Month: Agosto 2016

Calendario e regolamento per la stagione venatoria 2016-2017

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REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA

AREA SECONDA

PROGRAMMAZIONE REGIONALE, COORDINAMENTO DELLE POLITICHE  DI SVILUPPO TERRITORIALE

SERVIZIO “COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE

EUROPEE PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA

ATTIVITA’ VENATORIA

 

 

CALENDARIO E REGOLAMENTO VENATORIO 2016 – 2017

 

i n d i c e

  1. ATTIVITA’ VENATORIA………………………………………………………………………………………………………….. 3
  2. ANNATA VENATORIA…………………………………………………………………………………………………….. 3
  3. SPECIE CACCIABILI E PERIODI……………………………………………………………………………………………….. 3
  4. AREA CONTIGUA DEL PARCO NAZIONALE. ULTERIORI INDICAZIONI…………………………… 7
  5. GIORNATE DI CACCIA……………………………………………………………………………………….. 8
  6. USO DEI CANI………………………………………………………………………………………………………………… 8
  7. ADDESTRAMENTO CANI………………………………………………………………………………………………….. 8
  8. GARE E PROVE CINOFILE…………………………………………………………………………………………………. 9
  9. DIVIETI……………………………………………………………………………………………………………………….. 9
  10. SANZIONI………………………………………………………………………………………………………………………. 10
  11. REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO VENATORIO……………………………………………………………… 10
  12. DISPOSIZIONI PARTICOLARI………………………………………………………………………………………. 12

 

  1. DISPOSIZIONI FINALI………………………………………………………………………………………..13

1.                ATTIVITA’ VENATORIA

L’attività venatoria nella Regione Molise è esercitata negli appositi Ambiti Territoriali di Caccia nelle forme indicate dall’articolo 12, comma 5, lett. c) della Legge 157/92, ed è disciplinata dal presente calendario ed annesso regolamento, nel rispetto della Legge Quadro 157/92 e successive modificazioni, della L.R. 19/93 e successive modificazioni, delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e 2009/147/CEE.

L’attività venatoria nell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante molisano, è disciplinata dal Regolamento approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 802 del 29.07.2008.

L’attività venatoria oltre che dal presente Calendario e Regolamento è disciplinata:

o nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) dalla Delibera di Giunta regionale n. 889/2008; o nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) dalla Delibera di Giunta regionale n. 772/2015.

2.                ANNATA VENATORIA

L’annata venatoria ha inizio il 18 settembre 2016 e termina il 30 gennaio 2017.

Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale) identificate con codice IT7222287 (La Gallinola – Monte Miletto – Monti del Matese), IT7222248 (Lago di Occhito), IT7222265 (Torrente Tona), IT7222267 (Località Fantina – Fiume Fortore), IT7228230 (Lago di Guardialfiera – Foce Fiume Biferno) e IT7120132 (Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise – PNALM), anche se ricadenti all’interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, l’attività venatoria non può avere inizio prima del primo ottobre, con l’eccezione della caccia agli ungulati.

In tutte le ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se ricadenti all’interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, nel mese di gennaio l’attività venatoria è consentita solo nelle giornate di mercoledì e domenica.

I cacciatori non residenti nella Regione Molise possono esercitare la caccia dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016, con prelievo venatorio solo nelle giornate di caccia coincidenti con quelle stabilite dalla regione di residenza.

La limitazione temporale di cui sopra, relativa ai cacciatori non residenti, non si applica per l’attività venatoria svolta nelle Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie.

3.                SPECIE CACCIABILI E PERIODI

  1. UCCELLI NON MIGRATORI
  • Cornacchia grigia (Corvus corone cornix), Ghiandaia (Garrulus glandarius), Gazza (Pica pica).

Consentirne il prelievo venatorio:

  1. in pre-apertura nelle giornate di 1, 3, 4, 7, 10, 11, 14 settembre 2016 da appostamento temporaneo senza l’ausilio del cane, con l’obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia; b) dal 1 ottobre 2016 al 19 gennaio 2017;
  2. c) l’apertura anticipata per le specie di cui sopra non è consentita nelle ZPS e nell’Area Contigua del PNALM, versante molisano.

La caccia da appostamento potrà essere esercitata a non meno di 150 metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici.

Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.

  • Fagiano (Phasianus colchicus) Consentirne il prelievo venatorio:
    1. dal 18 settembre al 30 novembre.
    2. UCCELLI ACQUATICI
  • Alzavola (Anas crecca), Canapiglia (Anas strepara), Codone (Anas acuta), Folaga (Fulica atra), Fischione (Anas penelope), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Marzaiola (Anas querquedula), Mestolone (Anas clypeata), Moriglione (Aythys ferina), Pavoncella (Vanellus vanellus), Porciglione (Rallus aquaticus).

Consentirne il prelievo venatorio:

  1. dal 1 ottobre al 19 gennaio 2017.

È vietata la caccia su terreno in tutto o nella maggior parte coperto di neve, ad eccezione per la caccia ai palmipedi e trampolieri lungo i corsi d’acqua perenni e fino ad una distanza inferiore a metri 100 dalle loro rive e/o argini.

Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è vietato l’utilizzo di munizioni a pallini di piombo all’interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

  1. dal 1 ottobre al 30 gennaio 2017 Beccaccino (Gallinago gallinago), Frullino (Lynnocryptes minimus) e Germano reale (Anas platyhynchos).
  2. UCCELLI MIGRATORI TERRESTRI
  • Quaglia (Coturnix coturnix) Consentirne il prelievo venatorio:
    1. dal 18 settembre al 31 ottobre 2016.
  • Tortora (Streptopelia turtur) Consentirne il prelievo venatorio:
    1. in pre-apertura nelle giornate del 1, 4 e 7 settembre in appostamento e senza l’ausilio del cane con l’obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia;
    2. dal 18 settembre al 31 ottobre 2016.

La caccia da appostamento potrà essere esercitata a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici. Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.

  • Colombaccio (Columba palumbus)

Consentirne il prelievo venatorio:

  1. dal 18 settembre al 31 dicembre 2016;
  2. dal 1 gennaio al 30 gennaio 2017 in appostamento senza l’ausilio del cane, con l’obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia; con la specificazione che nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) il prelievo è consentito soltanto nelle giornate di mercoledì e domenica.

La caccia da appostamento potrà essere esercitata a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici.

Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.

  • Allodola (Alauda arvensis) Consentirne il prelievo venatorio:
    1. dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016.
  • Merlo (Turdus merula)

Consentirne il prelievo venatorio:

  1. in pre-apertura, esclusivamente da appostamento delle giornate del 7, 10 e 11 settembre, senza l’ausilio del cane, con l’obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia;
  2. dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016.

La caccia da appostamento potrà essere esercitata a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici.

Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.

  • Beccaccia (Scolopax rusticola) Consentirne il prelievo venatorio:
    1. dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 3 capi;
    2. dal 1 gennaio al 19 gennaio 2017, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 2 capi;
    3. dal 21 gennaio al 30 gennaio 2017, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 1 capo.

Il prelievo massimo stagionale non potrà superare il limite di n. 20 capi.

Disposizioni particolari per la specie

Entro il 31 marzo 2017, in concomitanza con la riconsegna del tesserino, i cacciatori che hanno abbattuto beccacce dovranno riconsegnare, all’ATC in cui si è residenti o ammessi l’ala destra (o la sinistra se rovinata la destra), degli esemplari prelevati. La lettura delle ali consentirà di rilevare dei dati relativi alla classe di età e dovrà essere effettuata dagli ATC stessi anche con l’ausilio di enti e/o associazioni specializzate.

Nel periodo di svernamento e di migrazione primaverile prenuziale, gli ATC organizzano il monitoraggio della specie beccaccia (Scolopax rusticola), secondo quanto stabilito nel “Protocollo operativo per il monitoraggio della beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma” approvato con delibera di G.R. N.110 del 02.03.2015. Ciò consentirà non solo di omogeneizzare le tecniche di censimento sul territorio della regione ma di acquisire elementi utili per la stesura del calendario venatorio.

  • Cesena (Turdus palaris), Tordo bottaccio (Turdus philomelos), Tordo sassello (Turdus iliacus.

Consentirne il prelievo venatorio:

  1. dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016;
  2. dal 1 gennaio al 19 gennaio 2017.
  3. MAMMIFERI
  • Lepre (Lepus europaeus) Consentirne il prelievo venatorio:
    1. dal 18 settembre al 18 dicembre 2016;
    2. dal 15 ottobre al 30 novembre 2016, nei territori dove è stata accertata la presenza della Lepre Italica (Lepus corsicanus) che non ricadono all’interno di Istituti faunistici in cui l’attività venatoria è vietata (ZAC, ZRC, Oasi, etc.), in particolare dei comuni di Pozzilli e Filignano in provincia di Isernia, e in quelli di Jelsi, Campochiaro e San Giuliano del Sannio in provincia di Campobasso.

Oltre alla restrizione dei tempi di caccia, saranno poste in essere tutte le misure a salvaguardia della lepre italica e, nel contempo, sarà vietato qualsiasi ripopolamento e/o immissione di lepre europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall’area dove è stata accertata la presenza di Lepre Italica.

Nell’Area Contigua del PNALM, versante molisano, la caccia alla lepre potrà essere esercitata con l’utilizzo massimo di due cani per equipaggio; i cani devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dalle ATC, indicando nome del cane, razza, sesso e numero del microchip. Sono consentiti l’utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate con diametro non superiore allo 0 (3,9 mm).

  • Cinghiale (Sus scrofa)

Consentirne il prelievo venatorio:

  1. dal 1 novembre al 30 gennaio 2017;
  2. all’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo e Molise, la caccia al cinghiale potrà essere esercitata:
  • in forma collettiva mediante la tecnica della “girata” con squadre formate da 6-10 unità con unico cane che ha funzione anche di “limiere”,
  • in forma individuale da appostamento e/o alla “cerca” con carabina munita di ottica di puntamento e senza l’ausilio dei cani.

La caccia al cinghiale è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.

All’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise la caccia al cinghiale è consentita secondo le modalità di cui al Regolamento allegato alla D.G.R. n. 802/2008 e nelle giornate stabilite al precedente punto.

Per la caccia agli ungulati (cinghiale), fermo restando i divieti di cui alle prescrizioni territoriali consultabili al paragrafo 10 “Divieti”, è tollerato l’uso di munizioni contenenti piombo, a condizione che si utilizzino cartucce a palla singola.

E’ fatto obbligo di vaccinazione per tutti i cani impiegati nell’attività venatoria contro le principali malattie trasmissibili all’orso (o utilizzazione esclusiva di cani vaccinati), così come disposto dall’allegato “Azione A2” alla DGR n. 43/2014.

Allo scopo di tutelare la propria e l’altrui incolumità, durante il periodo di apertura della caccia al cinghiale, nelle giornate consentite, in tutti gli AA.TT.CC. (1 novembre al 30 gennaio 2017), è obbligatorio che tutti i cacciatori indossino un capo di abbigliamento ad elevata visibilità che copra completamente il busto (gilet, casacca, pettorina, giacconi, ecc.). Tale obbligo si estende a tutti coloro che, durante la stagione venatoria al cinghiale in corso, si apprestano ad effettuare attività ludico-sportive e ricreative (cercatori di funghi, cercatori di tartufi, ecc.) all’interno di aree ove sia consentita l’attività venatoria.

Come disposto dal Reg. CE n. 2075/2005 recepito con D.G.R. n. 56 del 28 gennaio 2008 e novellato dal Reg. CE n.1375/2015, le carcasse dei suidi selvatici abbattuti, devono essere sottoposti all’esame trichinoscopico da effettuarsi, a spese degli interessati, se ad iniziativa privata, presso l’Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise previa compilazione di un’apposita scheda resa nota con il tesserino venatorio utile alla rilevazione dei dati biometrici. Al fine di garantire una maggiore tutela della salute pubblica, si delegano gli AA.TT.CC. di Campobasso, Isernia e Termoli, ai sensi della normativa vigente, ad organizzare e regolamentare con propri atti, tutti gli aspetti sanitari legati agli esami trichinoscopici ed allo smaltimento delle carcasse dei suidi selvatici abbattuti, attraverso convenzioni con soggetti competenti pubblici e/o privati, regolarmente accreditati.

Le carcasse degli animali abbattuti, destinati agli stabilimenti di manipolazione e trasformazione, verranno sottoposte in quella sede, ai controlli ispettivi previsti dal Reg. CE 854/2004 Cap. VIII – Selvaggina Selvatica.

L’obbligo, tra l’altro, era già stato sancito con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1860 del 21 novembre 1978, avente per oggetto “Obbligo dell’esame trichinoscopico dei cinghiali, dei suini allevati allo stato brado e di animali non domestici di altre specie di cui è consentita la cattura”.

  • Volpe (Vulpes volpe)

Consentirne il prelievo venatorio:

  1. dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016;
  2. dal 2 novembre al 14 dicembre 2016 nell’Area Contigua del PNALM, versante molisano, in forma individuale da postazione fissa con carabina munita di ottica di puntamento da parte di cacciatori in possesso di abilitazione rilasciata dalla Provincia o di altri titoli formativi equipollenti di cui alla nota Ispra 22478/T-Dl del 28 giugno 2010 e ss.mm.ii.. Nelle zone di caccia al cinghiale assegnate alle squadre, la caccia alla volpe richiede la preventiva comunicazione al Caposquadra e non può essere effettuata in contemporanea allo svolgimento della girata;
  3. dal 2 gennaio al 30 gennaio 2017 in squadre organizzate con l’ausilio dei cani da seguita, previa comunicazione alle Amministrazioni provinciali.

4.                  AREA CONTIGUA DEL PARCO NAZIONALE. ULTERIORI INDICAZIONI

All’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante molisano, in accordo con quanto stabilito dal protocollo d’intesa per l’attuazione delle priorità di azioni previste nel “Piano di Azione per la Tutela dell’Orso bruno Marsicano” (PATOM), nonché con quanto previsto dal “Protocollo per la tutela dell’orso bruno marsicano e il miglioramento della gestione venatoria” vigono le seguenti prescrizioni:

  • divieto dell’allenamento e dell’addestramento cani;
  • divieto della c.d. pre-apertura;
  • la caccia alla volpe potrà essere effettuata in forma individuale da postazione fissa con carabina munita di ottica di puntamento da parte di cacciatori in possesso di abilitazione rilasciata dalla Provincia o di altri titoli formativi equipollenti di cui alla nota Ispra 22478/T-Dl del 28 giugno 2010 e ss.mm.ii.. Nelle zone di caccia al cinghiale assegnate alle squadre, la caccia alla volpe richiede la preventiva comunicazione al Caposquadra e non può essere effettuata in contemporanea allo svolgimento della girata. Ciascun equipaggio può utilizzare una muta di cani costituita al massimo da due esemplari ed essere iscritti in apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza, sesso e numero di microchip. Sono consentiti l’utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate con diametro non superiore allo 0 (3,9 mm);
  • divieto di qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica;
  • la caccia al cinghiale potrà essere esercitata in forma collettiva mediante la tecnica della “girata” con squadre formate da 6-10 unità con unico cane che ha funzione anche di “limiere”, ed forma individuale, da appostamento e/o alla “cerca” con carabina munita di ottica di puntamento e senza l’ausilio dei cani;
  • al fine di assicurare la correttezza tecnica e la sicurezza delle operazioni di girata, ciascuna squadra dovrà operare in una zona di caccia fissa, assegnata in via esclusiva alla medesima;
  • la caccia alla lepre potrà essere esercitata con l’utilizzo massimo di due cani per equipaggio; i cani devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dalle ATC, indicando nome del cane, razza, sesso e numero del microchip;
  • la caccia alle altre specie (fagiano, quaglia, beccaccia, ecc.) è consentita con l’ausilio dei soli cani da ferma o da cerca, escludendo l’uso del cane da seguita. Sono consentiti l’utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate.

5.               CARNIERE

Per ogni giornata consentita, ciascun cacciatore potrà abbattere complessivamente due capi di selvaggina stanziale con i seguenti limiti per specie:

SPECIE LIMITE GIORNALIERO LIMITE STAGIONALE
LEPRE 1 CAPO NON PREVISTO
CINGHIALE 1 CAPO NON PREVISTO

Per la selvaggina migratoria, il limite massimo giornaliero è stabilito in complessivi 20 capi, con i seguenti limiti:

SPECIE LIMITE GIORNALIERO LIMITE STAGIONALE
ALLODOLA 10 CAPI 50 CAPI
BECCACCIA 3 CAPI fino al 31 dicembre 20162 CAPI dal 2 al 19 gennaio 2017

1 CAPO da 21 al 30 gennaio 2017

20 CAPI
QUAGLIA 5 CAPI 25 CAPI
TORTORA 5 CAPI 25 CAPI
MERLO 5 CAPI 25 CAPI
CODONE 5 CAPI 25 CAPI
PAVONCELLA 5 CAPI 25 CAPI
COLOMBACCIO 6 CAPI NON PREVISTO
BECCACCINO, FRULLINO E ANATIDI 8 CAPI 25 STAGIONALI

Sono escluse dalle limitazioni la cornacchia grigia, la gazza, la ghiandaia e la volpe.

6.                GIORNATE DI CACCIA

La caccia può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto per tre giorni alla settimana a scelta del cacciatore, con l’esclusione del Martedì e del Venerdì considerati giornate di silenzio venatorio. Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se ricadenti all’interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, nel mese di gennaio, l’attività venatoria è consentita solo nelle giornate di Mercoledì e Domenica.

7.               USO DEI CANI

L’uso del cane è consentito dal 18 settembre fino al 30 gennaio 2017.

I cani utilizzati per l’attività venatoria devono essere registrati all’anagrafe canina; in ogni caso, si evidenzia che corre l’obbligo della vaccinazione contro le principali malattie trasmissibili all’orso, cosi come disposto dall’allegato “Azione A2” alla DGR n. 43/2014.

8.                ADDESTRAMENTO CANI

L’addestramento dei cani è consentito, ad eccezione delle giornate di pre-apertura venatorio, nelle modalità sotto elencate e solo agli ammessi all’ATC:

PERIODO ORARIO
15 agosto 2016 fino al 17 settembre 2016 Dall’alba alle ore 18 p.m.

L’addestramento dei cani è vietato all’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante molisano, nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi di Protezione, terreni in attualità di coltivazione e, comunque, in tutti i terreni sottratti all’esercizio della caccia. Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è vietato addestrare i cani prima del primo settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.

9.               GARE E PROVE CINOFILE

Le gare e prove cinofile potranno essere effettuate nelle apposite Zone di Addestramento Cani già istituite e affidate, rispettando il relativo regolamento regionale.

Inoltre, le prove cinofile ad esclusivo carattere nazionale ed internazionale approvate ed inserite nei calendari ENCI senza l’abbattimento ed immissione del selvatico e a condizione che non si arrechi danno alle colture agricole ad alla fauna, potranno essere effettuate anche all’interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura, previa autorizzazione delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.

10.            DIVIETI

Tra i casi espressamente previsti dalla Legge n. 157/92, art. 21 e L.R.19/93, art. 31, nonché dai regolamenti vigenti, si evidenziano i seguenti divieti:

  1. la posta alla beccaccia e al beccaccino, nonché cacciare a rastrello in più di tre persone;
  2. la caccia da appostamento con richiami vivi;
  3. la caccia nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle Zone di Addestramento Cani, nelle Oasi di Protezione, nei parchi naturali,parchi e riserve regionali e in tutto quanto contenuto nei Piani Faunistici Venatori Provinciali che, nelle more ed in attesa della nuova pianificazione faunistica regionale, sono attuati e riconfermati come da D.G.R. n. 572 del 04.08.2011;
  4. la caccia alle allodole con l’uso di civette;
  5. la caccia di tutte le specie di fauna non contemplate nel presente calendario. Relativamente alla specie cinghiale (Sus scrofa) è vietata l’immissione, sull’intero territorio regionale; è vietato, inoltre, qualsiasi ripopolamento e/o immissione di lepre europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall’area dove è stata accertata la presenza di Lepre Italica;
  6. qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica ad eccezione di quella effettuata a scopo di controllo;
  7. la caccia su terreno in tutto o nella maggior parte coperto di neve. E’ comunque consentita la caccia ai palmipedi e trampolieri ad esclusione della beccaccia, lungo i corsi d’acqua perenni e fino ad una distanza inferiore a metri 150 dalle loro rive e/o margini;
  8. la caccia da appostamento, oltre il 21 gennaio, non può essere esercitata:
    • a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici;
    • a non meno di 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli;
  9. l’attività venatoria nelle aree boscate colpite da incendi come individuate ai sensi della Legge n. 353/2000;
  10. la caccia in forma diversa da quelle stabilite dall’articolo 12, comma 5, lett. c) della Legge n. 157/92;
  11. l’addestramento dei cani nelle apposite ZAC per coloro che non hanno provveduto a farne specifica richiesta al Gestore previo versamento della relativa quota.

Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) oltre ai divieti sopra citati è vietato:

  1. l’utilizzo di munizioni a pallini di piombo all’interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
  2. l’attività di addestramento cani da caccia prima del primo settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
  • la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
  1. abbattere esemplari appartenenti alla specie Moretta (Aythia fuligula);
  2. l’attività venatoria negli specchi e corsi d’acqua anche parzialmente ghiacciati nelle ZPS identificate con codice:
    • IT7222248 (Lago di Occhito)
    • IT 7222265 (Torrente Toma)
    • IT 7222267 (Località Fantina – Fiume Fortore)
    • IT7228230 (Lago di Guardialfiera – Foce Fiume Biferno).

Nel Siti di Importanza Comunitaria (SIC), oltre ai divieti sopra citati, valgono le prescrizioni previste dai Piani di Gestione approvati dall’Amministrazione regionale con delibera di Giunta n. 772 del 31/12/2015.

11.             SANZIONI

Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dalla Legge 11/2/1992 n. 157 e dalla L.R. 10/8/93 n. 19 e successive modificazioni e integrazioni.

12.              REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO VENATORIO

  1. L’attività venatoria nella Regione Molise può essere esercitata nei seguenti Ambiti Territoriali di Caccia:
    1. CAMPOBASSO comprendente i Comuni di:

Acquaviva Collecroce, Baranello, Boiano, Busso, Campobasso, Casalciprano, Campochiaro, Castelbottaccio, Castelmauro, Castropignano, Civitacampomarano, Colle d’Anchise, Duronia, Fossalto, Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Limosano, Lucito, Lupara, Mafalda, Molise, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracupa, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, S. Biase, S. Felice del Molise, S. Giacomo degli Schiavoni, S. Massimo, S. Polo Matese, S. Angelo Limosano, Spinete, Tavenna, Torella del Sannio, Trivento, Vinchiaturo.

  1. TERMOLI comprendente i Comuni di:

Bonefro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Castellino del Biferno, Cercemaggiore, Cercepiccola, Colletorto, Ferrazzano, Gambatesa, Gildone, Ielsi, Larino, Macchia Val Fortore, Matrice, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Pietracatella, Portocannone, Provvidenti, Rotello, Riccia, Ripabottoni, S. Giovanni in Galdo, S. Giuliano del Sannio, S. Giuliano di Puglia, S. Martino in Pensilis, S. Croce di Magliano, S. Elia a Pianisi, Sepino, Termoli, Toro, Tufara, Ururi.

  1. ISERNIA comprendente i Comuni di:

Acquaviva d’Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo del Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Chiauci, Civitanova del Sannio, Conca Casale, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d’Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, S. Pietro Avellana, S. Agapito, S. Angelo del Pesco, S. Elena Sannita, S. Maria del Molise, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro.

Nei Comuni di Castel S. Vincenzo, Cerro al Volturno, Filignano, Montenero Val Cocchiara, Pizzone, Rocchetta a Volturno, Scapoli e su parte del territorio del Comune di Colli al Volturno vigono le disposizioni previste per l’esercizio venatorio all’interno dell’Area Contigua del PNALM.

  1. Se nella corrente stagione venatoria saranno istituiti quagliodromi, Aziende Faunistico Venatorie e Agri Turistico Venatorie, l’attività, l’accesso e i prelievi faunistici potranno essere consentiti solo agli autorizzati con le modalità previste dai rispettivi regolamenti della Regione Molise.
  2. Per esercitare la caccia occorre essere muniti di apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza e valido su tutto il territorio nazionale. Detto tesserino deve riportare negli appositi spazi il timbro delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, comprovante l’autorizzazione all’esercizio venatorio negli A.T.C.
  3. Ai cacciatori residenti nel Molise il tesserino verrà rilasciato dalle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.
  4. Per il rilascio del tesserino dovrà essere esibito quanto segue:
    • porto d’armi del richiedente valido, a norma di legge, per l’annata venatoria in corso;
    • polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni secondo i massimali stabiliti dalla legge;
    • ricevuta del versamento della tassa di Concessione Governativa di Euro 173,16, comprensiva dell’addizionale di Euro 5,16 di cui all’art. 24 — comma 10 — della Legge 157/92 da versare sul c/c postale n. 8003;
    • ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di Euro 84,00 intestata alla Tesoreria regionale – c/c postale n° 67971630 — cod. 00210, sulla quale verranno annotati il numero e la data di rilascio del tesserino che dovrà essere conservata e custodita per tutta la stagione venatoria.
  5. Ai cacciatori residenti in regione che concedono giornate di propria competenza ad altri cacciatori residenti fuori regione (c.d. Interscambio) non è consentita, per lo stesso giorno, alcuna attività venatoria in nessun Ambito Territoriale di Caccia sul territorio regionale.
  6. In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 22 comma 11 — L.R. 19/1993 e successive modificazioni e integrazioni che garantisce l’accesso a tutti gli Ambiti Territoriali ai cacciatori residenti nel Molise e nel rispetto del comma 13 dello stesso articolo, il numero dei cacciatori non residenti in regione da ammettere nei suddetti A.T.C. sarà determinato e notificato dall’Assessorato regionale alla Caccia alle Amministrazioni Provinciali di Campobasso e Isernia.

I posti da destinare ai cacciatori extra regionali per ciascun Ambito Territoriale di Caccia saranno divisi in parti uguali fra tutte le regioni d’Italia ed assegnati ai rispettivi cacciatori. Eventuali posti in più non utilizzati, possono essere ridistribuiti in parti uguali alle altre Regioni.

  1. Il tesserino è strettamente personale, nessun cacciatore potrà farne richiesta più di una volta durante il corso della stessa annata venatoria. In caso di provata perdita (dimostrabile attraverso la denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza) o deterioramento del tesserino, potrà essere rilasciato un duplicato valido a tutti gli effetti di legge.
  2. Il cacciatore è obbligato ad indicare, in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino:
    1. la giornata di caccia all’inizio della stessa, contrassegnando con una crocetta il numero corrispondente all’A.T.C. in cui esercita l’attività;
    2. tutti i capi di selvaggina stanziale o migratrice, immediatamente dopo averli incarnierati e in loco;
    3. se trattasi di lepre e cinghiale con una crocetta per capo;
    4. per le altre specie di selvaggina stanziale con la prima lettera del nome del selvatico e per le altre specie, marcando con una croce il relativo numero corrispondente. Il cacciatore è altresì obbligato a compilare il foglio “carniere”, parte integrante e allegato al tesserino venatorio, riportando il numero dei capi di selvaggina abbattuti nel corso della giornata di caccia.
  3. Onde consentire alle Amministrazioni Provinciali di rilevare i dati relativi ai capi abbattuti per la predisposizione dei futuri Piani Faunistici Venatori e di adempiere al disposto del D.M. 6 novembre 2012, in deroga a quanto previsto dall’art. 22, comma 6 della L.R. 10 agosto 1993, n. 19, è obbligatoria, da parte del cacciatore, la restituzione del tesserino debitamente compilato, entro e non oltre il 31 marzo 2017. Per i cacciatori non residenti nella regione Molise è obbligatoria la consegna della copia del tesserino rilasciato dalla propria regione o provincia di residenza, entro e non oltre il 10 marzo di ogni anno, pena la non ammissibilità all’esercizio venatorio della stagione successiva.
  4. In caso di smarrimento del tesserino dopo la chiusura dell’attività venatoria, deve essere effettuata apposita denuncia all’Autorità di Pubblica sicurezza.
  5. Al fine di tutelare la sicurezza della pratica venatoria, è fatto obbligo ai cacciatori di indossare almeno un capo di abbigliamento (gilet, casacca, pettorina, giacconi, ecc.) ad alta visibilità. Tale obbligo si estende a tutti coloro che, durante la stagione venatoria al cinghiale in corso, si apprestano ad effettuare attività ludico-sportive e ricreative (cercatori di funghi, cercatori di tartufi, ecc.) all’interno di aree ove sia consentita l’attività venatoria. L’obbligo non ricorre per chi eserciti l’attività venatoria alla fauna migratoria da appostamento fisso o temporaneo esclusivamente all’interno della postazione utilizzata per l’appostamento.
  6. E’ fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all’ISPRA (via Cà Fornacetta 9, Ozzano Emilia – Bologna) o al competente ATC che ne darà comunicazione all’Istituto nazionale. Alla comunicazione va allegato, altresì, l’anello tolto all’uccello abbattuto.

13.              DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Beccaccia

Entro il 31 marzo 2017, in concomitanza con la riconsegna del tesserino, i cacciatori che hanno abbattuto beccacce dovranno riconsegnare, all’ATC in cui si è residenti o ammessi l’ala destra (o la sinistra se rovinata la destra), degli esemplari prelevati. La lettura delle ali consentirà di rilevare dei dati relativi alla classe di età e dovrà essere effettuata dagli ATC stessi anche con l’ausilio di enti e/o associazioni specializzate.

Nel periodo di svernamento e di migrazione primaverile prenuziale, gli ATC organizzano il monitoraggio della specie beccaccia (Scolopax rusticola), secondo quanto stabilito nel “Protocollo operativo per il monitoraggio della beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma” approvato con delibera di G.R. N.110 del 02.03.2015. Ciò consentirà non solo di omogeneizzare le tecniche di censimento sul territorio della regione, ma di acquisire elementi utili per la stesura del calendario venatorio.

Cinghiale

Come disposto dal Reg. CE n. 2075/2005 recepito con D.G.R. n. 56 del 28 gennaio 2008 e novellato dal Reg. CE

N.1375/2015, le carcasse dei suidi selvatici abbattuti, devono essere sottoposti all’esame trichinoscopico da effettuarsi, a spese degli interessati, se ad iniziativa privata, presso l’Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise. Al fine di garantire una maggiore tutela della salute pubblica, si delegano gli AA.TT.CC. di Campobasso, Isernia e Termoli, ai sensi della normativa vigente, ad organizzare e regolamentare con propri atti, tutti gli aspetti sanitari legati agli esami trichinoscopici ed allo smaltimento delle carcasse dei suidi selvatici abbattuti, attraverso convenzioni con soggetti competenti pubblici e/o privati, regolarmente accreditati.

Le carcasse degli animali abbattuti, destinati agli stabilimenti di manipolazione e trasformazione, verranno sottoposte in quella sede, ai controlli ispettivi previsti dal Reg. CE 854/2004 Cap. VIII – Selvaggina Selvatica.

L’obbligo, tra l’altro, era già stato sancito con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1860 del 21 novembre 1978, avente per oggetto “Obbligo dell’esame trichinoscopico dei cinghiali, dei suini allevati allo stato brado e di animali non domestici di altre specie di cui è consentita la cattura”.

Lepre

Si precisa che, per quanto riguarda i territori dei comuni dove è stata accertata la presenza della Lepre Italica (Lepus corsicanus) che non ricadono all’interno di Istituti faunistici in cui l’attività venatoria è vietata (ZAC, ZRC, Oasi, etc.), sarà consentita la caccia alla Lepre comune (Lepus europaeus) nel periodo 15 ottobre 2016 – 30 novembre 2016.

In maniera particolare, nei territori dei comuni di Pozzilli e Filignano, in provincia di Isernia e in quelli di Jelsi, Campochiaro e San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso, la caccia alla Lepre comune sarà consentita dal 15 ottobre 2016 al 30 novembre 2016. Oltre alla restrizione dei tempi di caccia, saranno poste in essere tutte le misure a salvaguardia della lepre italica e, nel contempo, sarà vietato qualsiasi ripopolamento e/o immissione di lepre europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall’area dove è stata accertata la presenza di Lepre Italica.

14.             DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente calendario, vigono le norme di cui alla Legge 11/02/92 n. 157 e successive modificazioni, alla Legge regionale 10/08/93 n. 19 e successive modificazioni e integrazioni e alla D.G.R. 889/2008 e alla D.G.R. 43/2014.