tesserino venatorio utile
alla rilevazione dei dati biometrici. Al fine di garantire una maggiore tutela della salute pubblica, si delegano
le responsabilità agli AA.TT.CC. di Campobasso, Isernia e Termoli, ai sensi della normativa vigente, ad
organizzare e regolamentare con propri atti, tutti gli aspetti sanitari legati agli esami trichinoscopici ed allo
smaltimento delle carcasse dei suidi selvatici abbattuti, attraverso convenzioni con soggetti competenti
pubblici e/o privati, regolarmente accreditati. Le carcasse degli animali abbattuti, destinati agli stabilimenti di
manipolazione e trasformazione, verranno sottoposte in quella sede, ai controlli ispettivi previsti dal Reg. CE
854/2004 Cap. VIII – Selvaggina Selvatica.>>;
 Visto l’articolo 77 Visto del DLGS 36/2023, per le consultazioni preliminari di mercato per l’opera che si intende
portare a compimento;
DETERMINA
che per i principi di regolarità e trasparenza venga pubblicato un AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE sul sito dell’ATC3 di Isernia www.atc3isernia.com, di seguito riportato e che è
da intendersi come parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
IL RUP
prof. Antimo GATTA
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CIG ZB53C8D70F

Prot 342 del 25 settembre 2023

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEGLI
SCARTI DI CAT. 1 CAT 2 CAT. 3 DI ORIGINE ANIMALE DERIVANTE DAGLI
ABBATTIMENTI DEI SUIDI SELVATICI, SECONDO LE DIRETTIVE DEL REGOLAMNETO
CEE 1069 DEL 2009 e ss.mm.ii. SU TUTTO IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’AMBITO
TERRITORIALE CACCIA 3 – ISERNIA.
Si rende noto che l’Ambito Territoriale Caccia n. 3 di Isernia intende espletare un’indagine di mercato al fine di
acquisire la manifestazione di interesse per la fornitura del servizio di raccolta e smaltimento degli scarti di cat.1;
2; 3 di origine animale derivante dagli abbattimenti dei suidi selvatici secondo le direttive del regolamento CEE
1069 del 2009 e ss.mm.ii. sul territorio di competenza dell’ambito per il periodo della durata della stagione
venatoria dell’anno 2023/2024
Totale Importo: OMNICOMPRENSIVI Euro cinquemilatrecento\00 (€ 5.300,00) oltre iva
1. Caratteristiche della fornitura del servizio
1. Questo Comitato di Gestione deve procedere all’affidamento del servizio sopra indicato, avente le
seguenti caratteristiche: Servizio di raccolta e smaltimento degli scarti di cat. 1; 2; 3 di origine animale
derivante dagli abbattimenti dei suidi selvatici secondo le direttive del regolamento cee 1069 del 2009 e
ss.mm.ii. per l’annata venatoria 2023/2024.
2. Modalità dell’espletamento del servizio e oneri a carico della ditta affidataria.
1. Il servizio di raccolta degli scarti di origine animale deve essere effettuato con regolarità su tutto il
territorio di competenza dell’ambito territoriale di caccia num. 3 di Isernia, nel pieno rispetto di tutte le
norme e i regolamenti di legge, avuto riguardo primario alla deliberazione di Giunta Regionale – Molise n.
243 del 14.8.2023, al CALENDARIO E REGOLAMENTO VENATORIO 2023–2024 Regione Molise e alla
Normativa di settore sul Servizio di raccolta e smaltimenti carcasse in parola che l’aspirante appaltatore,
professionista del settore, con la propria offerta dichiara implicitamente di conoscere specificatamente e di volerla
e poterla rispettare senza alcuna eccezione;
2. la ditta affidataria dovrà provvedere a proprio onere e spesa alla raccolta con puntualità degli scarti di
cat.1 cat.2 cat.3 presso tutti i punti di conferimento sul territorio di competenza dell’ATC 3 Isernia, e a
rilasciare le ricevute del ritiro a chi ne abbia diritto/interesse e ne faccia richiesta;
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3. la ditta affidataria dovrà provvedere a proprio onere e spesa allo smaltimento che dovrà avvenire nel
rigoroso rispetto della normativa vigente.
Si precisa che gli scarti ad alto rischio e quelli a rischio specifico devono essere trasportati
separatamente dagli scarti a basso rischio.
Per la distinzione tra scarti a basso rischio (categoria 2, 3) e scarti ad alto rischio ed a rischio specifico
(categoria 1) si dovrà fare riferimento alla normativa vigente in materia. Gli scarti a basso rischio
dovranno essere conferiti dall’affidataria alla ditta autorizzata per lo smaltimento, previa ricevuta, e gli
scarti del materiale ad alto rischio e/o a rischio specifico ad impianti di incenerimento autorizzati,
previa ricevuta;
4. la ditta affidataria dovrà provvedere, con i propri operatori e mezzi, a ritirare con indifferibile
puntualità gli scarti presso i punti di conferimento indicati dall’ATC3 e deposti in idonei contenitori da
essa affidataria forniti contestualmente al precedente ritiro, e a trasportarli con proprio mezzo idoneo e
autorizzato. IN NESSUN CASO E’ PREVISTO IL SUBAPPALTO DEL SERVIZIO;
5. per ogni ritiro la affidataria dovrà compilare, oltre quanto eventualmente previsto dalla legge, idoneo
documento di trasporto con l’indicazione della quantità dei vari scarti conferiti dal conferente e i
relativi dati anagrafici. Tale documento dovrà essere prodotto in triplice copia di cui una rilasciata al
conferente, l’altra copia inviata con cadenza mensile presso la segreteria dell’A.T.C. 3 di Isernia;
6. la ditta affidataria dovrà fornire una brochure informativa e un numero informativo attivo in orario
ufficio, festivi e giornate di caccia al cinghiale inclusi, durante tutto il periodo della durata
dell’affidamento, per consentire agli utilizzatori del servizio di poter essere informati sulle modalità
dell’espletamento dello stesso;
7. la ditta affidataria dovrà garantire una frequenza settimanale di non meno due ritiri, preconcordati,
presso ciascun centro individuato per il conferimento;
8. la ditta affidataria nel caso di eventi particolari:
a) il cui dato numerico oggettivo degli abbattimenti non possa essere contenuto nei centri di
conferimento;
b) il cui dato sanitario suggerisca un ritiro immediato;
dovrà provvedere al recupero immediato degli scarti, entro 12 ore dalla segnalazione da parte dell’ATC,
senza sovrapprezzo;
9. la ditta Affidataria dovrà necessariamente essere Titolare di un punto di raccolta e smaltimento scarti
cat. 1; 2; 3 di origine animale secondo le direttive del regolamento cee 1069 del 2009 e\o altre di legge
corrente del settore;
10. nel caso in cui si verifichi il dato di pericolosità di uno elemento di categoria 1 la ditta dovrà
provvedere al ritiro immediato ed incondizionato del medesimo, senza sovrapprezzo;
11. Sono inoltre a onere e spesa della ditta aggiudicataria:
a) il lavaggio e la disinfezione a norma di legge dell’automezzo e dei contenitori di raccolta;
b) la fornitura dei contenitori necessari per la raccolta degli scarti presso i punti di conferimento;
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c) tutti gli oneri per il trasporto e il conferimento degli scarti presso i luoghi dove hanno sede le ditte
che accettano gli scarti;
d) il pagamento dovuto alle ditte autorizzate dove vengono conferiti gli scarti per lo smaltimento e/o
incenerimento;
e) tutti gli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi, di formazione, informazione e addestramento,
nonché i DPI, per tutto il personale della ditta utilizzato per l’espletamento del servizio, nonché i
rischi legati alla regolare esecuzione del contratto;
f) l’onere derivante dall’adozione di tutte le misure e gli accorgimenti previsti dalla vigente normativa,
idonei per garantire la sicurezza dei lavoratori della ditta, sia all’interno dei luoghi di conferimento
che durante le fasi di carico, trasporto e scarico connesse al servizio;
g) quant’altro di legge e/o di buona pratica per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, lo smaltimento
degli scarti di cui trattasi.
3. Garanzie
1. La ditta rimane unica ed esclusiva responsabile per eventuali disattese e reiette inosservanze di quanto
in contratto;
2. la ditta affidataria del servizio sarà chiamata a formalizzare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il
contratto, apposita polizza fideiussione bancaria o assicurativa per importo pari al 30% del valore del
contratto stesso, ovvero provvedere al deposito di assegno circolare intestato all’Ambito Territoriale di
Caccia num. 3 di Isernia, del medesimo valore, costituito nelle modalità previste dell’art. 106 del d.lgs.
n 36/2023; tale garanzia verrà svincolata entro 10 giorni dalla fine della fornitura, previa consegna del
DURC regolare e buon esito di esecuzione del contratto.
4. Penalità
1. in caso di mancato ritiro degli scarti, programmato o richiesto, sarà applicata una penale di Euro
duecentocinquanta/oo (€ 250,00) per singola comunicazione, con la maggiorazione di 30 euro per ogni
giorno di mancato ritiro degli scarti conteggiato dalla data della comunicazione ufficiale, e salvo il
maggiore danno se il servizio dovrà essere espletato da terzi. Con clausola risolutiva espressa se il
mancato ritiro supera i 4 giorni o con piu di 5 ritardati ritiri in pendenza del contratto;
2. in caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, o per revoca per giusta causa, sarà
incamerata la cauzione a titolo di penale, non sarà corrisposto alcun pagamento neanche per i lavori già
eseguiti e sarà esperita azione in danno, e pertanto la ditta sarà tenuta al pagamento integrale di tutte le
spese che l’Ente dovrà sostenere per affidare a terzi il servizio, salvo il maggiore danno.
5. Durata e termini dell’esecuzione del servizio
1. L’affidamento del servizio avrà durata fino al termine dell’attività venatoria ai suidi selvatici come
disposto dal calendario venatorio della Regione Molise, per l’annata venatoria 2023/2024; in caso di
5proroghe dell’attività venatoria al cinghiale, il presente contratto verrà prorogato automaticamente,
senza sovrapprezzo per l’Ente.
6. Divieto di subappalto
1. Per garantire le finalità di Pubblico Interesse e salute pubblica, il servizio deve essere svolto dalla ditta
affidataria con propri capitali, con propri mezzi tecnici e proprio personale. E’ vietato, per qualsiasi
motivo, subappaltare in tutto o in parte il servizio di cui trattasi, pena la risoluzione del contratto e il
risarcimento di danni ed interessi secondo quanto previsto dall’art 4 punto 2 del presente capitolato.
7. Elementi economici e criteri per la valutazione dei preventivi di offerta
1. Il prezzo di riferimento massimo previsto rispetto al quale formulare l’offerta, da intendersi come base
di confronto delle offerte per la fornitura in oggetto, è determinato in Euro cinquemilatrecento\00 (€
5.300,00) oltre iva; a prescindere dall’offerta presentata, l’Ente effettuerà il pagamento al termine del
contratto e delle eventuali proroghe, entro 30 giorni dalla fattura, salva “regolare esecuzione” previa
verifica del buon esito del lavoro, a durc regolare e detratte le eventuali disattese e reiette penalità e
risarcimenti e fermo restando gli ulteriori controlli/blocchi pre/pagamenti nel rispetto di quanto
previsto dal DLgs 36/2023;
8. Riscontro della congruità dei prezzi
1. L’accertamento della congruità dei prezzi offerti dalle imprese invitate alla consultazione può essere
effettuato dall’A.T.C. attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti dalle indagini di mercato;
9. Aggiudicazione della fornitura
1. La fornitura sarà aggiudicata nelle forme e nei modi previsti dal DLgs 36/2023, ivi inclusa se necessaria
l’operazione attraverso il MEPA, a seguito della consultazione, al soggetto che avrà offerto il minor
prezzo secondo quanto previsto dall’art. 108 d.lgs. 36/2023; a parità di prezzo offerto verrà preferita la
ditta senza ammende/richiami/disservizi pregressi (in ogni modo denominati), ovvero che ne abbia
subiti di minore gravità/in numero minore;
2. L’A.T.C. si riserva di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta.
3. L’A.T.C. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della fornitura qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della stessa o l’azienda abbia creato disservizi
all’ATC3 o ad altri ATC.
10. Requisiti di partecipazione all’indagine di mercato:
1. I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Avviso, permanere per tutta la
fase di affidamento e per la intera fase esecutiva;
2. Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, per la specifica attività in oggetto della
fornitura;
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3. Essere titolare dell’impresa a cui affidare il servizio, autorizzato ai sensi delle normative vigente;
4. Essere in possesso dei Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale;
5. Per la garanzia del servizio, il soggetto partecipante alla gara deve autocertificare ai sensi del D.P.R.
445/2000 di aver esercitato nel settore oggetto di gara almeno tre anni negli ultimi 5;
6. Di essere autorizzati ai sensi della direttiva cee 1069 del 2009 e ss.mm.ii. a svolgere l’attività in oggetto
nella Regine Molise;
7. DURC regolare;
8. Quanto altro eventualmente di legge e/o di regolamento.
11. CONTROVERSIE
1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere per l’appalto di che trattasi, non definibile bonariamente
sarà devoluta alla cognizione dell’autorità giudiziaria territorialmente competente per l’Ente, foro di
Isernia.
12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA FORNITURA
1. Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura in oggetto, devono far pervenire la
manifestazione di interesse in plico chiuso e sigillato entro il termine perentorio del giorno 30
settembre 2023 alle ore 12:00, all’Ambito Territoriale Caccia n. 3 di Isernia via PEC al seguente
indirizzo: atc3@pec.it. Non saranno prese in considerazioni offerte pervenute all’ATC3 di Isernia
successivamente al detto termine o in modalità diversa dalla pec.
2. La pec dovrà riportare OBBLIGATORIAMENTE,a pena di esclusione, nella parte “oggetto”, la
dicitura “NON APRIRE PRIMA DEL 30.9.2023 h 12.00: anno 2022-2023 – offerta fornitura servizio di
raccolta e smaltimento scarti di cat. 1;2;3 di origine animale, regolamento CEE 1069/2009” e dovrà
contenere:
a) l’offerta in cifre e in lettere, iva e oneri inclusi;
b) dati dell’azienda;
c) documento di identità dell’offerente;
d) dichiarazione di possedere tutti i requisiti indicati nell’avviso;
e) dichiarazione di poter sottoscrivere l’accordo e iniziare il servizio prima o contestualmente alla
data di apertura della caccia al cinghiale;
f) autorizzazione al trattamento dei dati per le finalità di cui alla presente procedura, giusta
l’informativa presente in Ufficio;
g) espressa dichiarazione di aver bene letto e compreso l’avviso e di accettare incondizionatamente
tutte le clausole ivi contenute, comprese le penali, la risoluzione espressa, le modalità di
pagamento, l’aleatorietà del periodo di fornitura.
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13. La partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova del possesso dei requisiti generali
richiesti per l’affidamento della fornitura in oggetto che dovranno essere dichiarati e verificati.
14. ULTERIORI PRECISAZIONI:
1. E’ onere dei partecipanti consultare il sito internet www.atc3isernia.com, ove il presente avviso viene
pubblicato, per accertarsi di eventuali comunicazioni urgenti relative alle presenti procedure.
2. Il presente Avviso non costituisce affatto avvio di procedura amministrativa né proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’ATC 3 Isernia che sarà libera di avviare altre procedure.
L’ATC 3 Isernia si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato e di intraprenderne altri, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa
3. A seguito alla comunicazione di aggiudicazione, le parti stipuleranno un contratto mediante forma
pubblica amministrativa, ovvero mediante scrittura privata; l’ATC si riserva di aggiudicare
provvisoriamente l’appalto al miglior offerente in seguito alla sola apertura delle offerte, dunque la
semplice proposizione dell’offerta si intende per “irrevocabile per il proponente appaltatore” fino a
15 giorni dopo la scadenza dell’avviso.
4. La partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova del possesso dei requisiti
generali richiesti per l’affidamento della fornitura in oggetto che dovranno essere dichiarati e
verificati.
5. Il presente Avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce affatto avvio di procedura
amministrativa né proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’ATC 3 Isernia che sarà libera di
avviare altre procedure. L’ATC 3 Isernia si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato e di intraprenderne altri, anche mediante
affidamento diretto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
15. I dati forniti verranno trattati ai sensi della attuale normativa sulla privacy, incluso GDPR di cui gli avvisi
completi in Ufficio e che la parte si obbliga a consultare prima di inviare qualsiasi dato (a semplice richiesta,
l’informativa verrà inviata a mezzo pec), esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle
procedure relative alla presente indagine di mercato.
IL RUP
prof. Antimo GATTA

Sospensione cautelare della caccia alla tortora, quaglia, fagiano, volpe e lepre.

Si comunica che il TAR per il Molise con Ordinanza n. 102/2023, pubblicata il 22.09.2023, che si allega, ha accolto «la domanda cautelare nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, nel confermare il decreto cautelare n. 89/2023,» ha sospeso «l’efficacia dell’impugnato “Calendario Venatorio della Regione Molise 2023/24” nella parte in cui è stata autorizzato nei giorni dal 17 al 30 settembre lo svolgimento dell’attività venatoria nei confronti: a) della tortora; b) della quaglia; c) del fagiano; d) della volpe; e) della lepre ».

CALENDARIO E REGOLAMENTO VENATORIO 2023–2024

CALENDARIO E REGOLAMENTO VENATORIO 2023–2024

Calendario venatorio 2023_2024

4_DELIBERA_DEFINITIVA_N._243_DEL_14.08.2023-2-1

 

REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE
DELLA GIUNTA II DIPARTIMENTO
VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI – SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI SERVIZIO “COORDINAMENTO E GESTIONE
DELLE POLITICHE EUROPEE PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E E PESCA TTIVITA’ VENATORIA”

 

CALENDARIO E REGOLAMENTO VENATORIO 2023–2024

 

i n d i c e
1 ATTIVITA’ VENATORIA

2 ANNATA VENATORIA

3 SPECIE CACCIABILI E PERIODI

4 AREA CONTIGUA DEL PARCO NAZIONALE. ULTERIORI INDICAZIONI

5 CARNIERE

6 GIORNATE DI CACCIA

7 USO DEI CANI

8 ADDESTRAMENTO CANI

9 GARE E PROVE CINOFILE
8
10 DIVIETI
9
11 SANZIONI
1
12 REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO VENATORIO
1
13 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
1
14 DISPOSIZIONI FINALI

Atto: GIUNTA 2023/243 del 14-08-2023
Servizio proponente: DP.A2.04.2B.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

1. ATTIVITA’ VENATORIA
L’attività venatoria nella Regione Molise è esercitata negli appositi Ambiti Territoriali di Caccia, nelle forme
indicate dall’articolo 12, comma 5, lett. c) della Legge 157/92,ed è disciplinata dal presente Calendario ed
annesso Regolamento, nel rispetto della Legge Quadro 157/92 e successive modificazioni, della L.R. 19/93 e
successive modificazioni, delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e 2009/147/CEE e nelle more
dell’attuazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale del Molise 2016/2021, in relazione a quello
approvato con delibera consiliare n° 359 del 29.11.2016 e pubblicato sul BURM n°46 del 16.12.2016 nonché
nella Delibera di Giunta Regionale n. 40 del 18.02.2022 di differimento, approvata con successiva Delibera
consiliare n. 58 del 31.05.2022.
L’attività venatoria nell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante molisano, è
disciplinata dal Regolamento approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 802 del 29.07.2008.
L’attività venatoria oltre che dal presente Calendario e Regolamento è disciplinata:
• nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), dalla Delibera di Giunta regionale n. 889/2008;
• nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), dalla Delibera di Giunta regionale n. 772/2015.
2. ANNATA VENATORIA
L’annata venatoria ha inizio il 17 settembre 2023 e termina il 1 0 febbraio 2024. Nelle Z PS (Zone di
Protezione Speciale) identificate con codice IT7222287 (La Gallinola Monte Miletto – Monti del Matese),
IT7222248 (Lago di Occhito), IT7222265 (Torrente Tona), IT7222267 (Località Fantina – Fiume Fortore),
IT7228230 (Lago di Guardialfiera Foce Fiume Biferno) e IT7120132 (Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise – PNALM), anche se ricadenti all’interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie,
l’attività venatoria non può avere inizio prima del 1° ottobre, con l’eccezione della caccia agli ungulati.
In tutte le ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se ricadenti all’interno di Aziende- Agri Turistico Venatorie
e Faunistico Venatorie, nel mese di gennaio l’attività venatoria è consentita solo nelle giornate di mercoledì
e domenica.
I cacciatori non residenti nella Regione Molise possono esercitare la caccia dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023,
con prelievo venatorio solo nelle giornate di caccia coincidenti con quelle stabilite dalla regione di residenza.
La limitazione temporale di cui sopra, relativa ai cacciatori non residenti, non si applica per l’attività venatoria
svolta nelle Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie.
3. SPECIE CACCIABILI E PERIODI
A. UCCELLI NON MIGRATORI
• Cornacchia grigia (Corvus corone cornix), Ghiandaia (Garrulus glandarius), Gazza (Pica pica).
Prelievo venatorio:
a) in pre-apertura nelle giornate del 2 – 3 e 6 settembre 2023 da appostamento temporaneo senza
l’ausilio del cane, con l’obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia;
b) dal 17 settembre 2023 al 13 gennaio 2024;
c) l’apertura anticipata per le specie di cui sopra non è consentita nelle zone ZPS e nell’Area Contigua
del PNALM, versante molisano.
La caccia da appostamento potrà essere esercitata a non meno di 150 metri dalle zone umide
frequentate da uccelli acquatici.
Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.
• Fagiano (Phasianus colchicus)
Prelievo venatorio:
dal 17 settembre 2023 al 30 novembre 2023.
B. UCCELLI ACQUATICI
• Alzavola (Anas crecca), Canapiglia (Anas strepara), Folaga (Fulica atra), Fischione (Anas
penelope), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Marzaiola (Anas querquedula), Mestolone
Atto: GIUNTA 2023/243 del 14-08-2023
Servizio proponente: DP.A2.04.2B.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente
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(Anas clypeata), Porciglione (Rallus aquaticus), Frullino (Lynnocryptes minimus) e Germano
Reale (Anas playtyhnchos):
Prelievo venatorio:
a) dal 1° ottobre 2023 al 20 gennaio 2024.
È fatto divieto di caccia su terreno in tutto o nella maggior parte coperto di neve. È comunque consentita
la caccia ai palmipedi e trampolieri, ad esclusione della beccaccia, lungo i corsi di acqua perenni; nelle
Zone di Protezione Speciale (ZPS) è vietato l’utilizzo di munizioni a pallini di piombo all’interno delle
zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata e salmastra,
nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.
• Beccaccino (Gallinago gallinago)
Prelievo venatorio:
a) dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023, il prelievo massimo giornaliero n on potrà superare n.
6 capi;
b) dal 1° gennaio 2024 al 20 gennaio 2024, il prelievo massimo giornaliero n on potrà superare n. 3 capi.
Il prelievo massimo stagionale non potrà comunque superare il limite di n. 25 capi.
C. UCCELLI MIGRATORI
• Quaglia (Coturnix coturnix)
P relievo venatorio:
a) in pre-apertura dall’alba alle ore 14,00 nelle giornate dell’11 e 14 settembre 2023;
b) dal 17 settembre 2023 al 30 ottobre 2023.
• Tortora (Streptopelia turtur)
Prelievo venatorio:
a) in pre-apertura, esclusivamente nelle giornate del 2 – 3 e 6 settembre 2023, in appostamento e senza
l’ausilio del cane, con l’obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia;
b) dal 17 settembre 2023 al 30 settembre 2023.
La caccia da appostamento potrà essere esercitata a non meno di 150 metri dalle zone umide frequentate
da uccelli acquatici.
Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.
• Colombaccio (Columba palumbus)
Prelievo venatorio:
a) dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023;
b) dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024, in appostamento senza l’ausilio del cane, con l’obbligo di
raggiungere e lasciare il sito con l’arma scarica in custodia con la s pecificazione che nelle Zone di
Protezione Speciale (ZPS) il prelievo è consentito soltanto nelle giornate di mercoledì e domenica;
c) dal 1° febbraio 2024 al 10 febbraio 2024 in appostamento senza l’ausilio del cane con l’obbligo di
raggiungere e lasciare il sito con l’arma scarica in custodia con la specificazione che nelle Zone di
Protezione Speciale (ZPS) il prelievo è consentito soltanto nelle giornate di mercoledì e domenica.
In quest’ultimo periodo (lett. c) è previsto un limite di carniere giornaliero pari a 5 capi.
Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.
• Allodola (Alauda arvensis)
Prelievo venatorio:
dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023.
• Merlo (Turdus merula)
Prelievo venatorio:
Atto: GIUNTA 2023/243 del 14-08-2023
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dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023.
• Beccaccia (Scolopax rusticola)
P relievo venatorio:
d) dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 3 capi;
e) dal 1° gennaio 2024 al 18 gennaio 2024, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 2 capi;
f) dal 20 gennaio 2024 al 31 gennaio 2024, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 1
capo.
Il prelievo massimo stagionale non potrà comunque superare il limite di n. 20 capi.
Disposizioni particolari per la specie
Entro il 31 marzo 2024, in concomitanza con la riconsegna del tesserino, i cacciatori che hanno abbattuto
beccacce dovranno consegnare, all’ATC in cui si è residenti o ammessi, l’ala destra (o la sinistra se
rovinata la destra), degli esemplari prelevati. La lettura delle ali consentirà di rilevare dei dati relativi alla
classe di età e dovrà essere effettuata dagli ATC stessi anche con l’ausilio di enti e/o associazioni
specializzate.
Nel periodo di svernamento e di migrazione primaverile prenuziale, gli ATC organizzano il monitoraggio
della specie beccaccia (Scolopax rusticola), secondo quanto stabilito nel “Protocollo operativo per il
monitoraggio della beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma” approvato con
delibera di G.R. n.110 del 02.03.2015. Ciò consentirà non solo di omogeneizzare le tecniche di
censimento sul territorio della regione ma di acquisire elementi utili per la stesura del calendario
venatorio.
• Cesena (Turdus palaris), Tordo bottaccio (Turdus philomelos), Tordo sassello (Turdus iliacus).
Prelievo venatorio:
dal 1° ottobre 2023 al 15 gennaio 2024;
D. MAMMIFERI
• Lepre (Lepus europaeus)
Prelievo venatorio:
a) dal 17 settembre 2023 al 16 dicembre 2023;
b) dal 18 ottobre 2023 al 29 novembre 2023, nei territori dove è stata accertata la presenza della
Lepre Italica (Lepus corsicanus) che non ricadono all’interno di Istituti faunistici in cui l’attività
venatoria è vietata (ZAC, ZRC, Oasi, etc.), in particolare dei comuni di Pozzilli e Filignano in provincia
di Isernia, e in quelli di Jelsi, Campochiaro e San Giuliano del Sannio in provincia di Campobasso.
Oltre alla restrizione dei tempi di caccia, saranno poste in essere tutte le misure a salvaguardia della
Lepre Italica e, nel contempo, sarà vietato qualsiasi ripopolamento e/o immissione di lepre europea ad
una distanza inferiore a 5 Km dall’area dove è stata accertata la presenza di Lepre Italica.
Nell’Area Contigua del PNALM, versante molisano, la caccia alla lepre potrà essere esercitata con
l’utilizzo massimo di due cani per equipaggio; i cani devono essere iscritti in un apposito elenco
predisposto dal Comitato di Gestione dell’Area contigua del PNALM, indicando nome del cane, razza,
sesso e numero del microchip. Sono consentiti l’utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni
spezzate con diametro non superiore allo 0 (3,9mm).
• Cinghiale (Sus scrofa)
Prelievo venatorio:
a) dal 14 ottobre 2023 al 14 gennaio 2024;
b) la caccia può essere esercitata dalle squadre per tre giorni a settimana, ed è consentita nelle giornate
di mercoledì, sabato e domenica;
c) la caccia al cinghiale è regolamentata secondo il disciplinare approvato con D.G.R. n. 134 del
30/04/2019;
d) è consentito l’abbattimento occasionale dei cinghiali in forma individuale, senza l’ausilio di cani da
seguita;
Atto: GIUNTA 2023/243 del 14-08-2023
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e) la caccia al cinghiale all’interno delle Aziende Faunistiche Venatorie e Agrituristiche Venatorie verrà
svolta nel rispetto delle norme sancite dai rispettivi Regolamenti Regionali;
f) il prelievo in Selezione alla specie cinghiale è consentito, in attuazione di uno specifico Piano di
Abbattimento Selettivo, ai sensi dell’art. 11 – Quaterdecies, comma 5 della Legge 02 dicembre 2005,
n° 248, redatto dalla Regione Molise previo parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA) dal 1 aprile 2024 al 14 agosto 2024;
g) all’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo e Molise, la caccia al cinghiale potrà
essere esercitata dal 1°novembre 2023 al 31 gennaio 2024:
• in forma collettiva mediante la tecnica della “girata” con squadre formate d a 6-10 unità con
unico cane che ha funzione anche di “limiere”;
• in forma individuale da appostamento e/o alla “cerca” con carabina munita di ottica di
puntamento e senza l’ausilio dei cani.
La caccia al cinghiale è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.
All’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise la caccia al cinghiale è
consentita secondo le modalità di cui al Regolamento allegato alla D.G.R. n. 802/2008 e nelle giornate
stabilite al precedente punto.
Per la caccia agli ungulati (cinghiale), fermo restando i divieti di cui alle prescrizioni territoriali
consultabili al paragrafo 10 “Divieti”, è tollerato l’uso di munizioni contenenti piombo, a condizione che
si utilizzino cartucce a palla singola.
È fatto obbligo, all’interno dei territori ricadenti nell’Area Contigua al PNALM, di vaccinazione per tutti
i cani impiegati nell’attività venatoria contro le principali malattie trasmissibili all’orso (o utilizzazione
esclusiva di cani vaccinati), così come disposto dall’allegato “Azione A2” alla DGR n. 43/2014.
Allo scopo di tutelare la propria e l’altrui incolumità, durante il periodo di apertura della caccia al
cinghiale, nelle giornate consentite, è obbligatorio che tutti i cacciatori indossino un capo di
abbigliamento ad elevata visibilità (gilet, casacca, pettorina, giaccone, trisacca, cappello, pantalone). Tale
obbligo si estende a tutti coloro che, durante la stagione venatoria al cinghiale in corso, si apprestano ad
effettuare attività ludico-sportive e ricreative (cercatori di funghi, cercatori di tartufi, ecc.) all’interno di
aree ove sia consentita l’attività venatoria.
Come disposto dal Reg. CE n. 2075/2005 recepito con D.G.R. n. 56 del 28 gennaio 2008 e novellato dal
Reg. CE n.1375/2015, le carcasse dei suidi selvatici abbattuti, devono essere sottoposti all’esame
trichinoscopico da effettuarsi, a spese degli interessati, se ad iniziativa privata, presso l’Istituto
Zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise previa compilazione di un’apposita scheda resa
nota con il tesserino venatorio utile alla rilevazione dei dati biometrici. Al fine di garantire una maggiore
tutela della salute pubblica, si delegano le responsabilità agli AA.TT.CC. di Campobasso, Isernia e
Termoli, ai sensi della normativa vigente, ad organizzare e regolamentare con propri atti, tutti gli aspetti
sanitari legati agli esami trichinoscopici ed allo smaltimento delle carcasse dei suidi selvatici abbattuti,
attraverso convenzioni con soggetti competenti pubblici e/o privati, regolarmente accreditati.
Le carcasse degli animali abbattuti, destinati agli stabilimenti di manipolazione e trasformazione,
verranno sottoposte in quella sede, ai controlli ispettivi previsti dal Reg. CE 854/2004 Cap. VIII
– Selvaggina Selvatica.
L’obbligo, tra l’altro, era già stato sancito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1860
del 21 novembre 1978, avente per oggetto “Obbligo dell’esame trichinoscopico dei cinghiali, dei suini
allevati allo stato brado e di animali non domestici di altre specie di cui è consentita la cattura”.
• Volpe (Vulpes volpe)
Prelievo venatorio:
a) dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024;
b) dal 1° novembre 2023 al 31 dicembre 2023 nell’Area Contigua del PNALM, versante molisano, in
forma individuale da postazione fissa con carabina munita di ottica di puntamento da parte di
cacciatori in possesso di abilitazione rilasciata dalla Provincia o di altri titoli formativi
equipollenti di cui alla nota Ispra 22478/T-Dl del 28 giugno 2010 e ss.mm.ii.. Nelle zone di caccia
al cinghiale assegnate alle squadre, la caccia alla volpe richiede la preventiva comunicazione al
Caposquadra e non può essere effettuata in contemporanea allo svolgimento della girata.
4. AREA CONTIGUA DEL PARCO NAZIONALE. ULTERIORI INDICAZIONI
Atto: GIUNTA 2023/243 del 14-08-2023
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All’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante molisano, in
accordo con quanto stabilito dal protocollo d’intesa per l’attuazione delle priorità di azioni previste nel
“Piano di Azione per la Tutela dell’Orso bruno Marsicano” (PATOM), nonché con quanto previsto dal
“Protocollo per la tutela dell’orso bruno marsicano e il miglioramento della gestione venatoria” vigono
le seguenti prescrizioni:
• divieto dell’allenamento e dell’addestramento cani;
• divieto della c.d. pre-apertura;
• la caccia alla volpe potrà essere effettuata in forma individuale da postazione fissa con carabina
munita di ottica di puntamento da parte di cacciatori in possesso di abilitazione rilasciata dalla
Provincia o di altri titoli formativi equipollenti di cui alla nota Ispra 22478/T-Dl del 28 giugno 2010
e ss.mm.ii.. Nelle zone di caccia al cinghiale assegnate alle squadre, la caccia alla volpe richiede la
preventiva comunicazione al Caposquadra e non può essere effettuata in contemporanea allo
svolgimento della girata. Ciascun equipaggio può utilizzare una muta di cani costituita al massimo da
due esemplari ed essere iscritti in apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane,
razza, sesso e numero di microchip. Sono consentiti l’utilizzo e la detenzione esclusivamente di
munizioni spezzate con diametro non superiore allo 0 (3,9 mm);
• divieto di qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica;
• la caccia al cinghiale potrà essere esercitata in forma collettiva mediante la tecnica della “girata” con
squadre formate da 6-10 unità con unico cane che ha funzione anche di “limiere”, ed in forma
individuale, da appostamento e/o alla “cerca” con carabina munita di ottica di puntamento e senza
l’ausilio dei cani;
• al fine di assicurare la correttezza tecnica e la sicurezza delle operazioni di girata, ciascuna squadra
dovrà operare in una zona di caccia fissa, assegnata in via esclusiva alla medesima;
• la caccia alla lepre potrà essere esercitata con l’utilizzo massimo di due cani per equipaggio; i cani
devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza,
sesso e numero del microchip;
• la caccia alle altre specie (fagiano, quaglia, beccaccia, ecc.) è consentita con l’ausilio dei soli cani da
ferma o da cerca, escludendo l’uso del cane da seguita. Sono consentiti l’utilizzo e la detenzione
esclusivamente di munizioni spezzate.
5. CARNIERE
Per ogni giornata consentita, ciascun cacciatore potrà abbattere complessivamente d ue capi di selvaggina
stanziale con i seguenti limiti per specie:
SPECIE LIMITE GIORNALIERO LIMITE STAGIONALE
LEPRE 1 CAPO NON PREVISTO
CINGHIALE 2 CAPI NON PREVISTO
Per la selvaggina migratoria, il limite massimo giornaliero è stabilito in complessivi 20 capi, con i seguenti
limiti:
SPECIE LIMITE
GIORNALIERO
LIMITE
STAGIONALE
ALLODOLA 10 CAPI 30 CAPI
BECCACCIA
3 CAPI fino al 31 dicembre 2023
2 CAPI da 1° al 18 gennaio 2024
1 CAPO dal 20 al 31 gennaio 2024
20 CAPI
BECCACCINO
6 CAPI fino al 31 dicembre 2023
3 CAPI dal 1° al 20 gennaio 2024
25 CAPI
QUAGLIA 5 CAPI 25 CAPI
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TORTORA 5 CAPI 10 CAPI
MERLO 5 CAPI 25 CAPI
COLOMBACCIO 10 CAPI
dal 01/01/2024 al 10/02/2024
5 CAPI NON PREVISTO
FRULLINO E
ANATIDI
8 CAPI 25 CAPI
FAGIANO
2 CAPI DA SOLO
1 CAPO SE ABBINATO ALLA NON PREVISTO
LEPRE O AL CINGHIALE
Sono escluse dalle limitazioni la cornacchia grigia, la gazza, la ghiandaia e la volpe.
6. GIORNATE DI CACCIA
La caccia può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto per tre giorni alla
settimana a scelta del cacciatore, con l’esclusione del martedì e del venerdì considerati giornate di silenzio
venatorio. La caccia al cinghiale può essere esercitata dalle squadre per tre giorni a settimana, ed è consentita
nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se ricadenti
all’interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, nel mese di gennaio, l’attività venatoria
è consentita solo nelle giornate di mercoledì e domenica.
7. USO DEI CANI
L’uso del cane è consentito nei giorni di pre-apertura, 11 e 14 settembre 2023 fino alle ore 14,00.
L’uso del cane è consentito dal 17 settembre 2023 fino al 31 gennaio 2024.
I cani utilizzati per l’attività venatoria devono essere registrati all’anagrafe canina; in ogni caso, si evidenzia
che corre l’obbligo, all’interno dei territori ricadenti nell’Area Contigua al PNALM, della vaccinazione contro
le principali malattie trasmissibili all’orso, così come disposto dall’allegato “Azione A2” alla DGR n. 43/2014.
8. ADDESTRAMENTO CANI
L’addestramento dei cani è consentito, ad eccezione delle giornate di pre-apertura, nelle modalità sotto
elencate e solo agli ammessi all’ATC:
PERIODO ORARIO
dal 16 agosto 2023 fino
al 16 settembre 2023
da un’ora prima del sorgere del sole
fino alle ore 18.00
L’addestramento dei cani è vietato all’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise, versante molisano, nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi di Protezione, terreni in attualità di
coltivazione e, comunque, in tutti i terreni sottratti all’esercizio della caccia. Nelle Zone di Protezione Speciale
(ZPS) è vietato addestrare i cani prima del primo settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.
9. GARE E PROVE CINOFILE
Le gare e prove cinofile potranno essere effettuate nelle apposite Zone di Addestramento Cani già istituite e
affidate, rispettando il relativo regolamento regionale.
Inoltre, le prove cinofile ad esclusivo carattere nazionale ed internazionale approvate ed inserite nei calendari
ENCI senza l’abbattimento ed immissione del selvatico e a condizione che non si arrechi danno alle colture
agricole ad alla fauna, potranno essere effettuate anche all’interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura
nonché nelle Oasi di protezione, previa autorizzazione dell’Amministrazione regionale.
10. DIVIETI
Tra i casi espressamente previsti dalla Legge n. 157/92, art. 21 e L.R.19/93, art. 31, nonché dai regolamenti
vigenti, si evidenziano i seguenti divieti:
a) La posta alla beccaccia e al beccaccino, nonché cacciare a rastrello in più di tre persone;
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b) la caccia da appostamento con richiami vivi;
c) la caccia nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle Zone di Addestramento Cani, nelle Oasi di Protezione,
nei parchi naturali, parchi e riserve regionali e in tutto quanto contenuto nelle more dell’attuazione del
nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale del Molise 2016/2021 approvato con delibera consiliare n°359
del 29/11/2016 e pubblicato sul BURM n° 46 del 16/12/2016, in relazione a quello approvato con delibera
consiliare n° 359 del 29.11.2016 e pubblicato sul BURM n°46 del 16.12.2016 nonché nella Delibera di Giunta
Regionale n. 40 del 18.02.2022 di differimento, approvata con successiva Delibera consiliare n. 58 del
31.05.2022.
d) la caccia alle allodole con l’uso di civette;
e) la caccia di tutte le specie di fauna non contemplate nel presente calendario. Relativamente alla specie
cinghiale (Sus scrofa) è vietata l’immissione, sull’intero territorio regionale; è vietato, inoltre, qualsiasi
ripopolamento e/o immissione di lepre europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall’area dove è stata
accertata la presenza di Lepre Italica;
f) qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica ad eccezione di quella effettuata a scopo di controllo;
g) la caccia su terreno in tutto o nella maggior parte coperto di neve. È comunque consentita la caccia ai
palmipedi e trampolieri ad esclusione della beccaccia, lungo i corsi d’acqua perenni;
h) la caccia da appostamento, oltre il 21 gennaio, non può essere esercitata:
– a non meno di 150 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici;
– a non meno di 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla
nidificazione di rapaci rupicoli;
i) l’attività venatoria nelle aree boscate colpite da incendi come individuate ai sensi della Legge n.353/2000;
j) la caccia in forma diversa da quelle stabilite dall’articolo 12, comma 5, lett. c) della Legge n.157/92;
k) l’addestramento dei cani nelle apposite ZAC per coloro che non hanno provveduto a farne specifica richiesta
al Gestore previo versamento della relativa quota;
l) il trasporto di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia all’interno dei centri
abitati e delle altre zone ove è vietata l’attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e
comunque nei giorni non consentiti per l’esercizio venatorio dalle disposizioni nazionali e regionali;
Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) oltre ai divieti sopra citati è vietato:
I. l’utilizzo di munizioni a pallini di piombo all’interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi,
acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive
più esterne;
II. l’attività di addestramento cani da caccia prima del primo settembre e dopo la chiusura della
stagione venatoria;
III. la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
IV. l’attività venatoria negli specchi e corsi d’acqua anche parzialmente ghiacciati nelle ZPS identificate
con codice:
• IT7222248 (Lago di Occhito);
• IT 7222265 (Torrente Tona);
• IT7222267 (Località Fantina–Fiume Fortore);
• IT7228230 (Lago di Guardialfiera–Foce Fiume Biferno).
Nel Siti di Importanza Comunitaria (SIC), oltre ai divieti sopra citati, valgono le prescrizioni previste dai
Piani di Gestione approvati dall’Amministrazione regionale con delibera di Giunta n. 772 del 31.12.2015.
11. SANZIONI
Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dalla Legge 11.02.1992 n. 157 e dalla L.R. 10.08.93 n. 19 e
successive modificazioni e integrazioni.
12. REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO VENATORIO
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a) L’attività venatoria nella Regione Molise può essere esercitata nei seguenti Ambiti Territoriali di
Caccia:
1. CAMPOBASSO comprendente i Comuni di:
Acquaviva Collecroce, Baranello, Boiano, Busso, Campobasso, Casalciprano, Campochiaro,
Castelbottaccio, Castelmauro, Castropignano, Civitacampomarano, Colle d’Anchise, Duronia, Fossalto,
Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Limosano, Lucito, Lupara, Mafalda, Molise, Montagano,
Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Oratino, Palata,
Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracupa, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, S. Biase, S. Felice del
Molise, S. Giacomo degli Schiavoni, S. Massimo, S. Polo Matese, S. Angelo Limosano, Spinete, Tavenna,
Torella del Sannio, Trivento, Vinchiaturo.
2. TERMOLI comprendente i Comuni di:
Bonefro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Castellino del Biferno,
Cercemaggiore, Cercepiccola, Colletorto, Ferrazzano, Gambatesa, Gildone, Ielsi, Larino, Macchia Val
Fortore, Matrice, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del
Sannio, Pietracatella, Portocannone, Provvidenti, Rotello, Riccia, Ripabottoni, S. Giovanni in Galdo, S.
Giuliano del Sannio, S. Giuliano di Puglia, S. Martino in Pensilis, S. Croce di Magliano, S. Elia a Pianisi,
Sepino, Termoli, Toro, Tufara, Ururi.
3. ISERNIA comprendente i Comuni di:
Acquaviva d’Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo del Sannio,
Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino,
Chiauci, Civitanova del Sannio, Conca Casale, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano,
Macchia d’Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano,
Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico,
Roccamandolfi, Roccasicura, S. Pietro Avellana, S. Agapito, S. Angelo del Pesco, S. Elena Sannita, S.
Maria del Molise, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro.
Nei Comuni di Castel S. Vincenzo, Cerro al Volturno, Filignano, Montenero Val Cocchiara, Pizzone,
Rocchetta a Volturno, Scapoli e su parte del territorio del Comune di Colli al Volturno vigono le
disposizioni previste per l’esercizio venatorio all’interno dell’Area Contigua del PNALM.
b) Se nella corrente stagione venatoria saranno istituiti quagliodromi, Aziende Faunistico Venatorie e Agri
Turistico Venatorie, l’attività, l’accesso e i prelievi faunistici potranno essere consentiti solo agli
autorizzati con le modalità previste dai rispettivi regolamenti della Regione Molise.
c) Per esercitare la caccia occorre essere muniti di apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza e
valido su tutto il territorio nazionale. Detto tesserino deve riportare negli appositi spazi il timbro
dell’Amministrazione Regionale competente comprovante l’autorizzazione all’esercizio venatorio negli
A.T.C.
d) Ai cacciatori residenti nel Molise verrà rilasciato il tesserino con il relativo carniere.
e) Per il rilascio del tesserino dovrà essere prodotto in copia all’ufficio regionale competente, quanto
segue:
– porto d’armi del richiedente valido, a norma di legge, per l’annata venatoria in corso;
– polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni secondo i massimali
stabiliti dalla legge;
– ricevuta del versamento della tassa di Concessione Governativa di Euro 173,16, comprensiva
dell’addizionale di Euro 5,16 di cui all’art. 24 — comma 10 — della Legge 157/92 da versare sul c/c
postale n.8003;
– ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di Euro 84,00 intestata alla Tesoreria
regionale – c/c postale n°67971630—cod.00210.
f) Ai cacciatori residenti in regione che concedono giornate di propria competenza ad altri cacciatori
residenti fuori regione (c.d. Interscambio) non è consentita, per lo stesso giorno, alcuna attività venatoria
in nessun Ambito Territoriale di Caccia sul territorio regionale.
g) In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 22 comma 11 — L.R. 19/1993 e successive modificazioni
e integrazioni che garantisce l’accesso a tutti gli Ambiti Territoriali ai cacciatori residenti nel Molise e nel
rispetto del comma 13 dello stesso articolo, il numero dei cacciatori non residenti in regione da
ammettere nei suddetti A.T.C. sarà determinato e notificato dall’Assessorato regionale alla Caccia.
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I posti da destinare ai cacciatori extra regionali per ciascun Ambito Territoriale di Caccia saranno
divisi in parti uguali fra tutte le regioni d’Italia ed assegnati ai rispettivi cacciatori. Eventuali posti in più
non utilizzati, possono essere ridistribuiti in parti uguali alle altre Regioni.
h) Il tesserino è strettamente personale, nessun cacciatore potrà farne richiesta più di una volta durante
il corso della stessa annata venatoria. In caso di provata perdita (dimostrabile attraverso la denuncia
all’Autorità di Pubblica Sicurezza) o deterioramento del tesserino, potrà essere rilasciato un duplicato
valido a tutti gli effetti di legge.
i) Il cacciatore è obbligato ad indicare, in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino:
1. la giornata di caccia all’inizio della stessa, contrassegnando con una crocetta il numero
corrispondente all’A.T.C. in cui esercita l’attività;
2. Il cacciatore, inoltre, solo in caso di abbattimento ed immediatamente dopo lo stesso, è obbligato ad
annotare nell’apposito carniere allegato al tesserino venatorio, in modo indelebile:
3. La giornata di caccia coincidente con quella indicata nel tesserino venatorio;
4. L’Ambito Territoriale di Caccia in cui si esercita l’attività venatoria;
5. I capi di selvaggina stanziale e migratoria, immediatamente dopo averli incarnierati e in loco,
annerendo con un Punto o con una X gli appositi spazi corrispondenti al numero e alla specie
prelevata.
l) Onde consentire all’Amministrazione regionale di rilevare i dati relativi ai capi abbattuti e di
adempiere al disposto del D.M. 6 novembre 2012, in deroga a quanto previsto dall’art. 22, comma 6
della L.R. 10 agosto 1993, n. 19, è obbligatoria, da parte del cacciatore, la restituzione del tesserino
debitamente compilato e il relativo carniere, entro e non oltre il 31 marzo 2024, condizione
subordinata al rilascio del nuovo tesserino per la successiva stagione venatoria. Per i cacciatori non
residenti nella regione Molise è obbligatoria la consegna della copia del tesserino
rilasciato dalla propria regione o provincia di residenza, entro e non oltre il 10 marzo di
ogni anno, pena la non ammissibilità all’esercizio venatorio della stagione successiva.
In caso di smarrimento del tesserino dopo la chiusura dell’attività venatoria, deve essere effettuata
apposita denuncia all’Autorità di Pubblica sicurezza.
m) Al fine di tutelare la propria e l’altrui incolumità, durante il periodo di apertura della caccia al cinghiale,
nelle giornate consentite è obbligatorio che tutti i cacciatori indossino un capo di abbigliamento ad
elevata visibilità, (gilet, casacca, pettorina, giaccone, trisacca, pantalone). Tale obbligo si estende a tutti
coloro che, durante la stagione venatoria al cinghiale in corso, si apprestano ad effettuare attività ludicosportive
e ricreative (cercatori di funghi, cercatori di tartufi, ecc.) all’interno di aree ove sia consentita
l’attività venatoria.
n) È fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all’ISPRA (via Cà
Fornacetta 9, Ozzano Emilia – Bologna) o al competente A.T.C. che ne darà comunicazione all’Istituto
nazionale. Alla comunicazione va allegato, altresì, l’anello tolto all’uccello abbattuto.
13. DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Beccaccia
Entro il 31 marzo 2024, in concomitanza con la riconsegna del tesserino, i cacciatori che hanno abbattuto
beccacce dovranno consegnare, all’ATC in cui si è residenti o ammessi l’ala destra (o la sinistra se rovinata la
destra), degli esemplari prelevati. La lettura delle ali consentirà di rilevare dei dati relativi alla classe di età e
dovrà essere effettuata dagli A.T.C. stessi anche con l’ausilio di enti e/o associazioni specializzate.
Nel periodo di svernamento e di migrazione primaverile, gli A.T.C. organizzano il monitoraggio della specie
beccaccia (Scolopax rusticola), secondo quanto stabilito nel “Protocollo operativo per il monitoraggio della
beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma” approvato con delibera di G.R. n. 110 del
02.03.2015. Ciò consentirà non solo di omogeneizzare le tecniche di censimento sul territorio della regione,
ma di acquisire elementi utili per la stesura del calendario venatorio.
Tortora
Entro il 31 marzo 2024, in concomitanza con la riconsegna del tesserino, i cacciatori che hanno abbattuto
tortore dovranno consegnare, all’ATC in cui si è residenti o ammessi entrambe le ali degli esemplari prelevati.
La lettura delle ali consentirà di rilevare dei dati relativi alla classe di età e dovrà essere effettuata dagli A.T.C.
stessi anche con l’ausilio di enti e/o associazioni specializzate.
Atto: GIUNTA 2023/243 del 14-08-2023
Servizio proponente: DP.A2.04.2B.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente
12
Cinghiale
Come disposto dal Reg. CE n. 2075/2005 recepito con D.G.R. n. 56 del 28 gennaio 2008 e novellato dal Reg.
CE N.1375/2015, le carcasse dei suidi selvatici abbattuti, devono essere sottoposti all’esame trichinoscopico
da effettuarsi, a spese degli interessati, se ad iniziativa privata, presso l’Istituto Zooprofilattico sperimentale
dell’Abruzzo e del Molise. Al fine di garantire una maggiore tutela della salute pubblica, si delegano le
responsabilità agli AA.TT.CC. di Campobasso, Isernia e Termoli, ai sensi della normativa vigente, ad
organizzare e regolamentare con propri atti, tutti gli aspetti sanitari legati agli esami trichinoscopici ed allo
smaltimento delle carcasse dei suidi selvatici abbattuti, attraverso convenzioni con soggetti competenti
pubblici e/o privati, regolarmente accreditati.
Le carcasse degli animali abbattuti, destinati agli stabilimenti di manipolazione e trasformazione, verranno
sottoposte in quella sede, ai controlli ispettivi previsti dal Reg. CE 854/2004 Cap.VIII–Selvaggina Selvatica.
L’obbligo, tra l’altro, era già stato sancito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1860 del 21
novembre 1978, avente per oggetto “Obbligo dell’esame trichinoscopico dei cinghiali, dei suini allevati
allo stato brado e di animali non domestici di altre specie di cui è consentita la cattura”.
Lepre
Si precisa che, per quanto riguarda i territori dei comuni dove è stata accertata la presenza della Lepre Italica
(Lepus corsicanus) che non ricadono all’interno di Istituti faunistici in cui l’attività venatoria è vietata (ZAC,
ZRC, Oasi, etc.), sarà consentita la caccia alla Lepre comune (Lepus europaeus) nel periodo 18 ottobre 2023–
29 novembre 2023.
In maniera particolare, nei territori dei comuni di Pozzilli e Filignano, in provincia di Isernia e in quelli di
Jelsi, Campochiaro e San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso, la caccia alla Lepre comune sarà
consentita dal 18 ottobre 2023 al 29 novembre 2023. Oltre alla restrizione dei tempi di caccia, saranno poste
in essere tutte le misure a salvaguardia della lepre italica e, nel contempo, sarà vietato qualsiasi ripopolamento
e/o immissione di lepre europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall’area dove è stata accertata la presenza
di Lepre Italica.
14. DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente calendario, vigono le norme di cui alla Legge
11/02/92 n. 157 e successive modificazioni, alla Legge regionale 10.08.93 n. 19 e successive modificazioni
e integrazioni e alla D.G.R. 889/2008 e alla D.G.R. 43/2014.
Atto: GIUNTA

 

Bando per la realizzazione e la gestione di strutture mobili per il pre-ambientamento di leprotti da ripopolamento faunistico dell’A.T.C. 3 Isernia 2023

 BANDO:  Bando 2023

DOWNLOAD MODULO DOMANDA     :Modulo Domanda recinto lepri 2023⇐⇐

atto di assenso: Atto di assenso terreni

 

 

Prot. A.T.C 3 IS nr. 192 del 26-4-2023

Bando anno 2023

BANDO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI STRUTTURE MOBILI

PER IL PRE-AMBIENTAMENTO DI LEPROTTI DA RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DELL’ATC3 ISERNIA

 

1

Oggetto del bando

L’ A.T.C. n.3 Isernia, nel più ampio progetto di ripopolamento faunistico per il ripristino ottimale  della selvaggina di base  , mediante preambientamento sul territorio di competenza della selvaggina stanziale  acquistata a suo onere; dispone delle strutture faunistiche complete, ma non dispone né di terreni né di forza lavoro propria, per l’effetto intende delegare a volontari che si auto dichiarino già formati, informati ed addestrati in materia e normativa, nonché capaci, la realizzazione e la gestione di recinti mobili  a cielo aperto sui propri terreni al fine del pre-ambientamento di leprotti nelle aree vocate.

All’attività di comodato del terreno e di volontariato non seguirà compenso, in qualsiasi modo qualificato, ed è espressamente previsto che i volontari non avranno neanche indennizzi per disatteso e reietto infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi, peculiarità per cui sono invitati a stipulare autonomamente polizza assicurativa con una parte del rimborso spese che riceveranno e di cui appresso.

2

Tipi di strutture da impiantare

Le strutture di pre-ambientamento, per la cui realizzazione e gestione è previsto il rimborso spese parziale, saranno costituite principalmente da recinti mobili elettrificati di proprietà dell’ATC, di altezza approssimativa di un metro, sostenuti da paletti in legno o plastica, secondo le indicazioni contenute nell’elaborato progettuale e nel Piano Operativo di Sicurezza visionabili presso la sede dell’A.T.C n.3 ISERNIA (c/o Palazzo della Provincia di Isernia, in via Berta, Isernia) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; limitatamente alle strutture che ospiteranno i leprotti , potranno essere completate da nascondigli , abbeveratoi e mangiatoie secondo le indicazioni contenute nell’elaborato progettuale visionabile presso la sede dell’A.T.C n.3 ISERNIA e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

3

Tipo di gestione

Le attività a cui il gestore (in proprio o attraverso personale volontario di fiducia capace, formato, informato, addestrato e assicurato) si obbliga se verrà stipulata la convenzione sono, a titolo meramente indicativo e non esaustivo:

  1. Messa a disposizione del terreno;
  2. Trasporto e montaggio della struttura entro 7 giorni dalla comunicazione dell’ATC;
  3. Eradicazione della vegetazione lungo la fascia perimetrale del recinto per una larghezza complessiva di almeno    1,00 sia all’interno che all’esterno;
  4. Verbalizzazione delle immissioni dei leprotti nella struttura e comunicazioni del caso;
  5. Pre-ambientamento di approssimativamente n° 20 leprotti dell’età presumibile di circa 60 – 80 gg. da introdurre all’interno della struttura di preambientamento nel periodo che verrà comunicato, certamente primaverile – estivo, con stabulazione di circa 20/25 giorni;
  6. somministrazione giornaliera qualora necessario di alimenti qualora necessari (forniti dall’allevatore o comunque dall’ATC; l’impegno a somministrare gli alimenti si protrae anche nei 15 giorni successivi al rilascio degli animali) nonché acqua e tutto quanto altro d’occorrenza eventualmente ordinato dal tecnico veterinario incaricato dall’ATC o dalla ASReM;
  7. vigilanza al fine di scongiurare/rendere difficile:
    • i furti o i danneggiamenti delle attrezzature dell’ATC;
    • i furti/predazione della fauna stabulata;
    • qualsiasi atto contrario alla fase di preambientamento
  8. verifica periodica dell’integrità degli elementi strutturali utilizzati nel corso delle attività gestionali;
  9. Carico dal luogo di deposito e montaggio della struttura faunistica; smontaggio e trasporto della struttura in deposito, ripristino dei luoghi e comunicazioni del caso.

4

Requisiti richiesti per la candidatura

Per la candidatura sono richiesti i seguenti requisiti:

a)     Dichiarazione di essere già formato, informato ed addestrato su tutte le attività e norme dirette e indirette per la realizzazione e gestione del progetto in parola e di essere capace a realizzarlo;

b) Dichiarazione di possesso di idoneo terreno compreso in uno dei comuni sopra indicati, con le seguenti caratteristiche minime/inderogabili:

    • superficie di estensione di almeno ha 1;
    • andamento pianeggiante o leggermente pendente;
    • idonea copertura vegetale costituita in particolar modo da cespugli preferibilmente ginestrai, arbusti e specie arboree collocate possibilmente nella parte centrale;
    • presenza di acqua necessaria all’abbeveraggio;

 

5

Quantificazione dei rimborsi da erogare per la gestione della struttura di ambientamento

 

A fronte degli adempimenti richiesti al soggetto gestore della struttura di ambientamento, l’A.T.C n.3 ISERNIA erogherà un rimborso spese forfettario omnicomprensivo, certamente inferiore alle reali spese sostenute, pari ad € 300,00 _ per la gestione del preambientamento dei leprotti.

Le predette somme opportunamente rendicontate saranno erogate dall’A.T.C. n° 3 Isernia a seguito della verifica del regolare adempimento effettuato con proprio personale ispettivo.

 

6

Modalità di erogazione del compenso

Il compenso opportunamente rendicontato dovrà essere richiesto sottoscrivendo l’apposito modulo predisposto entro e non oltre il termine perentorio di giorni 30 dalla data di redazione del verbale di apertura della struttura di preambientamento. Successivamente verrà erogato tramite bonifico bancario, nei  30 giorni successivi   dalla richiesta.

 

7

Modalità per la presentazione delle istanze

Coloro che intendano candidarsi alla presente procedura dovranno inoltrare all’A.T.C. n.3 ISERNIA, ESCLUSIVAMENTE:

  • a mezzo pec, all’indirizzo ATC3@pec.it ;
  • a mano, presso la sede dell’A.T.C.; 3 Isernia
  • a mezzo raccomandata, all’indirizzo: A.T.C n.3 ISERNIA, c/o Palazzo della Provincia di Isernia, in via Berta, 86170 Isernia (IS);

entro e non oltre le ore 12 del giorno _ 10  Maggio 2023___ (non farà fede il timbro postale, ma la data di effettiva consegna del vettore all’ATC, al fine di garantire le tempistiche amministrative, già ristrette, per eseguire la procedura) apposita istanza redatta secondo il modello   allegato o reperibile presso la sede dell’ATC.

 

A tale istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

–   indicazione esatta dei luoghi, georeferenziata o con mappali/catastali;

–   autorizzazione espressa ai fiduciari dell’ATC di accedere sui luoghi, anche senza preavviso, sia in sede di valutazione delle domande sia durante le eventuali operazioni di ambientamento;

–   accettazione incondizionata di tutti gli oneri e obblighi previsti nel disciplinare della procedura;

–   dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n° 445/2000 nella quale l’interessato dichiari:

•  di essere già formato, informato ed addestrato su tutte le attività e norme dirette e indirette per la realizzazione e gestione del progetto in parola;

•  di delegare ai suoi compiti solo volontari capaci, già formati, informati ed addestrati su tutte le attività e norme dirette e indirette per la realizzazione e gestione del progetto in parola;

•  di sapere che:

•  gli animali dovranno essere seguiti, essenzialmente su un controllo discreto, a distanza, durante i primi giorni di ambientamento per individuarne eventuali comportamenti anomali. L’ingresso nel recinto qualora indispensabile, per la distribuzione dell’alimento ed altre operazioni, dovrebbe avvenire  sotto richiesta da parte dell’ATC e di preferenza nel pomeriggio  ;

•  di avere il pieno ed incondizionato possesso del terreno offerto;

•  che il terreno è idoneo all’attività per cui la procedura ed ha:

•  superficie di estensione di almeno ha _1_;

•  andamento pianeggiante o leggermente pendente;

•  idonea copertura vegetale costituita in particolar modo da cespugli, arbusti e specie  arboree collocate possibilmente nella parte centrale;

•  presenza, naturale o meno, di sufficiente ed idonea acqua necessaria all’abbeveraggio.

 

5

Valutazione delle istanze

 

I recinti vanno ubicati necessariamente nelle aree ed ambienti idonei al preambientamento della lepre;

l’ATC redigerà tramite apposita commissione una graduatoria delle istanze che perverranno sulla base:

  • Ordine cronologico di presentazione delle richieste;
  • Caratteristiche  ambientali del sito indicato di impianto:
  • presenza e tipo di vegetazione, aree cespugliate, con nascondigli naturali, possibilmente ginestrai;
  • aree asciutte non aride prive di ristagni idrici;
  • ambiente vocato e adeguato al preambientamento della lepre, qualora possibili in zone facilmente controllabili, e altre zone d’interesse faunistico ambientale e comunque distanti da qualsiasi zona inibita all’attività venatoria.
  • Fermo restante i precedenti criteri di valutazione l’ A.T.C. può attribuire la priorità alle richieste in cui si esplicita la rinuncia al rimborso spese previste.

 

Le istanze verranno valutate a insindacabile giudizio dell’A.T.C. ; una volta redatta la graduatoria il candidato verrà invitato a formalizzare  l’impegno irrevocabile con il quale si impegnerà a realizzare quanto in disciplinare a pena dei danni e spese in caso di azioni contrarie al disciplinare od omissioni;

 

L’A.T.C. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del progetto, o di annullarlo in itinere, a insindacabile giudizio dell’ATC, per la parte non ancora eseguita; nel primo caso i gli offerenti non avranno alcun diritto, nel secondo caso gli aggiudicatari riceveranno per intero il rimborso spese parziale se avranno iniziato quanto a loro onere.

 

Per qualsiasi informazione in merito, si prega rivolgersi all’Ufficio dell’A.T.C n.3 ISERNIA (c/o Palazzo della Provincia di Isernia, in via Berta, Isernia)

 

Copia integrale del bando è reperibile presso la sede dell’A.T.C. n.3 ISERNIA

 

F.to

A.T.C. 3 Isernia

Caccia al cinghiale Regione Molise, modulo dichiarazione caposquadra e vice caposquadra.

Secondo quanto sancito al comma 1 dell’art. 1 della  DGR_134_2019-1 della Regione Molise ;  La richiesta di iscrizione con l’annesso modulo contenente i dati completi del caposquadra e vice caposquadra vicario o le riconferme, devono essere depositate presso il  competente A.T.C.   entro e non oltre il 31 (trentuno) maggio di ogni anno (mod.1)

 

DGR_134_2019-1

DISCIPLINARE-LINEE-GUIDA-CACCIA-AL-CINGHIALE-1

MOD_1_DICHIARAZIONE_CAPO_E_VICE_CAPOSQUADRA

 

I seguenti moduli( Mod.2 e Mod.3)  di adesione alla squadra e l’Iscrizione squadra,  devono essere trasmessi almeno 30 giorni prima dell’inizio della stagione venatoria al cinghiale.

MOD_2_ISCRIZIONE_DI_ADESIONE_ALLA_SQUADRA

MOD_3_ISCRIZIONE_SQUADRE

 

Tutti i modelli di dichiarazione con i relativi documenti allegati possono essere trasmessi a mezzo mail al seguente indirizzo: info@atc3isernia.com     atc3@pec.it.

Corso di Abilitazione per la Caccia di Selezione ai Cervidi.

La Regione Molise, tramite Osservatorio Tecnico-Scientifico degli Habitat Naturali e delle Popolazioni Faunistiche, ha avviato la fase  istruttoria per la redazione del corso abilitante alla caccia di selezione ai cervidi, validato con parere I.S.P.R.A PM/ Rif. int. 35484/2022.

Gli aderenti al corso dovranno far pervenire entro il 6 Aprile 2023 la richiesta di adesione agli AA.TT.CC. territorialmente competenti, tramite l’apposita modulistica predisposta.

Download Modulistica :

Domanda Corso Cervidi

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Comunicazione cacciatori extraregionali

Per i cacciatori non residenti nella regione Molise è obbligatoria la consegna della copia del tesserino rilasciato dalla propria regione o provincia di residenza, entro e non oltre il 10 marzo di ogni anno, pena la non ammissibilità all’esercizio venatorio della stagione successiva.

Regione Molise – Ufficio Gestione Faunistico Venatorio – Via G. Berta , – 86170 Isernia

Si può in alternativa trasmettere  la copia  all’ uffico Ufficio Gestione Faunistico Venatorio tramite la  posta certificata all’indirizzo:   regionemolise@cert.regione.molise.it

Modulo restituzione tesserino venatorio 2022-2033 cacciatore extraregionale