Corso di Abilitazione al Selecontrollo e Coadiutore abilitato al controllo del cinghiale
COMUNICATO STAMPA
Bollettino Selecontrollo Molise
D.G.R. Molise nr. 36 del 26-02-2021
Coldiretti Molise organizza con il patrocinio della Regione Molise, specifici corsi di Abilitazione al Selecontrollo e Coadiutore abilitato al controllo del cinghiale validati I.S.P.R.A. mirati al contenimento della specie sul territorio della Regionale.
Il corso abilitativo è rivolto:
- ai titolari di azienda agricola, proprietari o conduttori di fondi, ricadenti nella regione Molise e in possesso di porto d’armi per uso venatorio in corso di validità;
- ai titolari di porto d’armi in corso di validità per uso venatorio residenti nella regione Molise da almeno 3 anni.
Il corso avrà una durata di:
- 25 ore, con quota di partecipazione di Euro 90,00 per coloro che non sono in possesso di precedenti titoli abilitativi riconosciuti.
- 12 ore, con quota di partecipazione di Euro 40, per coloro che sono in possesso del titolo abilitativo alla caccia di selezione nella Regione Molise.
Al termine della fase formativa il candidato che avrà frequentato il corso per almeno l’80% delle ore previste dovrà sostenere un esame scritto ed una prova orale il cui superamento darà diritto d’accesso alla prova finale abilitativa di tiro.
Il modello di domanda per l’iscrizione al corso è fruibile sul sito Internet di Coldiretti Molise (https://molise.coldiretti.it/), e sui siti istituzionali degli A.T.C. della regione Molise. La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, corredata di documento di identità del richiedente, copia del porto d’armi e copia della ricevuta di versamento, dovrà essere trasmessa via mail al seguente indirizzo: selecontrollo.molise@coldiretti.it. Le domande potranno essere presentate a partire dal prossimo 6 giugno e fino al 30 giugno 2022.
Caccia al cinghiale Regione Molise, modulo dichiarazione caposquadra e vice caposquadra
1) DISCIPLINARE-LINEE-GUIDA-CACCIA-AL-CINGHIALE
2) DICHIARAZIONE-CAPO-E-VICE-CAPOSQUADRA-2
Secondo quanto sancito al commma 1 dell’art. 1 della DGR_134_2019-1 della Regione Molise ; La richiesta di iscrizione con l’annesso modulo contente i dati completi del caposquadra e vice caposquadra vicario, depositato presso il competente A.T.C. ; le richieste di iscrizione o riconferme devono pervenire entro e non oltre il 31 (trentuno) maggio di ogni anno.
3) ISCRIZIONE DI ADESIONE ALLA SQUADRA
Il modulo di adesione alla squadra e l’Iscrizione squadra, moduli 3 e 4 devono essere trasmessi almeno 30 giorni prima dell’inizio della stagione venatoria al cinghiale.
Il modulo di dichiarazione con i relativi documenti allegati può essere trasmesso a mezzo mail al seguente indirizzo: info@atc3isernia.com atc3@pec.it.
Domanda di Iscrizione all’Albo dei Cacciatori di Selezione al Cinghiale 2022
La Regine Molise con D.G.R. nr 88 del 31 marzo 2022 ha differito l’ avvio del prelievo in selzione del cinghaile al 13 Aprile 2022.
Per l’iscrizione all’Albo dei Cacciatori di Selezione al Cinghiale della Regione Molise è necessario compilare il modello di domanda predisposto, medianteil link sottostante ed inoltrarlo debitamente compilato presso la segreteria dell’ATC per gli adempimenti successivi.
⇓
D.G.R. Molise nr 88 del 31 marzo 2022
DOMANDA-D-ISCRIZIONE-ALL’ALBO-DEI-CACCIATORI-DI-SELEZIONE-REGIONE-MOLISE-anno-2022
Bando per la realizzazione e la gestione di strutture mobili per il pre-ambientamento di leprotti da ripopolamento faunistico dell’A.T.C. 3 Isernia 2022
BANDO: Bando 2022
DOWNLOAD MODULO DOMANDA :Modulo Domanda recinto leprotti_2022 ⇐⇐
atto di assenso: Atto di assenso terreni
Prot. A.T.C 3 IS nr.132 del 30-3-2022
Bando anno 2022
BANDO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI STRUTTURE MOBILI
PER IL PRE-AMBIENTAMENTO DI LEPROTTI DA RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DELL’ATC3 ISERNIA
1) Oggetto del bando
L’ A.T.C. n.3 Isernia, nel più ampio progetto di ripopolamento faunistico per il ripristino ottimale della selvaggina di base , mediante preambientamento sul territorio di competenza della selvaggina stanziale acquistata a suo onere; dispone delle strutture faunistiche complete, ma non dispone né di terreni né di forza lavoro propria, per l’effetto intende delegare a volontari che si auto dichiarino già formati, informati ed addestrati in materia e normativa, nonché capaci, la realizzazione e la gestione di recinti mobili a cielo aperto sui propri terreni al fine del pre-ambientamento di leprotti nelle aree vocate.
All’attività di comodato del terreno e di volontariato non seguirà compenso, in qualsiasi modo qualificato, ed è espressamente previsto che i volontari non avranno neanche indennizzi per disatteso e reietto infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi, peculiarità per cui sono invitati a stipulare autonomamente polizza assicurativa con una parte del rimborso spese che riceveranno e di cui appresso.
2) Tipi di strutture da impiantare
Le strutture di pre-ambientamento, per la cui realizzazione e gestione è previsto il rimborso spese parziale, saranno costituite principalmente da recinti mobili elettrificati di proprietà dell’ATC, di altezza approssimativa di un metro, sostenuti da paletti in legno o plastica, secondo le indicazioni contenute nell’elaborato progettuale e nel Piano Operativo di Sicurezza visionabili presso la sede dell’A.T.C n.3 ISERNIA (c/o Palazzo della Provincia di Isernia, in via Berta, Isernia) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; limitatamente alle strutture che ospiteranno i leprotti , potranno essere completate da nascondigli , abbeveratoi e mangiatoie secondo le indicazioni contenute nell’elaborato progettuale visionabile presso la sede dell’A.T.C n.3 ISERNIA e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
3) Tipo di gestione
Le attività a cui il gestore (in proprio o attraverso personale volontario di fiducia capace, formato, informato, addestrato e assicurato) si obbliga se verrà stipulata la convenzione sono, a titolo meramente indicativo e non esaustivo:
- Messa a disposizione del terreno;
- Trasporto e montaggio della struttura entro 7 giorni dalla comunicazione dell’ATC;
- Eradicazione della vegetazione lungo la fascia perimetrale del recinto per una larghezza complessiva di almeno 1,00 sia all’interno che all’esterno;
- Verbalizzazione delle immissioni dei leprotti nella struttura e comunicazioni del caso;
- Pre-ambientamento di approssimativamente n° 20 leprotti dell’età presumibile di circa 60 – 80 gg. da introdurre all’interno della struttura di preambientamento nel periodo che verrà comunicato, certamente primaverile – estivo, con stabulazione di circa 20/25 giorni;
- somministrazione giornaliera qualora necessario di alimenti qualora necessari (forniti dall’allevatore o comunque dall’ATC; l’impegno a somministrare gli alimenti si protrae anche nei 15 giorni successivi al rilascio degli animali) nonché acqua e tutto quanto altro d’occorrenza eventualmente ordinato dal tecnico veterinario incaricato dall’ATC o dalla ASReM;
- vigilanza al fine di scongiurare/rendere difficile:
- i furti o i danneggiamenti delle attrezzature dell’ATC;
- i furti/predazione della fauna stabulata;
- qualsiasi atto contrario alla fase di preambientamento
- verifica periodica dell’integrità degli elementi strutturali utilizzati nel corso delle attività gestionali;
- Carico dal luogo di deposito e montaggio della struttura faunistica; smontaggio e trasporto della struttura in deposito, ripristino dei luoghi e comunicazioni del caso.
4) Requisiti richiesti per la candidatura
Per la candidatura sono richiesti i seguenti requisiti:
a) Dichiarazione di essere già formato, informato ed addestrato su tutte le attività e norme dirette e indirette per la realizzazione e gestione del progetto in parola e di essere capace a realizzarlo;
- Dichiarazione di possesso di idoneo terreno compreso in uno dei comuni sopra indicati, con le seguenti caratteristiche minime/inderogabili:
- superficie di estensione di almeno ha 1;
- andamento pianeggiante o leggermente pendente;
- idonea copertura vegetale costituita in particolar modo da cespugli preferibilmente ginestrai, arbusti e specie arboree collocate possibilmente nella parte centrale;
- presenza di acqua necessaria all’abbeveraggio;
5) Quantificazione dei rimborsi da erogare per la gestione della struttura di ambientamento
A fronte degli adempimenti richiesti al soggetto gestore della struttura di ambientamento, l’A.T.C n.3 ISERNIA erogherà un rimborso spese forfettario omnicomprensivo, certamente inferiore alle reali spese sostenute, pari ad € 300,00 _ per la gestione del preambientamento dei leprotti.
Le predette somme opportunamente rendicontate saranno erogate dall’A.T.C. n° 3 Isernia a seguito della verifica del regolare adempimento effettuato con proprio personale ispettivo.
6) Modalità di erogazione del compenso
Il compenso opportunamente rendicontato dovrà essere richiesto sottoscrivendo l’apposito modulo predisposto entro e non oltre il termine perentorio di giorni 30 dalla data di redazione del verbale di apertura della struttura di preambientamento. Successivamente verrà erogato tramite bonifico bancario, nei 30 giorni successivi dalla richiesta.
7) Modalità per la presentazione delle istanze
Coloro che intendano candidarsi alla presente procedura dovranno inoltrare all’A.T.C. n.3 ISERNIA, ESCLUSIVAMENTE:
- a mezzo pec, all’indirizzo ATC3@pec.it ;
- brevi manu, presso la sede dell’A.T.C.; 3 Isernia
- a mezzo raccomandata, all’indirizzo: A.T.C n.3 ISERNIA, c/o Palazzo della Provincia di Isernia, in via Berta, 86170 Isernia (IS);
entro e non oltre le ore 12 del giorno _14 Aprile 2022___ (non farà fede il timbro postale, ma la data di effettiva consegna del vettore all’ATC, al fine di garantire le tempistiche amministrative, già ristrette, per eseguire la procedura) apposita istanza redatta secondo il modello allegato o reperibile presso la sede dell’ATC.
A tale istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
– indicazione esatta dei luoghi, georeferenziata o con mappali/catastali;– autorizzazione espressa ai fiduciari dell’ATC di accedere sui luoghi, anche senza preavviso, sia in sede di valutazione delle domande sia durante le eventuali operazioni di ambientamento;– accettazione incondizionata di tutti gli oneri e obblighi previsti nel disciplinare della procedura;– dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n° 445/2000 nella quale l’interessato dichiari:• di essere già formato, informato ed addestrato su tutte le attività e norme dirette e indirette per la realizzazione e gestione del progetto in parola;• di delegare ai suoi compiti solo volontari capaci, già formati, informati ed addestrati su tutte le attività e norme dirette e indirette per la realizzazione e gestione del progetto in parola;• di sapere che:• gli animali dovranno essere seguiti, essenzialmente su un controllo discreto, a distanza, durante i primi giorni di ambientamento per individuarne eventuali comportamenti anomali. L’ingresso nel recinto qualora indispensabile, per la distribuzione dell’alimento ed altre operazioni, dovrebbe avvenire sotto richiesta da parte dell’ATC e di preferenza nel pomeriggio ;• di avere il pieno ed incondizionato possesso del terreno offerto;• che il terreno è idoneo all’attività per cui la procedura ed ha:• superficie di estensione di almeno ha _1_;• andamento pianeggiante o leggermente pendente;• idonea copertura vegetale costituita in particolar modo da cespugli, arbusti e specie arboree collocate possibilmente nella parte centrale;• presenza, naturale o meno, di sufficiente ed idonea acqua necessaria all’abbeveraggio. |
5) Valutazione delle istanze
I recinti vanno ubicati necessariamente nelle aree ed ambienti idonei al preambientamento della lepre;
l’ATC redigerà tramite apposita commissione una graduatoria delle istanze che perverranno sulla base:
- Ordine cronologico di presentazione delle richieste;
- Caratteristiche ambientali del sito indicato di impianto:
- presenza e tipo di vegetazione, aree cespugliate, con nascondigli naturali, possibilmente ginestrai;
- aree asciutte non aride prive di ristagni idrici;
- ambiente vocato e adeguato al preambientamento della lepre, qualora possibili in zone facilmente controllabili, e altre zone d’interesse faunistico ambientale e comunque distanti da qualsiasi zona inibita all’attività venatoria.
- Fermo restante i precedenti criteri di valutazione l’ A.T.C. può attribuire la priorità alle richieste in cui si esplicita la rinuncia al rimborso spese previste.
Le istanze verranno valutate a insindacabile giudizio dell’A.T.C. ; una volta redatta la graduatoria il candidato verrà invitato a formalizzare l’impegno irrevocabile con il quale si impegnerà a realizzare quanto in disciplinare a pena dei danni e spese in caso di azioni contrarie al disciplinare od omissioni;
L’A.T.C. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del progetto, o di annullarlo in itinere, a insindacabile giudizio dell’ATC, per la parte non ancora eseguita; nel primo caso i gli offerenti non avranno alcun diritto, nel secondo caso gli aggiudicatari riceveranno per intero il rimborso spese parziale se avranno iniziato quanto a loro onere.
Per qualsiasi informazione in merito, si prega rivolgersi all’Ufficio dell’A.T.C n.3 ISERNIA (c/o Palazzo della Provincia di Isernia, in via Berta, Isernia)
Copia integrale del bando è reperibile presso la sede dell’A.T.C. n.3 ISERNIA
F.to
A.T.C. 3 Isernia
Modulo riconsegna tesserino e carniere, cacciatori residenti Regione Molise
Download modulo riconsegna tesserino e carniere stagione venatoria 2021/2022 e riepilogo capi abbattuti – cacciatori residenti in Regione Molise.
→ Modulo riconsegna tesserino cacciatori RESIDENTI
Proroga attività venatoria al cinghiale A.V. 2021- 2022.
REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
download
- Dgr_5_22
Seduta del 17-01-2022 DELIBERAZIONE N. 5
OGGETTO: CALENDARIO E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA
2021/2022 – MODIFICA LETTERA D, ART. 3 – “SPECIE CACCIABILI E PERIODO DI CACCIA AL CINGHIALE
…..omissis”
1) di differire al 30 gennaio 2022 il termine del periodo consentito per la caccia al cinghiale (Sus scrofa), di cui alla lettera D, dell’art. 3, del Calendario Venatorio 2021-2022, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 280 del 23.08.2021, a far data dal 19 gennaio 2022, secondo le identiche articolazioni attuali dei giorni di esercizio di prelievo venatorio;
…..omissis”
Risultati analisi trichinoscopiche 2021/2022
Si comunica ai Sig.ri cacciatori che utilizzano il servizio fornito dall’A.T.C. 3 Is per il controllo delle carni da selvaggina che il conferimento dei campioni presso l’ IZSAM, per una chiara ed immediata informativa sui rapporti di prova, deve avvenire almeno entro il primo giorno utile successivo alla data di prelievo. Oltre tali termini l’ A.T.C. 3 Is non poù assicurare la rendicontazione e divulgazione aggiornata degli stessi.
Risultati del :
13 ott.
La vecchia squadra Fros. 13 Ott
16 Ott.
17 Ott.
20 Ott.
23 Ott.
La vecchia Sq. Frosolone 23 Ott
24 Ott.
I Solenghi Valle del Volt. 24 Ott
La vecchia Sq. Frosolone 24 Ott
27 Ott.
30 Ott.
La vecchia sq. Frosolone 30 Ott
31 Ott.
La vecchia sq. Frosolone 31 Ott
06 Nov.
07 Nov.
Sol. della Valle del Volturno 07 Nov
10 Nov.
La Vecchia Squadra Frosolone 10 Nov
Solenghi della Valle del Volturno 10 Nov
13 Nov.
Solenghi della Valle del Volturno 13 Nov
14 Nov.
Cacciatori senza confini 14 Nov
La Vecchia Squadra Fros 14 Nov
Solenghi della Valle del Volturno 14 Nov
17 Nov.
La Vecchia Sq. Frosolone 17 nov
20 Nov.
La Vecchia Squadra Fros 20 Nov
21 Nov.
La Vecchia Squadra Fros. 21 Nov
24 Nov.
27 Nov.
Solenghi della Valle del Volt. 27 Nov
28 Nov.
01 Dic.
Solenghi della Valle del Volturno 01 Dic
04 Dic.
La Vecchia Squadra Fros. 04 Dic
Solenghi della Valle del Volt 04 Dic
05 Dic.
Solenghi della Valle del Volt. 05 Dic
La Vecchia Squadra Fros. 05 Dic
08 Dic.
Solenghi della Valle del Volt. 08 Dic
11 Dic.
Solenghi della valle del V. 11 Dic
12 Dic.
Solenghi della valle del V. 12 Dic
15 Dic.
18 Dic.
La Vecchia Squadra Fros. 18 Dic
Solenghi della valle del Volturno 18 Dic
19 Dic.
Cacciatori senza confini 19 Dic
Solenghi della valle del Volturno 19 Dic
Cacciatori senza confini 19 Dic
22 Dic.
Solenghi della Valle del Volturno 22 Dic
26 Dic.
29 Dic.
Solenghi della valle del Volturno 29 Dic
30 Dic.
01 Gen.
02 Gen.
Solenghi della Valle del Volt 02 Gen
La Vecchia Squadra Fros. 02 Gen
05 Gen.
06 Gen.
La Vecchia squadra Fros 06 Gen
08 Gen.
La Vecchia Squadra Fros. 08 Gen
Solenghi della Valle del Volt. 08 Gen
09 Gen.
La Vecchia Squadra Fros. 09 Gen
Solenghi della Valle del Volt. 09 Gen
12 Gen.
Solenghi della valle del Volt 12 Gen
15 Gen.
Solenghi della valle del Volt. 15 Gen
16 Gen.
Solenghi della valle del Volt. 16 Gen
19 Gen.
20 Gen.
22 Gen.
La Vecchia Squadra Montaq 22 Gen
Solenghi della Valle del Volt 22 Gen
23 Gen.
La Vecchia Squadra Fros. 23 Gen
Solenghi della Valle del Volt 23 Gen
26 Gen.
Solenghi della Valle del Volt 26 Gen
27 Gen.
29Gen.
La vecchia squadra Fros. 29 Gen
Solenghi della Valle del Volt 29 Gen
30 Gen.
La Vecchia squadra Montaq. 30 Gen
I Briganti del Matese 1 30 Gen
I Briganti di Carovilli 30 Gen
La vecchia squadra Fros. 30 Gen
Solenghi della Valle del Volt 30 Gen
In corso di aggiornamento
Servizo Raccolta carcasse e Modulo richiesta analisi per l’ esame trichinoscopico 2020-2021
l servizio di raccolta delle carcasse dei suidi selvatici sul territorio di competenza dell’ATC num 3 di Isernia per l’annata venatoria 2020/2021 è svolto dalla ditta Merigrass 2000 ; il numero di contct center da contattare per il conferimento delle carcasse è : 338 4848883
– Per semplificare la richiesta dell’esame trichinoscopico, l’ A.T.C. 3 di Is. e l’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise ha predisposto un modello semplificato per i cacciatori abilitati , pertanto i moduli in posseso diversi devono essere messi in disuso.
Modulo di esempio per la compilazione : ⇒ ![224920](https://www.atc3isernia.com/wp-content/uploads/2016/10/224920-215x300.jpg)
Per scaricare il modello per la richiesta dell’analisi trichinoscopica cliccare il link sottostante, resta inteso che solo il cacciatore abilitato al campionamento può conferire il campione per l’esame trichinoscopico presso l’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise .
⇒modulo-richiesa-esame-trich
Interscambio art 22, com. 12, L.r. 19/93, REGOLAMENTO / MODULISTICA 2021
Interscambio art 22, com. 12, L.r. 19/93, REGOLAMENTO / MODULISTICA
Regolamento
per scaricare il modulo cliccare il link sottostante
>> modulo-interscambio-2021
Art. 1: L’ A.T.C. n. 3 di Isernia, ha autorizzato l’interscambio tra un cacciatore residente ed un cacciatore extra regionale.
Art. 2: Il cacciatore residente un questo A.T.C. può cedere, una sola volta, massimo n. 10 (dieci) giornate di caccia ad un cacciatore non residente in Molise.
Art. 3: E’ fatto divieto, sia al cedente che al beneficiario, di ricevere o compensare tali giornate con somme in denaro o regalie di qualsiasi genere;
Art. 4: Il cacciatore non residente in Molise è tenuto a versare a questo A.T.C., e per esso sul c.c.bancario IT 90 G 01030 15600 000063137534 Intestato ad ambito territoriale di caccia con causale interscambio.”, per ogni giornata di caccia, una somma pari ad un decimo della quota di ammissione all’A.T.C. (€. 16,80); (sulla causale specificare il numero delle giornate).
Art. 5: Il cacciatore residente in questo ATC sottoscriverà un modulo allo scopo predisposto nel quale dovranno essere riportate le proprie generalità, il numero del tesserino venatorio regionale e, in modo analitico, le giornate di caccia che si intendono cedere.
Allo stesso cacciatore saranno annullate, sempre sul tesserino regionale, le giornate di caccia cedute;
Art. 6: Il cacciatore extra regionale, a sua volta, completerà il modello del cacciatore cedente ed allegherà un’attestazione di versamento proporzionata al numero delle giornate ricevute;
Art. 7: Al cacciatore non residente in Molise sarà rilasciata un’autorizzazione nella quale saranno evidenziati: il nominativo del cacciatore cedente e le giornate in cui potrà praticare l’attività venatoria in questo ambito.
Art. 8: Le giornate concesse e ricevute non potranno essere in alcun modo modificate, annullate o sostituite, neanche a fronte di avverse condizioni metereologiche o nevicate.
Art. 9: Possono effettuarsi, complessivamente, non più di n. 30 ”interscambi” con cacciatori residenti in Regioni, Province ed AA.TT.CC. che, parimenti, accolgano cacciatori molisani
Art 10: L’attività venatoria mediante interscambio si potrà esercitare a decorrere dal trentesimo giorno di apertura della caccia stabilita dal calendario venatorio vigente e sino al 31/12/2021.
Calendario venatorio Regione Molise 2021/2022
Download
CALENDARIO_ALLEGATO_ALLA_DELIBERA
DELIBERA_N._280_DEL_23.08.2021
REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
II DIPARTIMENTO
RISORSE FINANZIARIE – VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE
NATURALI -SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI
SERVIZIO “COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE
EUROPEE PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA
ATTIVITA’ VENATORIA”
CALENDARIO E REGOLAMENTO VENATORIO 2021 –2022
INDICE
1 ATTIVITA’ VENATORIA 3
2 ANNATA VENATORIA 3
3 SPECIE CACCIABILI E PERIODI 3
4 AREA CONTIGUA DEL PARCO NAZIONALE. ULTERIORI INDICAZIONI 8
5 CARNIERE 9
6 GIORNATE DI CACCIA 10
7 USO DEI CANI 10
8 ADDESTRAMENTO CANI 10
9 GARE E PROVE CINOFILE 11
10 DIVIETI 11
11 SANZIONI 12
12 REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO VENATORIO 12-13
13 DISPOSIZIONI PARTICOLARI 14
14 DISPOSIZIONI FINALI
1. ATTIVITA’ VENATORIA
L’attività venatoria nella Regione Molise è esercitata negli appositi Ambiti Territoriali di Caccia nelle forme indicate dall’articolo 12, comma 5, lett. c) della Legge 157/92,ed è disciplinata dal presente calendario ed annesso Regolamento, nel rispetto della Legge Quadro 157/92 e successive modificazioni, della L.R. 19/93 e successive modificazioni, delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e 2009/147/CEE e nelle more dell’attuazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale del Molise 2016/2021, in relazione a quello approvato con delibera consiliare n° 359 del 29.11.2016 e pubblicato sul BURM n°46 del 16.12.2016.
In relazione all’emergenza coronavirus SARS-COV-2/covid-19, l’attività venatoria in forma collettiva sarà organizzata e si svolgerà nel rispetto di ogni qualsiasi limitazione, tempo per tempo vigente, in termini di comportamenti sociali, accorgimenti sanitari, dispositivi di protezione, distanze interpersonali riconducibili a Decreti Legge, Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ordinanze del Presidente della Regione Molise, per quanto applicabili.
L’attività venatoria nell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante molisano, è disciplinata dal Regolamento approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.802 del 29.07.2008.
L’attività venatoria oltre che dal presente Calendario e Regolamento è disciplinata:
- Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) dalla Delibera di Giunta regionale n.889/2008;
- nei Siti di Importanza Comunitaria(SIC) dalla Delibera di Giunta regionale n.772/2015.
2. ANNATA VENATORIA
L’annata venatoria ha inizio il 19 settembre 2021 e termina il 10 febbraio 2022. Nelle
ZPS (Zone di Protezione Speciale) identificate con codice IT7222287 (La Gallinola
– Monte Miletto – Monti del Matese), IT7222248 (Lago di Occhito), IT7222265 (Torrente Tona), IT7222267 (Località Fantina – Fiume Fortore), IT7228230 (Lago di Guardialfiera – Foce Fiume Biferno) e IT7120132 (Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise – PNALM), anche se ricadenti all’interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, l’attività venatoria non può avere inizio prima del 02 ottobre, con l’eccezione della caccia agli ungulati.
In tutte le ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se ricadenti all’interno di Aziende- Agri Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, nel mese di gennaio l’attività venatoria è consentita solo nelle giornate di mercoledì e domenica.
I cacciatori non residenti nella Regione Molise possono esercitare la caccia dal 02 ottobre al 30 dicembre 2021, con prelievo venatorio solo nelle giornate di caccia coincidenti con quelle stabilite dalla regione di residenza.
La limitazione temporale di cui sopra, relativa ai cacciatori non residenti, non si applica per l’attività venatoria svolta nelle Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie.
3. SPECIE CACCIABILI E PERIODI
A. UCCELLI NON MIGRATORI
- Cornacchia grigia (Corvus corone cornix), Ghiandaia (Garrulus glandarius), Gazza (Pica pica).
Prelievo venatorio:
- in pre-apertura nelle giornate del 1 – 5 – 8 settembre 2021 da appostamento temporaneo senza l’ausilio del cane, con l’obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia;
- dal 19 settembre 2021 al 13 gennaio 2022;
- l’apertura anticipata per le specie di cui sopra non è consentita nelle zone ZPS e nell’Area Contigua del PNALM, versante molisano.
La caccia da appostamento potrà essere esercitata a non meno di 150 metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici.
Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.
- Fagiano (Phasianus colchicus) Prelievo venatorio:
dal 19 settembre 2021 al 29 novembre 2021.
B. UCCELLI ACQUATICI
- Alzavola (Anas crecca), Canapiglia (Anas strepara), Folaga (Fulica atra), Fischione (Anas penelope), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Marzaiola (Anas querquedula), Mestolone (Anas clypeata), Porciglione (Rallus aquaticus), Frullino (Lynnocryptes minimus) e Germano Reale (Anas playtyhnchos):
Prelievo venatorio:
- dal 02 ottobre 2021 al 20 gennaio 2022.
È fatto divieto di caccia su terreno in tutto o nella maggior parte coperto di neve. È comunque consentita la caccia ai palmipedi e trampolieri, ad esclusione della beccaccia, lungo i corsi di acqua perenni;
nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è vietato l’utilizzo di munizioni a pallini di piombo all’interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.
- Beccaccino (Gallinago gallinago) Prelievo venatorio:
- dal 0 2 ottobre 2021 al 30 dicembre 2021, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 6 capi;
- dal 01 gennaio 2022 al 20 gennaio 2022, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 3 capi.
Il prelievo massimo stagionale non potrà comunque superare il limite di n. 25 capi.
C. UCCELLI MIGRATORI
- Quaglia (Coturnix coturnix) Prelievo venatorio:
- In pre-apertura dall’alba alle ore 14,00 nelle giornate del 12 e 15 settembre 2021;
- dal 19 settembre 2021 al 31 ottobre 2021.
- Tortora (Streptopelia turtur) Prelievo venatorio:
- in pre-apertura, esclusivamente nelle giornate del 1 e 5 settembre 2021, in appostamento e senza l’ausilio del cane, con l’obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia;
- dal 19 settembre 2021 al 30 settembre 2021.
La caccia da appostamento potrà essere esercitata a non meno di 150 metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici.
Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.
- Colombaccio (Columba palumbus) Prelievo venatorio:
- dal 02 ottobre 2021 al 30 dicembre 2021;
- dal 01 gennaio 2022 al 10 febbraio 2022 in appostamento senza l’ausilio del cane, con l’obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia; con la specificazione che nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) il prelievo è consentito soltanto nelle giornate di mercoledì e domenica.
In tale periodo è previsto un limite di carniere giornaliero pari a 5 capi.
Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.
- Merlo (Turdus merula) Prelievo venatorio:
dal 02 ottobre 2021 al 30 dicembre 2021.
- Beccaccia (Scolopax rusticola) Prelievo venatorio:
- dal 02 ottobre 2021 al 30 dicembre 2021, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 3 capi;
- dal 01 gennaio 2022 al 20 gennaio 2022, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 2 capi;
- dal 22 gennaio 2022 al 31 gennaio 2022,il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 1 capo.
Il prelievo massimo stagionale non potrà comunque superare il limite di n. 20 capi.
Disposizioni particolari per la specie
Entro il 31 marzo 2022, in concomitanza con la riconsegna del tesserino, i cacciatori che hanno abbattuto beccacce dovranno consegnare, all’ATC in cui si è residenti o ammessi l’ala destra (o la sinistra se rovinata la destra), degli esemplari prelevati. La lettura delle ali consentirà di rilevare dei dati relativi alla classe di età e dovrà essere effettuata dagli ATC stessi anche con l’ausilio di enti e/o associazioni specializzate.
Nel periodo di svernamento e di migrazione primaverile prenuziale, gli ATC organizzano il monitoraggio della specie beccaccia (Scolopax rusticola), secondo quanto stabilito nel “Protocollo operativo per il monitoraggio della beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma” approvato con delibera di G.R. n.110 del 02.03.2015. Ciò consentirà non solo di omogeneizzare le tecniche di censimento sul territorio della regione ma di acquisire elementi utili per la stesura del calendario venatorio.
Cesena (Turdus palaris), Tordo bottaccio (Turdus philomelos), Tordo sassello (Turdus iliacus).
Prelievo venatorio:
dal 02 ottobre 2021 al 20 gennaio 2022;
D. MAMMIFERI
- Lepre (Lepus europaeus) Prelievo venatorio:
- dal 19 settembre 2021 al 15 dicembre 2021;
- dal 17 ottobre 2021 al 28 novembre 2021, nei territori dove è stata accertata la presenza della Lepre Italica (Lepus corsicanus) che non ricadono all’interno di Istituti faunistici in cui l’attività venatoria è vietata (ZAC, ZRC, Oasi, etc.), in particolare dei comuni di Pozzilli e Filignano in provincia di Isernia, e in quelli di Jelsi, Campochiaro e San Giuliano del Sannio in provincia di Campobasso.
Oltre alla restrizione dei tempi di caccia, saranno poste in essere tutte le misure a salvaguardia della Lepre Italica e, nel contempo, sarà vietato qualsiasi ripopolamento e/o immissione di lepre europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall’area dove è stata accertata la presenza di Lepre Italica.
Nell’Area Contigua del PNALM, versante molisano, la caccia alla lepre potrà essere esercitata con l’utilizzo massimo di due cani per equipaggio; i cani devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dal Comitato di Gestione dell’Area contigua del PNALM, indicando nome del cane, razza, sesso e numero del microchip. Sono consentiti l’utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate con diametro non superiore allo 0 (3,9mm).
- Cinghiale (Sus scrofa) Prelievo venatorio:
- dal 13 ottobre 2021 al 12 gennaio 2022;
- La caccia al cinghiale può essere esercitata dalle squadre per 3 giorni alla settimana, di cui sabato e domenica fissi e un giorno a scelta tra il mercoledì e/o il giovedì, con l’esclusione del martedì e del venerdì, considerati giornate di silenzio venatorio;
- la caccia al cinghiale è regolamentata secondo il disciplinare approvato con D.G.R. n. 134 del 30/04/2019;
- è consentito l’abbattimento occasionale dei cinghiali in forma individuale, senza l’ausilio di cani da seguita;
- la caccia al cinghiale all’interno delle Aziende Faunistiche Venatorie e Agrituristiche Venatorie verrà svolta nel rispetto delle norme sancite dai rispettivi Regolamenti Regionali;
- Il prelievo in Selezione alla specie cinghiale, è consentito, in attuazione di uno specifico Piano di Abbattimento Selettivo, ai sensi dell’art. 11 – Quaterdecies, comma 5 della Legge 02 dicembre 2005, n° 248, redatto dalla Regione Molise previo parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) dal 02 aprile 2022 al 15 agosto 2022;
- all’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo e Molise, la caccia al cinghiale potrà essere esercitata dal 01 novembre 2021 al 31 gennaio 2022.
- in forma collettiva mediante la tecnica della “girata” con squadre formate da 6-10 unità con unico cane che ha funzione anche di “limiere”;
- informa individuale da appostamento e/o alla “cerca” con carabina munita di ottica di puntamento e senza l’ausilio dei cani.
La caccia al cinghiale è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.
All’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise la caccia al cinghiale è consentita secondo le modalità di cui al Regolamento allegato alla D.G.R. n. 802/2008 e nelle giornate stabilite al precedente punto.
Per la caccia agli ungulati (cinghiale), fermo restando i divieti di cui alle prescrizioni territoriali consultabili al paragrafo 10 “Divieti”, è tollerato l’uso di munizioni contenenti piombo, a condizione che si utilizzino cartucce a palla singola.
E’ fatto obbligo, all’interno dei territori ricadenti nell’Area Contigua al PNALM, di vaccinazione per tutti i cani impiegati nell’attività venatoria contro le principali malattie trasmissibili all’orso (o utilizzazione esclusiva di cani vaccinati), così come disposto dall’allegato “Azione A2” alla DGR n. 43/2014.
Allo scopo di tutelare la propria e l’altrui incolumità, durante il periodo di apertura della caccia al cinghiale, nelle giornate consentite, è obbligatorio che tutti i cacciatori indossino un capo di abbigliamento ad elevata visibilità (gilet, casacca, pettorina, giacconi, trisacca, cappello, ecc.). Tale obbligo si estende a tutti coloro che, durante la stagione venatoria al cinghiale in corso, si apprestano ad effettuare attività ludico- sportive e ricreative (cercatori di funghi, cercatori di tartufi, ecc.) all’interno di aree ove sia consentita l’attività venatoria.
Come disposto dal Reg. CE n. 2075/2005 recepito con D.G.R. n. 56 del 28 gennaio 2008 e novellato dal Reg. CE n.1375/2015, le carcasse dei suidi selvatici abbattuti, devono essere sottoposti all’esame trichinoscopico da effettuarsi, a spese degli interessati, se ad iniziativa privata, presso l’Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise previa compilazione di un’apposita scheda resa nota con il tesserino venatorio utile alla rilevazione dei dati biometrici. Al fine di garantire una maggiore tutela della salute pubblica, si delegano le responsabilità agli AA.TT.CC. di Campobasso, Isernia e Termoli, ai sensi della normativa vigente, ad organizzare e regolamentare con propri atti, tutti gli aspetti sanitari legati agli esami trichinoscopici ed allo smaltimento delle carcasse dei suidi selvatici abbattuti, attraverso convenzioni con soggetti competenti pubblici e/o privati, regolarmente accreditati.
Le carcasse degli animali abbattuti, destinati agli stabilimenti di manipolazione e trasformazione, verranno sottoposte in quella sede, ai controlli ispettivi previsti dal Reg. CE 854/2004 Cap. VIII – Selvaggina Selvatica.
L’obbligo, tra l’altro, era già stato sancito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale
- 1860 del 21 novembre 1978, avente per oggetto “Obbligo dell’esame trichinoscopico dei cinghiali, dei suini allevati allo stato brado e di animali non domestici di altre specie di cui è consentita la cattura”.
Volpe (Vulpes volpe) Prelievo venatorio:
- dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022;
- dal 01 novembre 2021 al 30 dicembre 2021 nell’Area Contigua del PNALM, versante molisano, in forma individuale da postazione fissa con carabina munita di ottica di puntamento da parte di cacciatori in possesso di abilitazione rilasciata dalla Provincia o di altri titoli formativi equipollenti di cui alla nota Ispra 22478/T-Dl del 28 giugno 2010 e ss.mm.ii.. Nelle zone di caccia al cinghiale assegnate alle squadre, la caccia alla volpe richiede la preventiva comunicazione al Caposquadra e non può essere effettuata in contemporanea allo svolgimento della girata.
4. AREA CONTIGUA DEL PARCO NAZIONALE. ULTERIORI INDICAZIONI
All’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante molisano, in accordo con quanto stabilito dal protocollo d’intesa per l’attuazione delle priorità di azioni previste nel “Piano di Azione per la Tutela dell’Orso bruno Marsicano” (PATOM), nonché con quanto previsto dal “Protocollo per la tutela dell’orso bruno marsicano e il miglioramento della gestione venatoria” vigono le seguenti prescrizioni:
- divieto dell’allenamento e dell’addestramento cani;
- divieto della c.d. pre-apertura;
- la caccia alla volpe potrà essere effettuata in forma individuale da postazione fissa con carabina munita di ottica di puntamento da parte di cacciatori in possesso di abilitazione rilasciata dalla Provincia o di altri titoli formativi equipollenti di cui alla nota Ispra 22478/T-Dl del 28 giugno 2010 e ss.mm.ii.. Nelle zone di caccia al cinghiale assegnate alle squadre, la caccia alla volpe richiede la preventiva comunicazione al Caposquadra e non può essere effettuata in contemporanea allo svolgimento della girata. Ciascun equipaggio può utilizzare una muta di cani costituita al massimo da due esemplari ed essere iscritti in apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza, sesso e numero di microchip. Sono consentiti l’utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate con diametro non superiore allo 0 (3,9 mm);
- divieto di qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica;
- la caccia al cinghiale potrà essere esercitata in forma collettiva mediante la tecnica della “girata” con squadre formate da 6-10 unità con unico cane che ha funzione anche di “limiere”, ed in forma individuale, da appostamento e/o alla
“cerca” con carabina munita di ottica di puntamento e senza l’ausilio dei cani;
- al fine di assicurare la correttezza tecnica e la sicurezza delle operazioni di girata, ciascuna squadra dovrà operare in una zona di caccia fissa, assegnata in via esclusiva alla medesima;
- la caccia alla lepre potrà essere esercitata con l’utilizzo massimo di due cani per equipaggio; i cani devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza, sesso e numero del microchip;
- la caccia alle altre specie (fagiano, quaglia, beccaccia, ecc.) è consentita con l’ausilio dei soli cani da ferma o da cerca, escludendo l’uso del cane da seguita. Sono consentiti l’utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate.
5. CARNIERE
Per ogni giornata consentita, ciascun cacciatore potrà abbattere complessivamente due capi di selvaggina stanziale con i seguenti limiti per specie:
SPECIE | LIMITE GIORNALIERO | LIMITE STAGIONALE |
LEPRE | 1 CAPO | NON PREVISTO |
CINGHIALE | 2 CAPI | NON PREVISTO |
Per la selvaggina migratoria, il limite massimo giornaliero è stabilito in complessivi 20 capi, con i seguenti limiti:
SPECIE | LIMITE GIORNALIERO | LIMITE STAGIONALE |
BECCACCIA | 3 CAPI fino al 30 dicembre2021
2 CAPI dal 01 al 20 gennaio 2022 1 CAPO dal 22 al 31 gennaio 2022 |
20 CAPI |
BECCACCINO | 6 CAPI fino al 30 dicembre 2021
3 CAPI dal 01 al 20 gennaio 2022 |
25 CAPI |
QUAGLIA | 5 CAPI | 25 CAPI |
TORTORA | 5 CAPI | 10 CAPI |
MERLO | 5 CAPI | 25 CAPI |
COLOMBACCIO | 10 CAPI
Dal 01/01/2022 al 10/02/2022 5 CAPI |
NON PREVISTO |
FRULLINO E ANATIDI | 8 CAPI | 25 CAPI |
2 CAPI DA SOLO | ||
FAGIANO | NON PREVISTO | |
1 CAPO SE ABBINATO
ALLA LEPRE O AL CINGHIALE |
Sono escluse dalle limitazioni la cornacchia grigia, la gazza, la ghiandaia e la volpe.
6. GIORNATE DI CACCIA
La caccia può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto per tre giorni alla settimana a scelta del cacciatore, con l’esclusione del Martedì e del Venerdì considerati giornate di silenzio venatorio. Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se ricadenti all’interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, nel mese di gennaio, l’attività venatoria è consentita solo nelle giornate di Mercoledì e Domenica.
7. USO DEI CANI
L’uso del cane è consentito nei giorni di pre-apertura 12 e 15 settembre 2021 fino alle ore 14,00.
L’uso del cane è consentito dal 19 settembre 2021 fino al 31 gennaio 2022.
I cani utilizzati per l’attività venatoria devono essere registrati all’anagrafe canina; in ogni caso, si evidenzia che corre l’obbligo, all’interno dei territori ricadenti nell’Area Contigua al PNALM, della vaccinazione contro le principali malattie trasmissibili all’orso, cosi come disposto dall’allegato “Azione A2” alla DGR n. 43/2014.
8. ADDESTRAMENTO CANI
L’addestramento dei cani è consentito, ad eccezione delle giornate di pre-apertura, nelle modalità sotto elencate e solo agli ammessi all’ATC:
PERIOD O | ORARI O |
Dal 19 agosto 2021 fino al 18 settembre 2021 | Da un’ora prima del sorgere del sole fino alle ore 18.00 |
L’addestramento dei cani è vietato all’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante molisano, nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi di Protezione, terreni in attualità di coltivazione e, comunque, in tutti i terreni sottratti all’esercizio della caccia. Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è vietato addestrare i cani prima del primo settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.
9. GARE E PROVE CINOFILE
Le gare e prove cinofile potranno essere effettuate nelle apposite Zone di Addestramento Cani già istituite e affidate, rispettando il relativo regolamento regionale.
Inoltre, le prove cinofile ad esclusivo carattere nazionale ed internazionale approvate ed inserite nei calendari ENCI senza l’abbattimento ed immissione del selvatico e a condizione che non si arrechi danno alle colture agricole ad alla fauna, potranno essere effettuate anche all’interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura nonché nelle Oasi di protezione, previa autorizzazione dell’Amministrazione regionale.
10. DIVIETI
Tra i casi espressamente previsti dalla Legge n. 157/92, art. 21 e L.R.19/93, art. 31, nonché dai regolamenti vigenti, si evidenziano i seguenti divieti:
- La posta alla beccaccia e al beccaccino, nonché cacciare a rastrello in più di tre persone;
- la caccia da appostamento con richiami vivi;
- la caccia nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle Zone di Addestramento Cani, nelle Oasi di Protezione, nei parchi naturali, parchi e riserve regionali e in tutto quanto contenuto nelle more dell’attuazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale del Molise 2016/2021 approvato con delibera consiliare n°359 del 29/11/2016 e pubblicato sul BURM n° 46 del 16/12/2016;
- la caccia di tutte le specie di fauna non contemplate nel presente calendario. Relativamente alla specie cinghiale (Sus scrofa) è vietata l’immissione, sull’intero territorio regionale; è vietato, inoltre, qualsiasi ripopolamento e/o immissione di lepre europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall’area dove è stata accertata la presenza di Lepre Italica;
- qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica ad eccezione di quella effettuata a scopo di controllo;
- la caccia su terreno in tutto o nella maggior parte coperto di neve. E’ comunque consentita la caccia ai palmipedi e trampolieri ad esclusione della beccaccia, lungo i corsi d’acqua perenni;
- la caccia da appostamento, oltre il 22 gennaio, può essere esercitata:
- a non meno di 150 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici;
- a non meno di 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli;
- l’attività venatoria nelle aree boscate colpite da incendi come individuate ai sensi della Legge n.353/2000;
- la caccia in forma diversa da quelle stabilite dall’articolo 12, comma 5, c) della Legge n.157/92;
- l’addestramento dei cani nelle apposite ZAC per coloro che non hanno provveduto a farne specifica richiesta al Gestore previo versamento della relativa quota.
Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) oltre ai divieti sopra citati è vietato:
- l’utilizzo di munizioni a pallini di piombo all’interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- l’attività di addestramento cani da caccia prima del primo settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
- l’attività venatoria negli specchi e corsi d’acqua anche parzialmente ghiacciati nelle ZPS identificate con codice:
- IT7222248 (Lago di Occhito)
- IT 7222265 (Torrente Toma)
- IT7222267(Località Fantina–Fiume Fortore)
- IT7228230(Lago di Guardialfiera–Foce Fiume Biferno).
Nel Siti di Importanza Comunitaria (SIC), oltre ai divieti sopra citati, valgono le prescrizioni previste dai Piani di Gestione approvati dall’Amministrazione regionale con delibera di Giunta n. 772 del 31.12.2015.
11. SANZIONI
Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dalla Legge 11.02.1992 n. 157 e dalla L.R. 10.08.93 n. 19 e successive modificazioni e integrazioni.
12. REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO VENATORIO
- L’attività venatoria nella Regione Molise può essere esercitata nei seguenti Ambiti Territoriali di Caccia:
- CAMPOBASSO comprendente i Comuni di:
Acquaviva Collecroce, Baranello, Boiano, Busso, Campobasso, Casalciprano, Campochiaro, Castelbottaccio, Castelmauro, Castropignano, Civitacampomarano, Colle d’Anchise, Duronia, Fossalto, Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Limosano, Lucito, Lupara, Mafalda, Molise, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracupa, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, S. Biase, S. Felice del Molise, S. Giacomodegli Schiavoni, S. Massimo, S. Polo Matese, S. Angelo Limosano, Spinete, Tavenna, Torella del Sannio, Trivento, Vinchiaturo.
- TERMOLI comprendente i Comuni di:
Bonefro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Castellino del Biferno, Cercemaggiore, Cercepiccola, Colletorto, Ferrazzano, Gambatesa, Gildone, Ielsi, Larino, Macchia Val Fortore, Matrice, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Pietracatella, Portocannone, Provvidenti, Rotello, Riccia, Ripabottoni, S. Giovanni in Galdo, S. Giuliano del Sannio, S. Giuliano di Puglia, S. Martino in Pensilis, S. Croce di Magliano, S. Elia a Pianisi, Sepino, Termoli, Toro, Tufara, Ururi.
- ISERNIA comprendente i Comuni di:
Acquaviva d’Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo del Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Chiauci, Civitanova del Sannio, Conca Casale, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d’Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, S. Pietro Avellana, S. Agapito, S. Angelo del Pesco, S. Elena Sannita, S. Maria del Molise, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro.
Nei Comuni di Castel S. Vincenzo, Cerro al Volturno, Filignano, Montenero Val Cocchiara, Pizzone, Rocchetta a Volturno, Scapoli e su parte del territorio del Comune di Colli al Volturno vigono le disposizioni previste per l’esercizio venatorio all’interno dell’Area Contigua del PNALM.
- Se nella corrente stagione venatoria saranno istituiti quagliodromi, Aziende Faunistico Venatorie e Agri Turistico Venatorie, l’attività, l’accesso e i prelievi faunistici potranno essere consentiti solo agli autorizzati con le modalità previste dai rispettivi regolamenti della Regione Molise.
- Per esercitare la caccia occorre essere muniti di apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza e valido su tutto il territorio nazionale. Detto tesserino deve riportare negli appositi spazi il timbro dell’Amministrazione Regionale competente comprovante l’autorizzazione all’esercizio venatorio negli A.T.C.
- Ai cacciatori residenti nel Molise verrà rilasciato il tesserino con il relativo carniere.
- Per il rilascio del tesserino dovrà essere esibito quanto segue:
- porto d’armi del richiedente valido, a norma di legge, per l’annata venatoria in corso;
- polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni secondo i massimali stabiliti dalla legge;
- ricevuta del versamento della tassa di Concessione Governativa di Euro 173,16, comprensiva dell’addizionale di Euro 5,16 di cui all’art. 24 — comma 10 — della Legge 157/92 da versare sul c/c postale n.8003;
- ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di Euro 84,00 intestata alla Tesoreria regionale – c/c postale n°67971630—cod.00210.
- Ai cacciatori residenti in regione che concedono giornate di propria competenza ad altri cacciatori residenti fuori regione (c.d. Interscambio) non è consentita, per lo stesso giorno, alcuna attività venatoria in nessun Ambito Territoriale di Caccia sul territorio regionale.
- In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 22 comma 11 — L.R. 19/1993 e successive modificazioni e integrazioni che garantisce l’accesso a tutti gli Ambiti Territoriali ai cacciatori residenti nel Molise e nel rispetto del comma 13 dello stesso articolo, il numero dei cacciatori non residenti in regione da ammettere nei suddetti T.C. sarà determinato e notificato dall’Assessorato regionale alla Caccia.
I posti da destinare ai cacciatori extra regionali per ciascun Ambito Territoriale di Caccia saranno divisi in parti uguali fra tutte le regioni d’Italia ed assegnati ai rispettivi cacciatori. Eventuali posti in più non utilizzati, possono essere ridistribuiti in parti uguali alle altre Regioni.
- Il tesserino è strettamente personale, nessun cacciatore potrà farne richiesta più di una volta durante il corso della stessa annata venatoria. In caso di provata perdita (dimostrabile attraverso la denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza) o deterioramento del tesserino, potrà essere rilasciato un duplicato valido a tutti gli effetti di legge.
- Il cacciatore è obbligato ad indicare, in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino:
- la giornata di caccia all’inizio della stessa, contrassegnando con una crocetta il numero corrispondente all’A.T.C. in cui esercita l’attività;
- Il cacciatore, inoltre, solo in caso di abbattimento ed immediatamente dopo lo stesso, è obbligato ad annotare nell’apposito carniere allegato al tesserino venatorio, in modo indelebile:
- La giornata di caccia coincidente con quella indicata nel tesserino venatorio;
- L’Ambito Territoriale di Caccia in cui si esercita l’attività venatoria;
- I capi di selvaggina stanziale e migratoria, immediatamente dopo averli incarnierati e in loco, annerendo con un Punto o con una X gli appositi spazi corrispondenti al numero e alla specie prelevata.
- Onde consentire all’Amministrazione regionale di rilevare i dati relativi ai capi abbattuti e di adempiere al disposto del D.M. 6 novembre 2012, in deroga a quanto previsto dall’art. 22, comma 6 della L.R. 10 agosto 1993, n. 19, è obbligatoria, da parte del cacciatore, la restituzione del tesserino debitamente compilato, entro e non oltre il 31 marzo 2022. Per i cacciatori non residenti nella regione Molise è obbligatoria la consegna della copia del tesserino rilasciato dalla propria regione o provincia di residenza, entro e non oltre il 10 marzo di ogni anno, pena la non ammissibilità all’esercizio venatorio della stagione successiva.
- In caso di smarrimento del tesserino dopo la chiusura dell’attività venatoria, deve essere effettuata apposita denuncia all’Autorità di Pubblica sicurezza.
- Al fine di tutelare la propria e l’altrui incolumità, durante il periodo di apertura della caccia al cinghiale, nelle giornate consentite è obbligatorio che tutti i cacciatori indossino un capo di abbigliamento ad elevata visibilità, (gilet, casacca, pettorina, giaccone, trisacca, cappello ecc.). Tale obbligo si estende a tutti coloro che, durante la stagione venatoria al cinghiale in corso, si apprestano ad effettuare attività ludico- sportive e ricreative (cercatori di funghi, cercatori di tartufi, ecc.) all’interno di aree ove sia consentita l’attività venatoria.
- E’ fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all’ISPRA (via Cà Fornacetta 9, Ozzano Emilia – Bologna) o al competente A.T.C. che ne darà comunicazione all’Istituto nazionale. Alla comunicazione va allegato, altresì, l’anello tolto all’uccello abbattuto.
13. DISPOSIZIONI
PARTICOLARI Beccaccia
Entro il 31 marzo 2022, in concomitanza con la riconsegna del tesserino, i cacciatori che hanno abbattuto beccacce dovranno consegnare, all’ATC in cui si è residenti o ammessi l’ala destra (o la sinistra se rovinata la destra), degli esemplari prelevati. La lettura delle ali consentirà di rilevare dei dati relativi alla classe di età e dovrà essere effettuata dagli A.T.C. stessi anche con l’ausilio di enti e/o associazioni specializzate.
Nel periodo di svernamento e di migrazione primaverile, gli A.T.C. organizzano il monitoraggio della specie beccaccia (Scolopax rusticola), secondo quanto stabilito nel “Protocollo operativo per il monitoraggio della beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma” approvato con delibera di G.R. n. 110 del 02.03.2015. Ciò consentirà non solo di omogeneizzare le tecniche di censimento sul territorio della regione, ma di acquisire elementi utili per la stesura del calendario venatorio.
Tortora
Entro il 31 marzo 2022, in concomitanza con la riconsegna del tesserino, i cacciatori che hanno abbattuto tortore dovranno consegnare, all’ATC in cui si è residenti o ammessi entrambe le ali degli esemplari prelevati. La lettura delle ali consentirà di rilevare dei dati relativi alla classe di età e dovrà essere effettuata dagli A.T.C. stessi anche con l’ausilio di enti e/o associazioni specializzate.
Cinghiale
Come disposto dal Reg. CE n. 2075/2005 recepito con D.G.R. n. 56 del 28 gennaio 2008 e novellato dal Reg. CE N.1375/2015, le carcasse dei suidi selvatici abbattuti, devono essere sottoposti all’esame trichinoscopico da effettuarsi, a spese degli interessati, se ad iniziativa privata, presso l’Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise. Al fine di garantire una maggiore tutela della salute pubblica, si delegano le responsabilità agli AA.TT.CC. di Campobasso, Isernia e Termoli, ai sensi della normativa vigente, ad organizzare e regolamentare con propri atti, tutti gli aspetti sanitari legati agli esami trichinoscopici ed allo smaltimento delle carcasse dei suidi selvatici abbattuti, attraverso convenzioni con soggetti competenti pubblici e/o privati, regolarmente accreditati.
Le carcasse degli animali abbattuti, destinati agli stabilimenti di manipolazione e trasformazione, verranno sottoposte in quella sede, ai controlli ispettivi previsti dal Reg. CE 854/2004 Cap.VIII–Selvaggina Selvatica.
L’obbligo, tra l’altro, era già stato sancito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1860 del 21 novembre 1978, avente per oggetto “Obbligo dell’esame trichinoscopico dei cinghiali, dei suini allevati allo stato brado e di animali non domestici di altre specie di cui è consentita la cattura”.
Lepre
Si precisa che, per quanto riguarda i territori dei comuni dove è stata accertata la presenza della Lepre Italica (Lepus corsicanus) che non ricadono all’interno di Istituti faunistici in cui l’attività venatoria è vietata (ZAC, ZRC, Oasi, etc.), sarà consentita la caccia alla Lepre comune (Lepus europaeus) nel periodo 17 ottobre 2021– 28 novembre 2021.
In maniera particolare, nei territori dei comuni di Pozzilli e Filignano, in provincia di Isernia e in quelli di Jelsi, Campochiaro e San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso, la caccia alla Lepre comune sarà consentita dal 17 ottobre 2021 al 28 novembre 2021. Oltre alla restrizione dei tempi di caccia, saranno poste in essere tutte le misure a salvaguardia della lepre italica e, nel contempo, sarà vietato qualsiasi ripopolamento e/o immissione di lepre europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall’area dove è stata accertata la presenza di Lepre Italica.
14. DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente calendario, vigono le norme di cui alla Legge 11/02/92 n. 157 e successive modificazioni, alla Legge regionale
10.08.93 n. 19 e successive modificazioni e integrazioni e alla D.G.R. 889/2008 e alla D.G.R. 43/2014.