AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEGLI SCARTI DI CAT. 1 CAT 2 CAT. 3 DI ORIGINE ANIMALE DERIVANTE DAGLI ABBATTIMENTI DEI SUIDI SELVATICI STAGIONE VENATORIA 2020-2021
CIG Z662E802E1
prot 188 del 29-9-2020
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI CAT. 1 CAT 2 CAT. 3 DI ORIGINE ANIMALE DERIVANTE DAGLI ABBATTIMENTI DEI SUIDI SELVATICI, SECONDO LE DIRETTIVE DEL REGOLAMNETO CEE 1069 DEL 2009 e ss.mm.ii. SU TUTTO IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’AMBITO TERRITORIALE CACCIA 3 – ISERNIA.
Si rende noto che l’Ambito Territoriale Caccia n. 3 di Isernia intende espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire la manifestazione di interesse per la fornitura del servizio di raccolta e smaltimento degli scarti di cat.1; 2; 3 di origine animale derivante dagli abbattimenti dei suidi selvatici secondo le direttive del regolamento CEE 1069 del 2009 e ss.mm.ii. sul territorio di competenza dell’ambito per il periodo della durata della stagione venatoria dell’anno 2020/2021
Totale Importo: Euro cinquemilaquattrocentonovanta\00 (€ 5.490,00) iva ed oneri inclusi
- Caratteristiche della fornitura del servizio
- Questo Comitato di Gestione deve procedere all’affidamento del servizio sopra indicato, avente le seguenti caratteristiche: Servizio di raccolta e smaltimento degli scarti di cat. 1; 2; 3 di origine animale derivante dagli abbattimenti dei suidi selvatici secondo le direttive del regolamento cee 1069 del 2009 e ss.mm.ii. per l’annata venatoria 2020\2021.
- Modalità dell’espletamento del servizio e oneri a carico della ditta affidataria.
- Il servizio di raccolta degli scarti di origine animale deve essere effettuato con regolarità su tutto il territorio di competenza dell’ambito territoriale di caccia num. 3 di Isernia, nel pieno rispetto di tutte le norme e i regolamenti di legge;
- la ditta affidataria dovrà provvedere a proprio onere e spesa alla raccolta con puntualità degli scarti di cat.1 cat.2 cat.3 presso tutti i punti di conferimento autorizzati dall’Azienda Sanitaria Regionale del Molise sul territorio di competenza dell’ATC 3 Isernia, e a rilasciare le ricevute del ritiro a chi ne abbia diritto/interesse e ne faccia richiesta;
- la ditta affidataria dovrà provvedere a proprio onere e spesa allo smaltimento che dovrà avvenire nel rigoroso rispetto della normativa vigente.
Si precisa che gli scarti ad alto rischio e quelli a rischio specifico devono essere trasportati separatamente dagli scarti a basso rischio.
Per la distinzione tra scarti a basso rischio (categoria 2, 3) e scarti ad alto rischio ed a rischio specifico (categoria 1) si dovrà fare riferimento alla normativa vigente in materia. Gli scarti a basso rischio dovranno essere conferiti dall’affidataria alla ditta autorizzata per lo smaltimento, previa ricevuta, e gli scarti del materiale ad alto rischio e/o a rischio specifico ad impianti di incenerimento autorizzati, previa ricevuta;
- la ditta affidataria dovrà provvedere, con i propri operatori e mezzi, a ritirare gli scarti presso i punti di conferimento autorizzati e deposti in idonei contenitori da essa forniti contestualmente al precedente ritiro, e a trasportarli con mezzo idoneo e autorizzato. IN NESSUN CASO E’ PREVISTO IL SUBAPPALTO DEL SERVIZIO;
- per ogni ritiro la affidataria dovrà compilare idoneo documento di trasporto con l’indicazione della quantità dei vari scarti conferiti dal conferente e i relativi dati anagrafici. Tale documento dovrà essere prodotto in triplice copia di cui una rilasciata al conferente, l’altra copia inviata con cadenza mensile presso la segreteria dell’A.T.C. 3 di Isernia;
- la ditta affidataria dovrà fornire una brochure informativa e un numero informativo attivo in orario ufficio, festivi inclusi, durante tutto il periodo della durata dell’affidamento, per consentire agli utilizzatori del servizio di poter essere informati sulle modalità dell’espletamento dello stesso;
- la ditta affidataria dovrà garantire una frequenza settimanale di non meno due ritiri presso ciascun centro autorizzato al conferimento;
- la ditta affidataria nel caso di eventi particolari il cui dato numerico oggettivo degli abbattimenti non possa essere contenuto nei centri di conferimento dovrà provvedere al recupero immediato degli scarti, senza sovrapprezzo;
- la ditta Affidataria dovrà necessariamente essere Titolare di un punto di raccolta e smaltimento scarti 1; 2; 3 di origine animale secondo le direttive del regolamento cee 1069 del 2009 e\o altre di legge corrente del settore;
- nel caso in cui si verifichi il dato di pericolosità di uno elemento di categoria 1 la ditta dovrà provvedere al ritiro immediato ed incondizionato del medesimo, senza sovrapprezzo.
- Sono inoltre a onere e spesa della ditta aggiudicataria:
- il lavaggio e la disinfezione dell’automezzo e dei contenitori di raccolta;
- la fornitura dei contenitori necessari per la raccolta degli scarti presso i punti di conferimento;
- tutti gli oneri per il trasporto e il conferimento degli scarti presso i luoghi dove hanno sede le ditte che accettano gli scarti;
- il pagamento dovuto alle ditte autorizzate dove vengono conferiti gli scarti per lo smaltimento e/o incenerimento;
- tutti gli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi, di formazione, informazione e addestramento, nonché i DPI, per tutto il personale della ditta utilizzato per l’espletamento del servizio, nonché i rischi legati alla regolare esecuzione del contratto;
- l’onere derivante dall’adozione di tutte le misure e gli accorgimenti previsti dalla vigente normativa, idonei per garantire la sicurezza dei lavoratori della ditta, sia all’interno dei luoghi di conferimento che durante le fasi di carico, trasporto e scarico connesse al servizio;
- quant’altro di legge e/o di buona pratica per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, lo smaltimento degli scarti di cui trattasi.
- Garanzie
- La ditta rimane unica ed esclusiva responsabile per eventuali disattese e reiette inosservanze di quanto in contratto;
- la ditta affidataria del servizio sarà chiamata a formalizzare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, apposita polizza fideiussione bancaria o assicurativa per importo pari al 30% del valore del contratto stesso, ovvero provvedere al deposito di assegno circolare intestato all’Ambito Territoriale di Caccia num. 3 di Isernia, del medesimo valore, costituito nelle modalità previste dell’art.93 del d.lgs. n 50/2016; tale garanzia verrà svincolata entro 10 giorni dalla fine della fornitura, previa consegna del DURC regolare e buon esito di esecuzione del contratto.
- Penalità
- in caso di mancato ritiro degli scarti, programmato o richiesto, sarà applicata una penale di Euro duecentocinquanta/oo (€ 250,00) per singola comunicazione, con la maggiorazione di 30 euro per ogni giorno di mancato ritiro degli scarti conteggiato dalla data della comunicazione ufficiale, e salvo il maggiore danno se il servizio dovrà essere espletato da terzi. Con clausola risolutiva espressa se il mancato ritiro supera i 4 giorni o con piu di 5 ritardati ritiri in pendenza del contratto;
- in caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, o per revoca per giusta causa, sarà incamerata la cauzione a titolo di penale, non sarà corrisposto alcun pagamento neanche per i lavori già eseguiti e sarà esperita azione in danno, e pertanto la ditta sarà tenuta al pagamento integrale di tutte le spese che l’Ente dovrà sostenere per affidare a terzi il servizio, salvo il maggiore danno.
- Durata e termini dell’esecuzione del servizio
- L’affidamento del servizio avrà durata fino al termine dell’attività venatoria ai suidi selvatici come disposto dal calendario venatorio della Regione Molise, per l’annata venatoria 2020/2021; in caso di proroghe dell’attività venatoria al cinghiale, il presente contratto verrà prorogato automaticamente, senza sovrapprezzo per l’Ente.
- Divieto di subappalto
- Per garantire le finalità di Pubblico Interesse e salute pubblica, il servizio deve essere svolto dalla ditta affidataria con propri capitali, con propri mezzi tecnici e proprio personale. E’ vietato, per qualsiasi motivo, subappaltare in tutto o in parte il servizio di cui trattasi, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento di danni ed interessi secondo quanto previsto dall’art 4 punto 2 del presente capitolato.
- Elementi economici e criteri per la valutazione dei preventivi di offerta
- Il prezzo di riferimento massimo previsto rispetto al quale formulare l’offerta, da intendersi come base di confronto delle offerte per la fornitura in oggetto, è determinato in Euro cinquemilaquattrocentonovanta\00 (€ 5.490,00) iva ed oneri inclusi; a prescindere dall’offerta presentata, l’Ente effettuerà il pagamento al termine del contratto e delle eventuali proroghe, entro 30 giorni dalla fattura, salva la verifica del buon esito del lavoro, a durc regolare e detratte le eventuali disattese e reiette penalità e risarcimenti.
- Riscontro della congruità dei prezzi
- L’accertamento della congruità dei prezzi offerti dalle imprese invitate alla consultazione può essere effettuato dall’A.T.C. attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti dalle indagini di mercato
- Aggiudicazione della fornitura
- La fornitura sarà aggiudicata in seguito della consultazione, al soggetto che avrà offerto il minor prezzo secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 4 del d.lgs. 50/2016;
- L’A.T.C. si riserva di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta.
- L’A.T.C. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della fornitura qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della stessa.
- Requisiti di partecipazione all’indagine di mercato:
- I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Avviso, permanere per tutta la fase di affidamento e per la intera fase esecutiva;
- Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, per la specifica attività in oggetto della fornitura;
- Essere titolare dell’impresa a cui affidare il servizio, autorizzato ai sensi delle normative vigente;
- Essere in possesso dei Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale;
- Per la garanzia del servizio, il soggetto partecipante alla gara deve autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000 di aver esercitato nel settore oggetto di gara almeno tre anni negli ultimi 5;
- Di essere autorizzati ai sensi della direttiva cee 1069 del 2009 e ss.mm.ii. a svolgere l’attività in oggetto nella Regine Molise;
- DURC regolare.
- CONTROVERSIE
- Qualsiasi controversia che dovesse insorgere per l’appalto di che trattasi, non definibile bonariamente sarà devoluta alla cognizione dell’autorità giudiziaria territorialmente competente per l’Ente, foro di Isernia.
- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA FORNITURA
- Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura in oggetto, devono far pervenire la manifestazione di interesse in plico chiuso e sigillato entro il termine perentorio del giorno 7 Ottobre 2020 alle ore 12:30, all’Ambito Territoriale Caccia n. 3 di Isernia via PEC al seguente indirizzo: atc3@pec.it. Non saranno prese in considerazioni offerte pervenute all’ATC3 di Isernia successivamente al detto termine.
- La pec dovrà riportare sulla parte “oggetto” la dicitura “anno 2020-2021 – offerta fornitura servizio di raccolta e smaltimento scarti di cat. 1;2;3 di origine animale, regolamento CEE 1069/2009” e dovrà contenere:
- l’offerta in cifre e in lettere, iva e oneri inclusi;
- dati dell’azienda;
- documento di identità dell’offerente;
- dichiarazione di possedere tutti i requisiti indicati nell’avviso;
- dichiarazione di poter sottoscrivere l’accordo e iniziare il servizio prima o contestualmente alla data di apertura della caccia al cinghiale;
- autorizzazione al trattamento dei dati per le finalità di cui alla presente procedura, giusta l’informativa presente in Ufficio;
- espressa dichiarazione di aver bene letto e compreso l’avviso e di accettare incondizionatamente tutte le clausole ivi contenute, comprese le penali, la risoluzione espressa, le modalità di pagamento, l’aleatorietà del periodo di fornitura.
- MODALITA’ DI SELEZIONE DEI RICHIEDENTI:
- In esito all’indagine di mercato di cui al presente Avviso, tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse secondo quanto previsto in avviso saranno immediatamente invitati alla procedura secondo normativa, visti i ristrettissimi tempi alla luce dell’imminente apertura della caccia al cinghiale; in caso di una sola offerta completa, il soggetto verrà invitato per sottoscrivere immediatamente l’affidamento.
- E’ onere dei partecipanti consultare il sito internet atc3isernia.com, ove il presente avviso viene pubblicato, per accertarsi di eventuali comunicazioni urgenti relative alle presenti procedure.
- L’ATC 3 Isernia si riserva la facoltà discrezionale di invitare alla gara ulteriori concorrenti.
- La partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova del possesso dei requisiti generali richiesti per l’affidamento della fornitura in oggetto che dovranno essere dichiarati e verificati.
- ULTERIORI PRECISAZIONI:
- Il presente Avviso, non costituisce affatto avvio di procedura amministrativa né proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’ATC 3 Isernia che sarà libera di avviare altre procedure. L’ATC 3 Isernia si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato e di intraprenderne altri, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa
- A seguito alla comunicazione di aggiudicazione, le parti stipuleranno un contratto mediante forma pubblica amministrativa, ovvero mediante scrittura privata; l’ATC si riserva di aggiudicare provvisoriamente l’appalto al miglior offerente in seguito alla sola apertura delle offerte, dunque la semplice proposizione dell’offerta si intende per “irrevocabile per il proponente appaltatore” fino a 15 giorni dopo la scadenza dell’avviso.
- La partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova del possesso dei requisiti generali richiesti per l’affidamento della fornitura in oggetto che dovranno essere dichiarati e verificati.
- Il presente Avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce affatto avvio di procedura amministrativa né proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’ATC 3 Isernia che sarà libera di avviare altre procedure. L’ATC 3 Isernia si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato e di intraprenderne altri, anche mediante affidamento diretto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
- I dati forniti verranno trattati ai sensi della attuale normativa sulla privacy, incluso GDPR di cui gli avvisi completi in Ufficio e che la parte si obbliga a consultare prima di inviare qualsiasi dato (a semplice richiesta, l’informativa verrà inviata a mezzo pec), esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative alla presente indagine di mercato.
IL RUPdr. Antimo GATTA
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Caccia al cinghiale Regione Molise, modulo iscrizione squadra
Download Moduli
ISCRIZIONE DI ADESIONE ALLA SQUADRA
Secondo quanto sancito al commma 6 dell’art. 2 della DGR_134_2019-1 della Regione Molise ;
“L’elenco dovrà essere trasmesso all’A.T.C. competente per territorio, almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio della stagione venatoria al cinghiale entro e non oltre il 14 settembre. Ogni elenco dovrà riportare il timbro di accettazione della rispettiva A.T.C. e copia dello stesso dovrà essere custodita dal capo squadra (o vice) per essere esibita in caso di controllo da parte del personale di vigilanza”
l moduli debitamente compilati con i relativi documenti allegati possono essere presentati direttamente presso la segreteria dell’AtC 3 in alternativa possono essere trasmessi a mezzo mail al seguente indirizzo: info@atc3isernia.com atc3@pec.it.
Bando estrazione cacciatori non residenti
CIG Z802DF515C
Isernia, 25 agosto 2020
DETERMINA DI INDIZIONE DI CONSULTAZIONE DI MERCATO
Il R.U.P.
- Vista la deliberazione del comitato ATC 3 di Isernia del 03.06 .2020 con cui l’A.T.C.3 di Isernia ha deliberato di provvedere all’acquisto del servizio “attuazione e redazione delle graduatorie di accesso dei cacciatori non residenti nella Regione Molise per l’annata venatoria 2020/2021”;
- Vista la convenzione al Prot 281 del 16.9.2019 e ss mm e ii stipulata tra l’ A.T.C. 3 di Isernia e il dr. Antimo GATTA che prevede anche l’eventuale attribuzione della funzione di Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto l’articolo 31, comma 11 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii.;
- Vista la propria nomina come Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto che trattasi di micro-acquisto (acquisti di importo inferiore a 5.000,00 euro) e che nel portale acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, che permette di ottimizzare gli acquisti pubblici di beni e servizi razionalizzando la spesa pubblica e semplificando i processi di fornitura e di acquisto in modo innovativo e trasparente, non sono stati riscontrati servizi similari a quelli necessitari;
- Visto l’articolo 66, I e II co, D.lgs 50/2016 ss.mm.ii., per le consultazioni preliminari di mercato per l’opera che si intende portare a compimento;
- DATO ATTO che è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DETERMINA
- che per i principi di regolarità e trasparenza venga inviato un AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, di seguito riportato e che è da intendersi come parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
IL RUP
dr. Antimo GATTA (firmato digitalmente) |
AMBITO TERRITORIALE CACCIA num. 3 – ISERNIA
Via G. Betta 86170 Isernia, tel 0865 411472 e mail: info@atc3isernia.com email pec atc3@pec.it Web site: www.atc3isernia.com
Prot. Num 161 del 25 agosto 2020
C.I.G Z802DF515C
Oggetto: Manifestazione d’interesse fornitura del servizio attuazione e redazione delle graduatorie di accesso dei cacciatori non residenti nella Regione Molise per l’annata venatoria 2020/2021.
Si rende noto che l’Ambito Territoriale Caccia n. 3 di Isernia intende espletare una manifestazione d’interesse per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 letta a, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per l’immediata fornitura del servizio attuazione e redazione delle graduatorie di accesso dei cacciatori non residenti nella Regione Molise per l’annata venatoria 2020/2021.
Importo della fornitura,: € 550,00 oltre IVA e oneri
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
Servizio di realizzazione e redazione delle graduatorie di accesso dei cacciatori non residenti nella Regione Molise per l’annata venatoria 2020/2021 le cui domande sono state inoltrate regolarmente secondo quanto disposto dal regolamento emanato dall’ATC num 3 di Isernia.
LUOGO E TEMPO DI ESECUSIONE DELLA FORNITURA SERVIZIO
La fornitura del servizio in oggetto dovrà compiersi con propri mezzi e personale
L’espletamento del servizio deve essere immediatamente esecutivo e successivo all’affidamento.
La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto dei termini temporali successivamente indicati e con le seguenti modalità:
L’ammissione dei cacciatori non residenti in Regione dovrà essere realizzata secondo quanto riportato nella delibera della Giunta della Regione Molise riguardante l’approvazione del calendario venatorio 2020/2021 e secondo quanto disposto dall’ art 22 comma 13 della L.R. 19/93 e s.m.i ;
Atc3 Is consegnerà l’intero database in formato Excel derivante dal sistema di accettazione on line delle domande regolarmente pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.
Fornirà inoltre il regolamento di accesso dei cacciatori non residenti approvato e le relative comunicazione di eventuali adempimenti amministrativi.
Il servizio di estrapolazione dei dati, l’applicazione delle direttive Amministrative, la garanzia del trattamento dei dati sensibili, è a totale carico dell’ aggiudicatario del servizio .
Il controllo delle operazioni delle graduatorie d’accesso potrà essere presenziato dai componenti dell’ATC 3 di Isernia, e potrà realizzarsi in un luogo diverso dalla sede dell’ente o sede dell’aggiudicatario. Pertanto l’aggiudicatario dovrà comunicare all’atc3 a mezzo mail pec all’indirizzo atc3@pec.it l’avvio della procedura non meno di 8 ore prima. La procedura potrà realizzarsi anche in assenza dei componenti del comitato.
Al termine della stessa l’aggiudicatario dovrà fornire all’atc3 is apposito verbale riportante le operazioni di sorteggio e la graduatoria d’accesso redatta secondo le disposizioni amministrative.
Aggiudicazione della fornitura del sevizio
La fornitura sarà aggiudicata in seguito della consultazione, al soggetto che avrà offerto il minor prezzo secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 4 del d.lgs. 50/2016 s.m.i
L’A.T.C. si riserva di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta.
L’A.T.C. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della fornitura qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della stessa.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO:
Gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- diritto a contrarre con la PA;
- iscrizione al registro delle imprese delle imprese o albi professionali;
I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Avviso, permanere per tutta la fase di affidamento e per la fase esecutiva
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA
Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura in oggetto, devono far pervenire l’interesse alla partecipazione intestata all’ATC 3 di Isernia con pec avente all’oggetto la dicitura “Offerta fornitura servizio di realizzazione e redazione delle graduatorie di accesso dei cacciatori non residenti nella Regione Molise per l’annata venatoria 2020/2021”; l’offerta dovrà indicare il costo complessivo, iva e oneri esclusi, da esprimersi in cifre e in lettere; l’offerta implica l’accettazione di tutte le clausole della presente, è intesa come autodichiarazione implicita di possedere tutti i requisiti per contrarre con la PA (che verranno autocertificati in seguito ad aggiudicazione provvisoria) e l’esonero per l’ente da ogni e qualsivoglia responsabilità in seguito a qualsiasi fatto derivante in maniera diretta o indiretta dall’appalto. L’offerta dovrà pervenire esclusivamente a mezzo pec entro il termine perentorio del giorno 29 Agosto 2020 alle ore 10:30, all’Ambito Territoriale Caccia n. 3 di Isernia, al seguente indirizzo: atc3@pec.it
Non saranno prese in considerazioni offerte pervenute all’ATC successivamente al il termine.
MODALITA’ DI SELEZIONE DEI RICHIEDENTI: In esito all’indagine di mercato di cui al presente Avviso, saranno oggetto di procedura per l’affidamento della fornitura del servizio di cui all’oggetto, tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse, purché la richiesta sia presentata debitamente firmata e corredata dal documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
E’ onere dei partecipanti consultare il sito internet www.atc3isernia.com , ove il presente avviso viene pubblicato, per accertarsi di eventuali comunicazioni urgenti relative alle presenti procedure.
L’ATC 3 Isernia si riserva la facoltà discrezionale di invitare alla gara ulteriori concorrenti.
La partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova del possesso dei requisiti generali richiesti per la fornitura in oggetto che dovranno essere dichiarati e verificati in occasione della procedura di gara.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA: La fornitura verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso rispetto alla base di gara.
ULTERIORI PRECISAZIONI: Il presente Avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce affatto avvio di procedura amministrativa né proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’ATC 3 Isernia che sarà libera di avviare altre procedure. L’ATC 3 Isernia si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato e di intraprenderne altri, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del R.E. 679/2016 e s.m.i secondo le modalità consultabili presso l’ambito, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative alla presente indagine di mercato.
Il RUP
Dr. Antimo GATTA
CALENDARIO VENATORIO MOLISE 2020-2021
Download:
CALENDARIO-VENATORIO-2020-2021
1.D.G.R.-N.-302-DEL-20.08.2020-APPR.-CALENDARIO-2020-2021
REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
II DIPARTIMENTO
RISORSE FINANZIARIE – VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE
NATURALI -SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI
SERVIZIO “COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE
EUROPEE PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA
ATTIVITA’ VENATORIA”
CALENDARIO E REGOLAMENTO VENATORIO 2020 – 2021
2
i n d i c e
1.ATTIVITA’ VENATORIA……………………………………………………………………………………….3
2.ANNATA VENATORIA…………………………………………………………………………………………3
3.SPECIE CACCIABILI E PERIODI ………………………………………………………………………….3
4.AREA CONTIGUA DEL PARCO NAZIONALE. ULTERIORI INDICAZIONI … …………………..7
5.CARNIERE ……………………… …………………………………………………………………..………8
6.GIORNATE DI CACCIA……………………………………………………………………………………….9
7.USO DEI CANI………………………………………………………………………………………………….9
8.ADDESTRAMENTO CANI …………………………………………………………………………………9
9.GARE E PROVE CINOFILE ……………… ……………………………………………………………..9
10.DIVIETI …………………………………………………………………………………………………………10
11.SANZIONI ………………………………………………………………………………………………………11
12.REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO VENATORIO ………………………………………………….11
13.DISPOSIZIONI PARTICOLARI…………………………………………………………………………….13
14.DISPOSIZIONI FINALI………………………………………………………………………………………14
3
1. ATTIVITA’ VENATORIA
L’attività venatoria nella Regione Molise è esercitata negli appositi Ambiti Territoriali di
Caccia nelle forme indicate dall’articolo 12, comma 5, lett. c) della Legge 157/92, ed è
disciplinata dal presente calendario ed annesso Regolamento, nel rispetto della Legge
Quadro 157/92 e successive modificazioni, della L.R. 19/93 e successive modificazioni, delle
Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e 2009/147/CEE e nelle more dell’attuazione del
nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale del Molise 2016/2021, in relazione a quello
approvato con delibera consiliare n° 359 del 29.11.2016 e pubblicato sul BURM n° 46 del
16.12.2016.
In relazione all’emergenza coronavirus SARS-COV-2/covid-19, l’attività venatoria in forma
collettiva sarà organizzata e si svolgerà nel rispetto di ogni qualsiasi limitazione, tempo per
tempo vigente, in termini di comportamenti sociali, accorgimenti sanitari, dispositivi di
protezione, distanze interpersonali riconducibili a Decreti Legge, Decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri ed ordinanze del Presidente della Regione Molise, per quanto
applicabili.
L’attività venatoria nell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise,
versante molisano, è disciplinata dal Regolamento approvato dalla Giunta regionale con
deliberazione n.802 del 29.07.2008.
L’attività venatoria oltre che dal presente Calendario e Regolamento è disciplinata:
nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) dalla Delibera di Giunta regionale n. 889/2008;
nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) dalla Delibera di Giunta regionale n.772/2015.
2. ANNATA VENATORIA
L’annata venatoria ha inizio il 20 settembre 2020 e termina il 10 febbraio 2021.
Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale) identificate con codice IT7222287 (La Gallinola –
Monte Miletto – Monti del Matese), IT7222248 (Lago di Occhito), IT7222265 (Torrente Tona),
IT7222267 (Località Fantina – Fiume Fortore), IT7228230 (Lago di Guardialfiera – Foce
Fiume Biferno) e IT7120132 (Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise – PNALM), anche se
ricadenti all’interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, l’attività
venatoria non può avere inizio prima del primo ottobre, con l’eccezione della caccia agli
ungulati.
In tutte le ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se ricadenti all’interno di Aziende-
AgriTuristico Venatorie e Faunistico Venatorie, nel mese di gennaio l’attività venatoria è
consentita solo nelle giornate di mercoledì e domenica.
I cacciatori non residenti nella Regione Molise possono esercitare la caccia dal 1° ottobre al
31 dicembre 2020, con prelievo venatorio solo nelle giornate di caccia coincidenti con quelle
stabilite dalla regione di residenza.
La limitazione temporale di cui sopra, relativa ai cacciatori non residenti, non si applica per
l’attività venatoria svolta nelle Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie.
3. SPECIE CACCIABILI E PERIODI
A. UCCELLI NON MIGRATORI
Cornacchia grigia (Corvus corone cornix), Ghiandaia (Garrulus glandarius), Gazza (Pica
pica).
Prelievo venatorio:
a) in pre-apertura nelle giornate del 2 e 6 settembre 2020 da appostamento temporaneo
senza l’ausilio del cane, con l’obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica
in custodia;
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b) dal 20 settembre 2020 al 14 gennaio 2021;
c) l’apertura anticipata per le specie di cui sopra non è consentita nelle zone ZPS e
nell’Area Contigua del PNALM, versante molisano.
La caccia da appostamento potrà essere esercitata a non meno di 150 metri dalle zone
umide frequentate da uccelli acquatici.
Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.
Fagiano (Phasianus colchicus)
Prelievo venatorio:
dal 20 settembre 2020 al 30 novembre 2020.
B. UCCELLI ACQUATICI
• Alzavola (Anas crecca), Canapiglia (Anas strepara), Folaga (Fulica atra), Fischione (Anas
penelope), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Marzaiola (Anas querquedula),
Mestolone (Anas clypeata), Porciglione (Rallus aquaticus), Frullino (Lynnocryptes
minimus) e Germano Reale (Anas playtyhnchos):
Prelievo venatorio:
a) dal 1° ottobre 2020 al 20 gennaio 2021.
È fatto divieto di caccia su terreno in tutto o nella maggior parte coperto di neve. È
comunque consentita la caccia ai palmipedi e trampolieri, ad esclusione della beccaccia,
lungo i corsi di acqua perenni;
nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è vietato l’utilizzo di munizioni a pallini di piombo
all’interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di
acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.
• Beccaccino (Gallinago gallinago)
Prelievo venatorio:
a) dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, il prelievo massimo giornaliero non potrà
superare n. 6 capi;
b) dal 2 gennaio 2021 al 20 gennaio 2021, il prelievo massimo giornaliero non potrà
superare n. 3 capi;
Il prelievo massimo stagionale non potrà comunque superare il limite di n. 25 capi.
C. UCCELLI MIGRATORI
Quaglia (Coturnix coturnix)
Prelievo venatorio:
a) in pre-apertura dall’alba alle ore 14,00 nelle giornate del 12 e 16 settembre 2020;
b) dal 20 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
Tortora (Streptopelia turtur)
Prelievo venatorio:
a) in pre-apertura, esclusivamente nelle giornate del 2 e 6 settembre 2020, in
appostamento e senza l’ausilio del cane, con l’obbligo di raggiungere e lasciare il sito con
arma scarica in custodia;
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b) dal 20 settembre 2020 al 30 settembre 2020.
La caccia da appostamento potrà essere esercitata a non meno di 150 metri dalle zone
umide frequentate da uccelli acquatici.
Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.
Colombaccio (Columba palumbus)
Prelievo venatorio:
a) dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;
b) dal 2 gennaio 2021 al 10 febbraio 2021 in appostamento senza l’ausilio del cane, con
l’obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia; con la
specificazione che nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) il prelievo è consentito
soltanto nelle giornate di mercoledì e domenica.
In tale periodo è previsto un limite di carniere giornaliero pari a 5 capi.
Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.
Allodola (Alauda arvensis)
Prelievo venatorio:
dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.
Merlo (Turdus merula)
Prelievo venatorio:
dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.
Beccaccia (Scolopax rusticola)
Prelievo venatorio:
c) dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, il prelievo massimo giornaliero non potrà
superare n. 3 capi;
d) dal 2 gennaio 2021 al 20 gennaio 2021, il prelievo massimo giornaliero non potrà
superare n. 2 capi;
e) dal 21 gennaio 2021 al 31 gennaio 2021, il prelievo massimo giornaliero non potrà
superare n. 1 capo.
Il prelievo massimo stagionale non potrà comunque superare il limite di n. 20 capi.
Disposizioni particolari per la specie
Entro il 31 marzo 2021, in concomitanza con la riconsegna del tesserino, i cacciatori che
hanno abbattuto beccacce dovranno consegnare, all’ATC in cui si è residenti o ammessi
l’ala destra (o la sinistra se rovinata la destra), degli esemplari prelevati. La lettura delle
ali consentirà di rilevare dei dati relativi alla classe di età e dovrà essere effettuata dagli
ATC stessi anche con l’ausilio di enti e/o associazioni specializzate.
Nel periodo di svernamento e di migrazione primaverile prenuziale, gli ATC organizzano il
monitoraggio della specie beccaccia (Scolopax rusticola), secondo quanto stabilito nel
“Protocollo operativo per il monitoraggio della beccaccia nelle aree di svernamento
mediante cane da ferma” approvato con delibera di G.R. N.110 del 02.03.2015. Ciò
consentirà non solo di omogeneizzare le tecniche di censimento sul territorio della
regione ma di acquisire elementi utili per la stesura del calendario venatorio.
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Cesena (Turdus palaris), Tordo bottaccio (Turdus philomelos), Tordo sassello (Turdus
iliacus).
Prelievo venatorio:
dal 1° ottobre 2020 al 20 gennaio 2021;
D. MAMMIFERI
Lepre (Lepus europaeus)
Prelievo venatorio:
a) dal 20 settembre 2020 al 16 dicembre 2020;
b) dal 17 ottobre 2020 al 28 novembre 2020, nei territori dove è stata accertata la
presenza della Lepre Italica (Lepus corsicanus) che non ricadono all’interno di Istituti
faunistici in cui l’attività venatoria è vietata (ZAC, ZRC, Oasi, etc.), in particolare dei
comuni di Pozzilli e Filignano in provincia di Isernia, e in quelli di Jelsi, Campochiaro
e San Giuliano del Sannio in provincia di Campobasso.
Oltre alla restrizione dei tempi di caccia, saranno poste in essere tutte le misure a
salvaguardia della Lepre Italica e, nel contempo, sarà vietato qualsiasi ripopolamento
e/o immissione di lepre europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall’area dove è stata
accertata la presenza di Lepre Italica.
Nell’Area Contigua del PNALM, versante molisano, la caccia alla lepre potrà essere
esercitata con l’utilizzo massimo di due cani per equipaggio; i cani devono essere iscritti
in un apposito elenco predisposto dal Comitato di Gestione dell’Area contigua del
PNALM, indicando nome del cane, razza, sesso e numero del microchip. Sono consentiti
l’utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate con diametro non
superiore allo 0 (3,9 mm).
Cinghiale (Sus scrofa)
Prelievo venatorio:
a) dal 14 ottobre 2020 al 13 gennaio 2021;
b) la caccia al cinghiale è regolamentata secondo il disciplinare approvato con D.G.R. n.
134 del 30/04/2019;
c) è consentito l’abbattimento occasionale dei cinghiali in forma individuale, senza
l’ausilio di cani da seguita;
d) la caccia al cinghiale all’interno delle aziende faunistiche venatorie e agrituristiche
venatorie verrà svolta nel rispetto delle norme sancite dai rispettivi Regolamenti
Regionali;
e) Il prelievo in Selezione alla specie cinghiale, è consentito, in attuazione di uno
specifico Piano di Abbattimento Selettivo, ai sensi dell’art. 11 – Quaterdecies, comma
5 della Legge 02 dicembre 2005, n° 248, redatto dalla Regione Molise previo parere
dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ( ISPRA) dal 1° aprile
2021 al 15 agosto 2021;
f) all’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo e Molise, la caccia al
cinghiale potrà essere esercitata dal 1° novembre 2020 al 31 gennaio 2021.
• in forma collettiva mediante la tecnica della “girata” con squadre formate da 6-10
unità con unico cane che ha funzione anche di “limiere”;
• in forma individuale da appostamento e/o alla “cerca” con carabina munita di
ottica di puntamento e senza l’ausilio dei cani.
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La caccia al cinghiale è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.
All’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise la caccia al
cinghiale è consentita secondo le modalità di cui al Regolamento allegato alla D.G.R. n.
802/2008 e nelle giornate stabilite al precedente punto.
Per la caccia agli ungulati (cinghiale), fermo restando i divieti di cui alle prescrizioni
territoriali consultabili al paragrafo 10 “Divieti”, è tollerato l’uso di munizioni contenenti
piombo, a condizione che si utilizzino cartucce a palla singola.
E’ fatto obbligo, all’interno dei territori ricadenti nell’Area Contigua al PNALM, di
vaccinazione per tutti i cani impiegati nell’attività venatoria contro le principali malattie
trasmissibili all’orso (o utilizzazione esclusiva di cani vaccinati), così come disposto
dall’allegato “Azione A2” alla DGR n. 43/2014.
Allo scopo di tutelare la propria e l’altrui incolumità, durante il periodo di apertura della
caccia al cinghiale, nelle giornate consentite, è obbligatorio che tutti i cacciatori
indossino un capo di abbigliamento ad elevata visibilità (gilet, casacca, pettorina,
giacconi, trisacca, cappello, ecc.). Tale obbligo si estende a tutti coloro che, durante la
stagione venatoria al cinghiale in corso, si apprestano ad effettuare attività ludicosportive
e ricreative (cercatori di funghi, cercatori di tartufi, ecc.) all’interno di aree ove
sia consentita l’attività venatoria.
Come disposto dal Reg. CE n. 2075/2005 recepito con D.G.R. n. 56 del 28 gennaio 2008
e novellato dal Reg. CE n.1375/2015, le carcasse dei suidi selvatici abbattuti, devono
essere sottoposti all’esame trichinoscopico da effettuarsi, a spese degli interessati, se ad
iniziativa privata, presso l’Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise
previa compilazione di un’apposita scheda resa nota con il tesserino venatorio utile alla
rilevazione dei dati biometrici. Al fine di garantire una maggiore tutela della salute
pubblica, si delegano le responsabilità agli AA.TT.CC. di Campobasso, Isernia e Termoli,
ai sensi della normativa vigente, ad organizzare e regolamentare con propri atti, tutti gli
aspetti sanitari legati agli esami trichinoscopici ed allo smaltimento delle carcasse dei
suidi selvatici abbattuti, attraverso convenzioni con soggetti competenti pubblici e/o
privati, regolarmente accreditati.
Le carcasse degli animali abbattuti, destinati agli stabilimenti di manipolazione e
trasformazione, verranno sottoposte in quella sede, ai controlli ispettivi previsti dal Reg.
CE 854/2004 Cap. VIII – Selvaggina Selvatica.
L’obbligo, tra l’altro, era già stato sancito con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 1860 del 21 novembre 1978, avente per oggetto “Obbligo dell’esame
trichinoscopico dei cinghiali, dei suini allevati allo stato brado e di animali non domestici di
altre specie di cui è consentita la cattura”.
Volpe (Vulpes volpe)
Prelievo venatorio:
a) dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021;
b) dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2020 nell’Area Contigua del PNALM, versante
molisano, in forma individuale da postazione fissa con carabina munita di ottica di
puntamento da parte di cacciatori in possesso di abilitazione rilasciata dalla Provincia
o di altri titoli formativi equipollenti di cui alla nota Ispra 22478/T-Dl del 28 giugno
2010 e ss.mm.ii.. Nelle zone di caccia al cinghiale assegnate alle squadre, la caccia
alla volpe richiede la preventiva comunicazione al Caposquadra e non può essere
effettuata in contemporanea allo svolgimento della girata.
4. AREA CONTIGUA DEL PARCO NAZIONALE. ULTERIORI INDICAZIONI
All’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante
molisano, in accordo con quanto stabilito dal protocollo d’intesa per l’attuazione delle
priorità di azioni previste nel “Piano di Azione per la Tutela dell’Orso bruno Marsicano”
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(PATOM), nonché con quanto previsto dal “Protocollo per la tutela dell’orso bruno
marsicano e il miglioramento della gestione venatoria” vigono le seguenti prescrizioni:
• divieto dell’allenamento e dell’addestramento cani;
• divieto della c.d. pre-apertura;
• la caccia alla volpe potrà essere effettuata in forma individuale da postazione fissa con
carabina munita di ottica di puntamento da parte di cacciatori in possesso di
abilitazione rilasciata dalla Provincia o di altri titoli formativi equipollenti di cui alla
nota Ispra 22478/T-Dl del 28 giugno 2010 e ss.mm.ii.. Nelle zone di caccia al
cinghiale assegnate alle squadre, la caccia alla volpe richiede la preventiva
comunicazione al Caposquadra e non può essere effettuata in contemporanea allo
svolgimento della girata. Ciascun equipaggio può utilizzare una muta di cani
costituita al massimo da due esemplari ed essere iscritti in apposito elenco
predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza, sesso e numero di microchip.
Sono consentiti l’utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate con
diametro non superiore allo 0 (3,9 mm);
• divieto di qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica;
• la caccia al cinghiale potrà essere esercitata in forma collettiva mediante la tecnica
della “girata” con squadre formate da 6-10 unità con unico cane che ha funzione
anche di “limiere”, ed in forma individuale, da appostamento e/o alla “cerca” con
carabina munita di ottica di puntamento e senza l’ausilio dei cani;
• al fine di assicurare la correttezza tecnica e la sicurezza delle operazioni di girata,
ciascuna squadra dovrà operare in una zona di caccia fissa, assegnata in via
esclusiva alla medesima;
• la caccia alla lepre potrà essere esercitata con l’utilizzo massimo di due cani per
equipaggio; i cani devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dagli ATC,
indicando nome del cane, razza, sesso e numero del microchip;
• la caccia alle altre specie (fagiano, quaglia, beccaccia, ecc.) è consentita con l’ausilio
dei soli cani da ferma o da cerca, escludendo l’uso del cane da seguita. Sono
consentiti l’utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate.
5. CARNIERE
Per ogni giornata consentita, ciascun cacciatore potrà abbattere complessivamente due capi
di selvaggina stanziale con i seguenti limiti per specie:
SPECIE LIMITE
GIORNALIERO
LIMITE
STAGIONALE
LEPRE 1 CAPO NON PREVISTO
CINGHIALE 2 CAPI NON PREVISTO
Per la selvaggina migratoria, il limite massimo giornaliero è stabilito in complessivi 20 capi,
con i seguenti limiti:
SPECIE LIMITE GIORNALIERO LIMITE
STAGIONALE
ALLODOLA 10 CAPI 50 CAPI
BECCACCIA
3 CAPI fino al 31 dicembre 2020
2 CAPI dal 2 al 20 gennaio 2021
1 CAPO dal 21 al 31 gennaio 2021
20 CAPI BECCACCINO
6 CAPI fino al 31 dicembre 2020
3 CAPI dal 2 al 20 gennaio 2021 25 CAPI 9
QUAGLIA 5 CAPI 25 CAPI
TORTORA 5 CAPI 20 CAPI
MERLO 5 CAPI 25 CAPI
COLOMBACCIO 10 CAPI
Dal 02/01/2021 al 10/02/2021
5 capi
NON PREVISTO
FRULLINO E ANATIDI 8 CAPI 25 CAPI
2 CAPI DA SOLO
FAGIANO
1 CAPO SE ABBINATO ALLA
LEPRE O AL CINGHIALE
NON PREVISTO
Sono escluse dalle limitazioni la cornacchia grigia, la gazza, la ghiandaia e la volpe.
6. GIORNATE DI CACCIA
La caccia può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto per tre
giorni alla settimana a scelta del cacciatore, con l’esclusione del Martedì e del Venerdì
considerati giornate di silenzio venatorio. La caccia al cinghiale è consentita nei giorni di
mercoledì, sabato e domenica. Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se ricadenti
all’interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, nel mese di gennaio,
l’attività venatoria è consentita solo nelle giornate di Mercoledì e Domenica.
7. USO DEI CANI
L’uso del cane è consentito nei giorni di pre-apertura 12 e 16 settembre 2020 fino alle ore
14,00.
L’uso del cane è consentito dal 20 settembre 2020 fino al 31 gennaio 2021.
I cani utilizzati per l’attività venatoria devono essere registrati all’anagrafe canina; in ogni
caso, si evidenzia che corre l’obbligo, all’interno dei territori ricadenti nell’Area Contigua al
PNALM, della vaccinazione contro le principali malattie trasmissibili all’orso, cosi come
disposto dall’allegato “Azione A2” alla DGR n. 43/2014.
8. ADDESTRAMENTO CANI
L’addestramento dei cani è consentito, ad eccezione delle giornate di pre-apertura, nelle
modalità sotto elencate e solo agli ammessi all’ATC:
PERIODO ORARIO
Dal 20 agosto 2020 fino
al 19 settembre 2020
Da un’ora prima del sorgere del
sole fino alle ore 18.00
L’addestramento dei cani è vietato all’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante molisano, nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi di
Protezione, terreni in attualità di coltivazione e, comunque, in tutti i terreni sottratti
all’esercizio della caccia. Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è vietato addestrare i cani
prima del primo settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.
9. GARE E PROVE CINOFILE
Le gare e prove cinofile potranno essere effettuate nelle apposite Zone di Addestramento
Cani già istituite e affidate, rispettando il relativo regolamento regionale.
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Inoltre, le prove cinofile ad esclusivo carattere nazionale ed internazionale approvate ed
inserite nei calendari ENCI senza l’abbattimento ed immissione del selvatico e a condizione
che non si arrechi danno alle colture agricole ad alla fauna, potranno essere effettuate
anche all’interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura nonché nelle Oasi di protezione,
previa autorizzazione dell’Amministrazione regionale.
10. DIVIETI
Tra i casi espressamente previsti dalla Legge n. 157/92, art. 21 e L.R.19/93, art. 31, nonché
dai regolamenti vigenti, si evidenziano i seguenti divieti:
a) la posta alla beccaccia e al beccaccino, nonché cacciare a rastrello in più di tre persone;
b) la caccia da appostamento con richiami vivi;
c) la caccia nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle Zone di Addestramento Cani, nelle
Oasi di Protezione, nei parchi naturali, parchi e riserve regionali e in tutto quanto
contenuto nelle more dell’attuazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale del
Molise 2016/2021 approvato con delibera consiliare n° 359 del 29/11/2016 e
pubblicato sul BURM n° 46 del 16/12/2016;
d) la caccia alle allodole con l’uso di civette;
e) la caccia di tutte le specie di fauna non contemplate nel presente calendario.
Relativamente alla specie cinghiale (Sus scrofa) è vietata l’immissione, sull’intero
territorio regionale; è vietato, inoltre, qualsiasi ripopolamento e/o immissione di lepre
europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall’area dove è stata accertata la presenza di
Lepre Italica;
f) qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica ad eccezione di quella effettuata a
scopo di controllo;
g) la caccia su terreno in tutto o nella maggior parte coperto di neve. E’ comunque
consentita la caccia ai palmipedi e trampolieri ad esclusione della beccaccia, lungo i
corsi d’acqua perenni;
h) la caccia da appostamento, oltre il 22 gennaio, non può essere esercitata:
– a non meno di 150 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici;
– a non meno di 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente
idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli;
i) l’attività venatoria nelle aree boscate colpite da incendi come individuate ai sensi della
Legge n. 353/2000;
j) la caccia in forma diversa da quelle stabilite dall’articolo 12, comma 5, lett. c) della Legge
n. 157/92;
k) l’addestramento dei cani nelle apposite ZAC per coloro che non hanno provveduto a
farne specifica richiesta al Gestore previo versamento della relativa quota.
Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) oltre ai divieti sopra citati è vietato:
I. l’utilizzo di munizioni a pallini di piombo all’interno delle zone umide quali laghi, stagni,
paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio
di 150 metri dalle rive più esterne;
II. l’attività di addestramento cani da caccia prima del primo settembre e dopo la chiusura
della stagione venatoria;
III. la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
IV. abbattere esemplari appartenenti alla specie Moretta (Aythia fuligula);
V. l’attività venatoria negli specchi e corsi d’acqua anche parzialmente ghiacciati nelle ZPS
identificate con codice:
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• IT7222248 (Lago di Occhito)
• IT 7222265 (Torrente Toma)
• IT 7222267 (Località Fantina – Fiume Fortore)
• IT7228230 (Lago di Guardialfiera – Foce Fiume Biferno).
Nel Siti di Importanza Comunitaria (SIC), oltre ai divieti sopra citati, valgono le prescrizioni
previste dai Piani di Gestione approvati dall’Amministrazione regionale con delibera di
Giunta n. 772 del 31.12.2015.
11. SANZIONI
Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dalla Legge 11.02.1992 n. 157 e dalla L.R.
10.08.93 n. 19 e successive modificazioni e integrazioni.
12. REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO VENATORIO
a) L’attività venatoria nella Regione Molise può essere esercitata nei seguenti Ambiti
Territoriali di Caccia:
1. CAMPOBASSO comprendente i Comuni di:
Acquaviva Collecroce, Baranello, Boiano, Busso, Campobasso, Casalciprano,
Campochiaro, Castelbottaccio, Castelmauro, Castropignano, Civitacampomarano, Colle
d’Anchise, Duronia, Fossalto, Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Limosano, Lucito,
Lupara, Mafalda, Molise, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio,
Montemitro, Montenero di Bisaccia, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina,
Pietracupa, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, S. Biase, S. Felice del Molise, S. Giacomo
degli Schiavoni, S. Massimo, S. Polo Matese, S. Angelo Limosano, Spinete, Tavenna,
Torella del Sannio, Trivento, Vinchiaturo.
2. TERMOLI comprendente i Comuni di:
Bonefro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Castellino del
Biferno, Cercemaggiore, Cercepiccola, Colletorto, Ferrazzano, Gambatesa, Gildone, Ielsi,
Larino, Macchia Val Fortore, Matrice, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montelongo,
Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Pietracatella, Portocannone, Provvidenti,
Rotello, Riccia, Ripabottoni, S. Giovanni in Galdo, S. Giuliano del Sannio, S. Giuliano di
Puglia, S. Martino in Pensilis, S. Croce di Magliano, S. Elia a Pianisi, Sepino, Termoli,
Toro, Tufara, Ururi.
3. ISERNIA comprendente i Comuni di:
Acquaviva d’Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo del
Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castelpetroso,
Castelpizzuto, Castelverrino, Chiauci, Civitanova del Sannio, Conca Casale, Forlì del
Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d’Isernia, Macchiagodena,
Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro,
Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico,
Roccamandolfi, Roccasicura, S. Pietro Avellana, S. Agapito, S. Angelo del Pesco, S. Elena
Sannita, S. Maria del Molise, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro.
Nei Comuni di Castel S. Vincenzo, Cerro al Volturno, Filignano, Montenero Val
Cocchiara, Pizzone, Rocchetta a Volturno, Scapoli e su parte del territorio del Comune di
Colli al Volturno vigono le disposizioni previste per l’esercizio venatorio all’interno
dell’Area Contigua del PNALM.
b) Se nella corrente stagione venatoria saranno istituiti quagliodromi, Aziende Faunistico
Venatorie e Agri Turistico Venatorie, l’attività, l’accesso e i prelievi faunistici potranno
essere consentiti solo agli autorizzati con le modalità previste dai rispettivi regolamenti
della Regione Molise.
c) Per esercitare la caccia occorre essere muniti di apposito tesserino rilasciato dalla
regione di residenza e valido su tutto il territorio nazionale. Detto tesserino deve
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riportare negli appositi spazi il timbro dell’Amministrazione Regionale competente
comprovante l’autorizzazione all’esercizio venatorio negli A.T.C.
d) Ai cacciatori residenti nel Molise verrà rilasciato il tesserino con il relativo carniere.
e) Per il rilascio del tesserino dovrà essere esibito quanto segue:
– porto d’armi del richiedente valido, a norma di legge, per l’annata venatoria in corso;
– polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni
secondo i massimali stabiliti dalla legge;
– ricevuta del versamento della tassa di Concessione Governativa di Euro 173,16,
comprensiva dell’addizionale di Euro 5,16 di cui all’art. 24 — comma 10 — della Legge
157/92 da versare sul c/c postale n. 8003;
– ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di Euro 84,00 intestata
alla Tesoreria regionale – c/c postale n° 67971630 — cod. 00210.
f) Ai cacciatori residenti in regione che concedono giornate di propria competenza ad altri
cacciatori residenti fuori regione (c.d. Interscambio) non è consentita, per lo stesso
giorno, alcuna attività venatoria in nessun Ambito Territoriale di Caccia sul territorio
regionale.
g) In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 22 comma 11 — L.R. 19/1993 e
successive modificazioni e integrazioni che garantisce l’accesso a tutti gli Ambiti
Territoriali ai cacciatori residenti nel Molise e nel rispetto del comma 13 dello stesso
articolo, il numero dei cacciatori non residenti in regione da ammettere nei suddetti
A.T.C. sarà determinato e notificato dall’Assessorato regionale alla Caccia.
I posti da destinare ai cacciatori extra regionali per ciascun Ambito Territoriale di Caccia
saranno divisi in parti uguali fra tutte le regioni d’Italia ed assegnati ai rispettivi
cacciatori. Eventuali posti in più non utilizzati, possono essere ridistribuiti in parti
uguali alle altre Regioni.
h) Il tesserino è strettamente personale, nessun cacciatore potrà farne richiesta più di una
volta durante il corso della stessa annata venatoria. In caso di provata perdita
(dimostrabile attraverso la denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza) o deterioramento
del tesserino, potrà essere rilasciato un duplicato valido a tutti gli effetti di legge.
i) Il cacciatore è obbligato ad indicare, in modo indelebile, negli appositi spazi del
tesserino:
1. la giornata di caccia all’inizio della stessa, contrassegnando con una crocetta il
numero corrispondente all’A.T.C. in cui esercita l’attività;
2. Il cacciatore, inoltre, solo in caso di abbattimento ed immediatamente dopo lo stesso,
è obbligato ad annotare nell’apposito carniere allegato al tesserino venatorio, in modo
indelebile:
3. La giornata di caccia coincidente con quella indicata nel tesserino venatorio;
4. L’Ambito Territoriale di Caccia in cui si esercita l’attività venatoria;
5. I capi di selvaggina stanziale e migratoria, immediatamente dopo averli incarnierati e
in loco, annerendo con un Punto o con una X gli appositi spazi corrispondenti al
numero e alla specie prelevata.
j) Onde consentire all’Amministrazione regionale di rilevare i dati relativi ai capi abbattuti
e di adempiere al disposto del D.M. 6 novembre 2012, in deroga a quanto previsto
dall’art. 22, comma 6 della L.R. 10 agosto 1993, n. 19, è obbligatoria, da parte del
cacciatore, la restituzione del tesserino debitamente compilato, entro e non oltre il 31
marzo 2021. Per i cacciatori non residenti nella regione Molise è obbligatoria la consegna
della copia del tesserino rilasciato dalla propria regione o provincia di residenza, entro e
non oltre il 10 marzo di ogni anno, pena la non ammissibilità all’esercizio venatorio della
stagione successiva.
13
k) In caso di smarrimento del tesserino dopo la chiusura dell’attività venatoria, deve essere
effettuata apposita denuncia all’Autorità di Pubblica sicurezza.
l) Al fine di tutelare la propria e l’altrui incolumità, durante il periodo di apertura della
caccia al cinghiale, nelle giornate consentite è obbligatorio che tutti i cacciatori indossino
un capo di abbigliamento ad elevata visibilità, (gilet, casacca, pettorina, giaccone,
trisacca, cappello ecc.). Tale obbligo si estende a tutti coloro che, durante la stagione
venatoria al cinghiale in corso, si apprestano ad effettuare attività ludico-sportive e
ricreative (cercatori di funghi, cercatori di tartufi, ecc.) all’interno di aree ove sia
consentita l’attività venatoria.
m) E’ fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia
all’ISPRA (via Cà Fornacetta 9, Ozzano Emilia – Bologna) o al competente A.T.C. che ne
darà comunicazione all’Istituto nazionale. Alla comunicazione va allegato, altresì, l’anello
tolto all’uccello abbattuto.
13. DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Beccaccia
Entro il 31 marzo 2021, in concomitanza con la riconsegna del tesserino, i cacciatori che
hanno abbattuto beccacce dovranno consegnare, all’ATC in cui si è residenti o ammessi l’ala
destra (o la sinistra se rovinata la destra), degli esemplari prelevati. La lettura delle ali
consentirà di rilevare dei dati relativi alla classe di età e dovrà essere effettuata dagli A.T.C.
stessi anche con l’ausilio di enti e/o associazioni specializzate.
Nel periodo di svernamento e di migrazione primaverile, gli A.T.C. organizzano il
monitoraggio della specie beccaccia (Scolopax rusticola), secondo quanto stabilito nel
“Protocollo operativo per il monitoraggio della beccaccia nelle aree di svernamento mediante
cane da ferma” approvato con delibera di G.R. N.110 del 02.03.2015. Ciò consentirà non
solo di omogeneizzare le tecniche di censimento sul territorio della regione, ma di acquisire
elementi utili per la stesura del calendario venatorio.
Cinghiale
Come disposto dal Reg. CE n. 2075/2005 recepito con D.G.R. n. 56 del 28 gennaio 2008 e
novellato dal Reg. CE N.1375/2015, le carcasse dei suidi selvatici abbattuti, devono essere
sottoposti all’esame trichinoscopico da effettuarsi, a spese degli interessati, se ad iniziativa
privata, presso l’Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise. Al fine di
garantire una maggiore tutela della salute pubblica, si delegano le responsabilità agli
AA.TT.CC. di Campobasso, Isernia e Termoli, ai sensi della normativa vigente, ad
organizzare e regolamentare con propri atti, tutti gli aspetti sanitari legati agli esami
trichinoscopici ed allo smaltimento delle carcasse dei suidi selvatici abbattuti, attraverso
convenzioni con soggetti competenti pubblici e/o privati, regolarmente accreditati.
Le carcasse degli animali abbattuti, destinati agli stabilimenti di manipolazione e
trasformazione, verranno sottoposte in quella sede, ai controlli ispettivi previsti dal Reg. CE
854/2004 Cap. VIII – Selvaggina Selvatica.
L’obbligo, tra l’altro, era già stato sancito con Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 1860 del 21 novembre 1978, avente per oggetto “Obbligo dell’esame trichinoscopico dei
cinghiali, dei suini allevati allo stato brado e di animali non domestici di altre specie di cui è
consentita la cattura”.
Lepre
Si precisa che, per quanto riguarda i territori dei comuni dove è stata accertata la presenza
della Lepre Italica (Lepus corsicanus) che non ricadono all’interno di Istituti faunistici in cui
l’attività venatoria è vietata (ZAC, ZRC, Oasi, etc.), sarà consentita la caccia alla Lepre
comune (Lepus europaeus) nel periodo 17 ottobre 2020 – 28 novembre 2020.
In maniera particolare, nei territori dei comuni di Pozzilli e Filignano, in provincia di Isernia
e in quelli di Jelsi, Campochiaro e San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso, la
caccia alla Lepre comune sarà consentita dal 17 ottobre 2020 al 28 novembre 2020. Oltre
alla restrizione dei tempi di caccia, saranno poste in essere tutte le misure a salvaguardia
della lepre italica e, nel contempo, sarà vietato qualsiasi ripopolamento e/o immissione di
14
lepre europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall’area dove è stata accertata la presenza
di Lepre Italica.
14. DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente calendario, vigono le norme di cui
alla Legge 11/02/92 n. 157 e successive modificazioni, alla Legge regionale 10.08.93 n. 19 e
successive modificazioni e integrazioni e alla D.G.R. 889/2008 e alla D.G.R. 43/2014.
Avviso: PROROGA AL 31 MAGGIO 2020 DEGLI ADEMPIMENTI LEGATI AL SETTORE VENATORIO
Download delibera testo integrale della delibera
Delibera
REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE – VALORIZZAZIONE AMBIENTE E
RISORSE NATURALI – SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO N. 40 DEL 28-04-2020
OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 102 DEL 23 MARZO 2020 –
DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA PROROGA DI ADEMPIMENTI LEGATI AL SETTORE
VENATORIO. ULTERIORI PROVVEDIMENTI.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio
SECONDO DIPARTIMENTO
MASSIMO PILLARELLA
IL DIRETTORE
MASSIMO PILLARELLA
Campobasso, 28-04-2020
ATTO N. 40 DEL 28-04-2020 1/4
Il DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO
VISTE:
– la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015, in materia
di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n.10;
– la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei
Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
– la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018, con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo
dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n. 321
del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale
e della Direzione generale per la salute;
– la D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019, concernente il “Conferimento incarichi di Direzione dei
Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell’articolo 20,
commi 3, 4, 5, 6 e 7 e dell’articolo 21, comma 1, della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e
successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;
– la D.G.R. n. 51 del 05/02/2020 relativa a: “Incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale – D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Ulteriori provvedimenti”;
– la D.G.R. n. 74 del 21/02/2020 avente ad oggetto: “Incarichi di direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale – D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Esecuzione”;
PREMESSO che, con Deliberazione del 23 marzo 2020, n. 102, la Giunta Regionale ha provveduto alla
proroga di adempimenti legati al settore venatorio, in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM 8 marzo
2020, al DPCM 11 marzo 2020, al DL n. 18 del 17 marzo 2020, all’Ordinanza del Ministro della Salute di
concerto con il Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020, al DPCM 22 marzo 2020, alle Ordinanze del
Presidente della Regione Molise nn. 8 e 9 del 18 marzo 2020 e 10 del 21 marzo 2020, relative
all’emergenza epidemiologica COVID-19;
SPECIFICATO che la Giunta regionale ha provveduto:
– a prorogare al 30 aprile 2020 il termine, ex art. 21 comma 7 della LR n. 19/93 e ss.mm.ii., relativo
alla trasmissione, da parte degli AA.TT.CC., del rendiconto tecnico finanziario relativo all’esercizio
precedente, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti;
– a prorogare al 30 aprile 2020 il termine, ex art. 22, comma 6, primo capoverso della L.R. 19/93 e
ss.mm.ii., per la restituzione dei tesserini venatori al Servizio regionale competente;
– a prorogare al 30 aprile 2020 il termine, ex art. 21 comma 1 del Regolamento Regionale 8 giugno
1995, n. 1 – Regolamento per le aziende faunistico – venatorie senza scopo di lucro – così come
modificato dall’art. 2 comma 1 lettera a) del Regolamento Regionale n. 5 del 13 dicembre 2010 per il
pagamento del 50% della quota associativa;
– a prorogare al 30 aprile 2020 il termine, ex art. 4 comma 3 del Disciplinare contenente le linee guida
preliminari per l’esercizio della caccia al cinghiale nella Regione Molise, allegato alla Delibera di Giunta
n. 134 del 30.04.2019, come integrata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 09.08.2019, per la
riconsegna del registro di caccia agli AA.TT.CC competenti;
– a differire al 1° maggio 2020 il termine di cui al punto 2 della delibera di Giunta Regionale n. 90
dell’11 marzo 2020, relativo alla data di apertura del periodo di caccia di selezione al cinghiale;
CONSIDERATO che, con la stessa deliberazione del 23 marzo 2020, la Giunta Regionale ha autorizzato il
Direttore del Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per l’Agricoltura, Acquacoltura e
Pesca – Attività Venatoria della Regione Molise ad adottare ulteriori provvedimenti di modifica dei termini di
proroga sopra indicati, in coerenza con eventuali successive disposizioni in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID – 19;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, le cui disposizioni di limitazione
degli spostamenti della popolazione e dell’organizzazione delle attività lavorative ed imprenditoriali sono in
linea con quelle già contenute nei DPCM sopra richiamati e mantengono la loro efficacia fino al 3 maggio
2020, continuando ad impedire, di fatto, la possibilità di garantire, nei termini indicati, le attività oggetto di
proroga e differimento con il provvedimento di Giunta regionale n. 102/2020;
ATTO N. 40 DEL 28-04-2020 2/4
VISTO l’ulteriore DPCM del 26 aprile 2020 relativo alle misure di contenimento dell’epidemia in corso che,
pur avviando la fase di ripresa delle normali attività lavorative e di mobilità, proroga ulteriormente alcune
misure di limitazione relative agli spostamenti dei cittadini, non consentendo una piena riattivazione della
attività oggetto di proroga/differimento;
VISTE le ulteriori Ordinanze regionali n. 12 del 26 marzo 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 del 3 aprile
2020, n. 16 del 3 aprile 2020, n. 17 del 4 aprile 2020, n. 18 del 4 aprile 2020, n. 19 del 7 aprile 2020 di
limitazione della mobilità, in relazione ai cluster accertati nei Comuni di Cercemaggiore, Montenero di
Bisaccia, Riccia, Termoli, Pozzilli, Venafro e Agnone;
RITENUTO, pertanto, di dover intervenire con un ulteriore provvedimento di proroga/differimento,
commisurato e coerente con lo stato delle limitazioni previste dai provvedimenti normativi nazionali e
regionali in essere, anche in veste di Direttore del Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche
Europee per l’Agricoltura, Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria della Regione Molise;
DETERMINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. di prorogare al 31 maggio 2020 i termini indicati ai punti 1), 2), 3) e 4) della deliberazione della Giunta
Regionale del Molise n. 102, del 23 marzo 2020, riferiti rispettivamente a:
– ex art. 21 comma 7 della LR n. 19/93 e ss.mm.ii., relativo alla trasmissione, da parte degli
AA.TT.CC., del rendiconto tecnico finanziario relativo all’esercizio precedente, corredato dalla
relazione del Collegio dei revisori dei conti;
– ex art. 22, comma 6, primo capoverso della L.R. 19/93 e ss.mm.ii., per la restituzione dei tesserini
venatori al Servizio regionale competente;
– ex art. 21 comma 1 del Regolamento Regionale 8 giugno 1995, n. 1 – Regolamento per le aziende
faunistico – venatorie senza scopo di lucro – così come modificato dall’art. 2 comma 1 lettera a) del
Regolamento Regionale n. 5 del 13 dicembre 2010 per il pagamento del 50% della quota
associativa;
– ex art. 4 comma 3 del Disciplinare contenente le linee guida preliminari per l’esercizio della caccia
al cinghiale nella Regione Molise, allegato alla Delibera di Giunta n. 134 del 30.04.2019, come
integrata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 09.08.2019, per la riconsegna del registro di
caccia agli AA.TT.CC competenti;
2. di differire al 1 giugno 2020 il termine di cui al punto 5 della deliberazione della Giunta Regionale
del Molise n. 102, del 23 marzo 2020, relativo alla data di apertura del periodo di caccia di selezione al
cinghiale, inizialmente fissato dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 90 dell’11 marzo 2020;
3. di provvedere alla notifica del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale,
all’Assessorato competente, al Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per
l’Agricoltura, Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria della Regione Molise, agli ATC, affinché ne sia
data la più ampia diffusione, alle Aziende faunistico-venatorie, alle province e ai gruppi provinciali dei
Carabinieri Forestale;
4. di riservarsi ulteriori provvedimenti di proroga/differimento commisurati e coerenti con lo stato delle
limitazioni previste dai provvedimenti normativi nazionali e regionali in essere nel periodo indicato
laddove ne insorgessero le ragioni;
5. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97;
6. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto ricade
nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise
approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;
7. di assoggettare il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul Burm per oggetto, sul sito
web regionale e nell’albo Pretorio on-line della Regione Molise;
ATTO N. 40 DEL 28-04-2020 3/4
8. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei
diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.
IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO
MASSIMO PILLARELLA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
Avviso : DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA PROROGA DI ADEMPIMENTI LEGATI AL SETTORE VENATORIO
Download delibera testo integrale della delibera
REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Modello B
(Atto d’iniziativa delle Strutture dirigenziali che non ha oneri finanziari)
Seduta del 23-03-2020
DELIBERAZIONE N. 102
OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA PROROGA DI ADEMPIMENTI LEGATI AL SETTORE VENATORIO IN
ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DPCM 8 MARZO 2020, AL DPCM 11 MARZO 2020, AL DL 18 DEL 17
MARZO 2020, ALL’ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’INTERNO DEL 22
MARZO 2020, AL DPCM 22 MARZO 2020, ALLE ORDINANZE
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE NN. 8 E 9 DEL 18 MARZO 2020 E 10 DEL
21 MARZO 2020.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno ventitre del mese di Marzo dell’anno duemilaventi nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei
Signori:
N. Cognome e Nome Carica
Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE
Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE
Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE
Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE
Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE
Presente
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO
SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 133 inoltrata dal SECONDO DIPARTIMENTO;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del
documento istruttorio, espresso dal Direttore del SECONDO DIPARTIMENTO – MASSIMO PILLARELLA, e
della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del II DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione
con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e
della proposta all’ASSESSORE CAVALIERE NICOLA d’invio del presente atto all’esame della Giunta
regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la
normativa
DGR N. 102 DEL 23-03-2020
1/7
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
1. di prorogare al 30 aprile 2020, in via eccezionale ed in attuazione delle disposizioni di cui
al DPCM 8 marzo 2020, al DPCM 11 marzo 2020, al DL n. 18 del 17 marzo 2020, all’Ordinanza del
Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020, al DPCM 22
marzo 2020, alle Ordinanze del Presidente della Regione Molise nn. 8 e 9 del 18 marzo 2020 e 10 del
21 marzo 2020, il termine ex art. 21 comma 7 della LR n. 19/93 e ss.mm.ii., relativo alla
trasmissione, da parte degli AA.TT.CC., del rendiconto tecnico finanziario relativo all’esercizio
precedente, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti;
2. di prorogare al 30 aprile 2020, in via eccezionale ed in attuazione delle disposizioni di cui
al DPCM 8 marzo 2020, al DPCM 11 marzo 2020, al DL n. 18 del 17 marzo 2020, all’Ordinanza del
Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020, al DPCM 22
marzo 2020, alle Ordinanze del Presidente della Regione Molise nn. 8 e 9 del 18 marzo 2020 e 10 del
21 marzo 2020, il termine ex art. 22, comma 6, primo capoverso della L.R. 19/93 e ss.mm.ii., per
la restituzione dei tesserini venatori al Servizio regionale competente;
3. di prorogare al 30 aprile 2020, in via eccezionale ed in attuazione delle disposizioni di cui
al DPCM 8 marzo 2020, al DPCM 11 marzo 2020, al DL n. 18 del 17 marzo 2020, all’Ordinanza del
Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020, al DPCM 22
marzo 2020, alle Ordinanze del Presidente della Regione Molise nn. 8 e 9 del 18 marzo 2020 e 10 del
21 marzo 2020, il termine ex art. 21 comma 1 del Regolamento Regionale 8 giugno 1995, n. 1 –
Regolamento per le aziende faunistico – venatorie senza scopo di lucro – così come modificato
dall’art. 2 comma 1 lettera
a) del Regolamento Regionale n. 5 del 13 dicembre 2010, per il pagamento del 50% della quota
associativa;
4. di prorogare al 30 aprile 2020, in via eccezionale ed in attuazione delle disposizioni di cui
al DPCM 8 marzo 2020, al DPCM 11 marzo 2020, al DL n. 18 del 17 marzo 2020, all’Ordinanza del
Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020, al DPCM 22
marzo 2020, alle Ordinanze del Presidente della Regione Molise nn. 8 e 9 del 18 marzo 2020 e 10 del
21 marzo 2020, il termine ex art. 4 comma 3 del Disciplinare contenente le linee guida preliminari
per l’esercizio della caccia al cinghiale nella Regione Molise, allegato alla Delibera di Giunta n.
134 del 30.04.2019, come integrata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 09.08.2019, per la
riconsegna del registro di caccia agli AA.TT.CC competenti;
5. di differire al 1° maggio 2020, in via eccezionale ed in attuazione delle disposizioni di cui
al DPCM 8 marzo 2020, al DPCM 11 marzo 2020, al DL n. 18 del 17 marzo 2020, all’Ordinanza del
Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020, al DPCM 22
marzo 2020, alle Ordinanze del Presidente della Regione Molise nn. 8 e 9 del 18 marzo 2020 e 10 del
21 marzo 2020, il termine di cui al punto 2 della delibera di Giunta Regionale n. 90 dell’11 marzo
2020, relativo alla data di apertura del periodo di caccia di selezione al cinghiale;
6. di autorizzare sin da ora il direttore del Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche
Europee per l’Agricoltura, Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria della regione Molise ad
adottare ulteriori provvedimenti di modifica dei termini indicati, in coerenza con eventuali
successive disposizioni, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da
COVID – 19;
7. di dare mandato al Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per l’Agricoltura,
Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria, per l’adozione di tutti gli atti consequenziali relativi
alla pubblicazione, alla diffusione e all’applicazione del presente provvedimento, ivi comprese le
notifiche specifiche agli AA.TT.CC., alle aziende faunistico-venatorie, alle due Province ed ai
Gruppi dei Carabinieri Forestale;
8. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato
dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
9. di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto ricade
nella
DGR N. 102 DEL 23-03-2020
2/7
fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;
10. di pubblicare il presente atto sul sito web, sul Burm nonché nell’Albo Pretorio on line della
Regione Molise;
11. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e
dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per
quanto applicabili.
DGR N. 102 DEL 23-03-2020
3/7
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Visti:
Oggetto: Determinazioni in ordine alla proroga di adempimenti legati al settore venatorio in
attuazione delle disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020, al DPCM 11 marzo 2020, al DL 18 del 17
marzo 2020, all’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22
marzo 2020, al DPCM 22 marzo 2020, alle Ordinanze del Presidente della Regione Molise nn. 8 e 9 del
18 marzo 2020 e 10 del 21 marzo 2020.
– la legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 «Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio» e ss.mm.ii. ed, in particolare gli artt. 21, comma 7 che
prevede la trasmissione, da parte degli AA.TT.CC., del rendiconto tecnico finanziario relativo
all’esercizio precedente, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, entro il
31 marzo di ogni anno e 22, comma 6 che prevede che i tesserini venatori vadano restituiti al
Servizio Regionale competente,
entro il 31 marzo di ogni anno;
– il Regolamento Regionale 8 giugno 1995, n. 1 «Regolamento per le aziende faunistico – venatorie
senza scopo di lucro» e ss.mm.ii. ed, in particolare, l’art. 21, comma 1, che prevede il pagamento
del 50% della quota associativa entro il 31 marzo;
– il Disciplinare contenente le linee guida preliminari per l’esercizio della caccia al cinghiale
nella Regione Molise, allegato alla Delibera di Giunta n. 13 4 del 30.04.2019, come integrata dalla
Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 09.08.2019 ed, in particolare, l’art. 4, comma 3 che
prevede la riconsegna del registro di caccia agli AA.TT.CC competenti entro il 31 marzo;
– la delibera di Giunta Regionale n. 90 dell’11 marzo 2020, ed in particolare il punto 2 relativo
alla data di apertura del periodo di caccia di selezione al cinghiale, fissata al 1° aprile;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2020 ad oggetto «Misure
urgenti di contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma,
Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio
Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia» e in particolare l’art 1, comma 1 lett. a) che prevede
che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione
Lombardia e in altre province,
siano adottate specifiche misure, quali «evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata
e in uscita dai territori interessati e all’interno del territorio stesso», salvo per gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, per quanto
applicabile ai provvedimenti successivi che ricomprendono la Regione Molise;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2020 ad oggetto «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale» e in particolare l’art 1;
– il DL n. 18 del 17 marzo 2020 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19» ed in particolare l’art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed
effetti degli atti amministrativi in scadenza), per quanto applicabile;
– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 marzo 2020 ad oggetto « Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale» e in particolare l’art 1;
– l’Ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli Interni, in data 22
marzo 2020, ad oggetto «Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero
territorio nazionale», ed in particolare l’art. 1;
– l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise, n. 8 del 18 marzo 2020 ad oggetto
«Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene
e sanità pubblica. Disposizioni relative al comune di Montenero di Bisaccia» ed, in particolare,
l’art. 1;
– l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 9 del 18 marzo 2020 ad oggetto
«Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità
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pubblica. Disposizioni relative al comune di Riccia» ed, in particolare, l’art. 1.
– l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise, n. 10 del 18 marzo 2020 ad oggetto
«Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene
e sanità pubblica. Disposizioni relative al territorio dei comuni di Pozzilli e Venafro» ed, in
particolare, l’art. 1;
DATO ATTO che con una serie di provvedimenti successivi, deliberativi e dirigenziali, l’attività di
front office degli uffici regionali è stata ridotta al minimo essenziale, in attuazione dei
provvedimenti nazionali e regionali citati in premessa;
PRESO ATTO, inoltre, delle richieste avanzate da alcune Associazioni Venatorie regionali, da
aziende faunistico-venatorie, da AA.TT.CC., agli atti del Dipartimento, di posticipare la data di
alcuni adempimenti, tutti coincidenti sostanzialmente con la data del 31 marzo 2020, quali la
trasmissione dei rendiconti tecnici degli AA.TT.CC., la restituzione dei tesserini venatori, il
pagamento del 50% della quota associativa delle aziende faunistico-venatorie, la riconsegna del
registro di caccia al cinghiale, l’apertura il periodo di caccia di selezione al cinghiale, a causa
dello stato emergenziale determinato dalla diffusione del virus COVID 19 e di tutte le limitazioni
ad esso connesse;
CONSIDERATO che la trasmissione di documentazione e le attività previste:
– comportano lo spostamento di persone all’interno del territorio regionale, condizione
assolutamente non compatibile con lo stato attuale di emergenza epidemiologica da covid-19 non
sussistendo ragioni straordinarie di giustificazione alla mobilità, peraltro al momento interdetta
anche tra comuni diversi;
– avviene attraverso o presso gli sportelli regionali adibiti a front office, della cui attività
“in presenza” è stata progressivamente disposta la sospensione;
RITENUTO pertanto, in via straordinaria ed assolutamente eccezionale, in considerazione
dell’interesse pubblico prevalente, in questa situazione contingente di criticità emergenziale
legata al COVID-19 di prorogare/differire al 30 aprile 2020 i termini previsti dalla diverse
situazioni rappresentate in premessa, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto dai DPCM
ed Ordinanze ministeriali vigenti, dal DL n. 18 del 17 marzo 2020 e dalla Ordinanze regionali in
materia di spostamenti delle persone e nella considerazione che la loro attivazione non determina
impatti sostanziali, economici o di danni a terzi, nello scenario regionale;
VALUTATO altresì, opportuno determinare che il Direttore del Servizio Coordinamento e Gestione
delle Politiche Europee per l’Agricoltura, Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria della regione
Molise possa adottare ulteriori provvedimenti di modifica del termine del 30 aprile 2020, in
coerenza con eventuali successive disposizioni , della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei
Ministri ed Ordinanze del Presidente della regione Molise, in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologia da COVID– 19;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
1. di prorogare al 30 aprile 2020, in via eccezionale ed in attuazione delle disposizioni di cui al
DPCM 8 marzo 2020, al DPCM 11 marzo 2020, al DL n. 18 del 17 marzo 2020, all’Ordinanza del Ministro
della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020, al DPCM 22 marzo 2020,
alle Ordinanze del Presidente della Regione Molise nn. 8 e 9 del 18 marzo 2020 e 10 del 21 marzo
2020, il termine ex art. 21 comma 7 della LR n. 19/93 e ss.mm.ii., relativo alla trasmissione, da
parte degli AA.TT.CC., del rendiconto tecnico finanziario relativo all’esercizio precedente,
corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti;
2. di prorogare al 30 aprile 2020, in via eccezionale ed in attuazione delle disposizioni di cui al
DPCM 8 marzo 2020, al DPCM 11 marzo 2020, al DL n. 18 del 17 marzo 2020, all’Ordinanza del Ministro
della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020, al DPCM 22 marzo 2020,
alle Ordinanze del Presidente della Regione Molise nn. 8 e 9 del 18 marzo 2020 e 10 del 21 marzo
2020, il termine ex art. 22, comma 6, primo capoverso della L.R. 19/93 e ss.mm.ii., per la
restituzione dei tesserini venatori al Servizio regionale competente;
3. di prorogare al 30 aprile 2020, in via eccezionale ed in attuazione delle disposizioni di cui al
DPCM 8 marzo 2020, al DPCM 11 marzo 2020, al DL n. 18 del 17 marzo 2020, all’Ordinanza del Ministro
della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020, al DPCM 22 marzo 2020,
alle Ordinanze del Presidente della Regione Molise nn. 8 e 9 del 18 marzo 2020 e 10 del 21
marzo 2020, il termine ex art. 21 comma 1 del Regolamento Regionale 8 giugno 1995, n. 1 –
Regolamento per le aziende faunistico – venatorie senza scopo di lucro – così come modificato
dall’art. 2 comma 1 lettera a) del Regolamento Regionale n. 5 del 13 dicembre 2010 per il pagamento
del 50% della quota associativa;
4. di prorogare al 30 aprile 2020, in via eccezionale ed in attuazione delle disposizioni di cui al
DPCM 8 marzo 2020, al DPCM 11 marzo 2020, al DL n. 18 del 17 marzo 2020, all’Ordinanza del Ministro
della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020, al DPCM 22 marzo
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2020, alle Ordinanze del Presidente della Regione Molise nn. 8 e 9 del 18 marzo 2020 e 10 del 21
marzo 2020, il termine ex art. 4 comma 3 del Disciplinare contenente le linee guida preliminari per
l’esercizio della caccia al cinghiale nella Regione Molise, allegato alla Delibera di Giunta n. 134
del 30.04.2019, come integrata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 09.08.2019, per la
riconsegna del registro di caccia agli AA.TT.CC competenti;
5. di differire al 1° maggio 2020, in via eccezionale ed in attuazione delle disposizioni di cui
al DPCM 8 marzo 2020, al DPCM 11 marzo 2020, al DL n. 18 del 17 marzo 2020, all’Ordinanza del
Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020, al DPCM 22 marzo
2020, alle Ordinanze del Presidente della Regione Molise nn. 8 e 9 del 18 marzo 2020 e 10 del 21
marzo 2020, il termine di cui al punto 2 della delibera di Giunta Regionale n. 90 dell’11 marzo
2020, relativo alla data di apertura del periodo di caccia di selezione al cinghiale;
6. di autorizzare sin da ora il Direttore del Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche
Europee per l’Agricoltura, Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria della regione Molise ad
adottare ulteriori provvedimenti di modifica dei termini indicati, in coerenza con eventuali
successive disposizioni, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da
COVID – 19;
7. di dare mandato al Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per l’Agricoltura,
Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria per l’adozione di tutti gli atti consequenziali relativi
alla pubblicazione, alla diffusione e all’applicazione del presente provvedimento, ivi comprese le
notifiche specifiche agli AA.TT.CC., alle aziende faunistico-venatorie, alle due Province ed ai
Gruppi dei Carabinieri Forestale;
8. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato
dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
9. di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto ricade
nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;
10. di pubblicare il presente atto sul sito web, sul Burm nonché nell’Albo Pretorio on line della
Regione Molise;
11. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e
dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio MASSIMO PILLARELLA
SECONDO DIPARTIMENTO
Il Direttore MASSIMO PILLARELLA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005,
82
DGR N. 102 DEL 23-03-2020
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Avviso Covid-19, chiusura uffici
A seguito delle prescrizioni di cui al DPCM del 22/03/2020, l’A.T.C. 3 di Isernia, in via cautelativa, comunica che l’ufficio rimarrà chiuso fino a nuove disposizioni.
MODALITA’ ALTERNATIVE DI CONSEGNA DOCUMENTAZIONE – TESSERINI VENATORI, RESIDENTI
Regione Molise
II Dipartimento
“Risorse finanziarie – Valorizzazione Ambiente e Risorse Naturali Sistema Regionale e Autonomie
Locali”
Servizio “Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per l’Agricoltura, Acquacoltura e Pesca
– Attività Venatoria”
Via Giambattista Vico, 4 – 86100 Campobasso tel. 0874/4291
AVVISO ALL’UTENZA
MODALITA’ ALTERNATIVE DI CONSEGNA DOCUMENTAZIONE
ANCHE PER LIMITARE L’ACCESSO DEL PUBBLICO AGLI UFFICI REGIONALI
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 3;
VISTO il DPCM dell’8 marzo 2020;
VISTA l’ordinanza n. 3 dell’8 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale del Molise; VISTO il
DPCM del 9 marzo 2020;
VISTO il DPCM dell’11 marzo 2020;
RAVVISATA la necessità di adottare misure precauzionali per contenere il più possibile il
diffondersi del virus Covid-19;
VISTO il calendario venatorio per la stagione 2019/20, approvato con DGR n. 324/19;
VISTA la necessità di dover restituire al Servizio regionale competente il tesserino di caccia;
Al fine di evitare una significativo aggravio di mobilità in regione, favorendo modalità di
restituzione attraverso procedure altrettanto valide e semplificate, alternative a quella
esclusivamente fisica;
SI AUTORIZZA L’UTENZA
ad utilizzare il più possibile i sistemi di accesso telematico all’Ente (PEC e contatti telefonici)
e riconsegnare il tesserino venatorio 2019/20 prioritariamente mediante la seguente posta
elettronica certificata: regionemolise@cert.regione.molise.it all’attenzione dell’Ufficio
competente o anche attraverso sistemi di posta e spedizione ordinari.
Si richiede alle associazioni di categoria ed agli Ambiti regionali di diffondere questa
opportunità e di aiutare i vari iscritti ad utilizzare il sistema alternativo concesso.
Contatti telefonici: 0874/403235 – 0874/403238 – 0865/ 447240 – 0865/ 447238 – 0865/447229.
IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO
Ing. Massimo Pillarella
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82 del 7.3.2005, art.
24
II DIPARTIMENTO – Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per l’Agricoltura,
Acquacoltura e Pesca – Attività Venatorie – ufficio contenzioso – Via G. Vico, 4 – 86100 Campobasso
Tel. 0874-4291 –
Pec: regionemolise@cert.regione.molise.it
PROROGA ISCRIZIONE CORSI DI ABILITAZIONE AL PRELIEVO DI SELEZIONE DEL CINGHIALE – 2020
CORSO DI ABILITAZIONE AL PRELIEVO DI SELEZIONE DEL CINGHIALE
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione al corso di abilitazione al prelievo di selezione del cinghiale è stato prorogato al 30 marzo 2020.
Le domande dovranno essere presentate presso la segreteria dell’ ATC3 Is o trasmesse a mezzo mail pec al seguente indirzzo: atc3@pec.it correttamente compilate con l’ allegata l’attestazione del versamento della quota di iscrizione, copia del porto d’armi in corso di validità ed i reltivi titoli richiesti nel modulo di domanda.
Cliccare il link per stampare
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disciplinare_operativo_ultimo.docx-1 DELIBERA-550-DEL-10.12.2018
Domanda d’ Iscrizione all’Albo dei Cacciatori di Selezione al Cinghiale anno 2020
Per l’iscrizione all’Albo dei Cacciatori di Selezione al Cinghiale della Regione Molise per l’anno 2020 è necessario compilare il modello di domanda predisposto, medianteil link sottostante ed inoltrarlo debitamente compilato presso la segreteria dell’ATC per gli adempimenti successivi.
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