Interscambio art 22, com. 12, L.r. 19/93, REGOLAMENTO / MODULISTICA 2022
Interscambio art 22, com. 12, L.r. 19/93, REGOLAMENTO / MODULISTICA 2022
Download : modulo_richiesta_interscambio-2022-23
Art. 1: L’ A.T.C. n. 3 di Isernia,, ha autorizzato l’interscambio tra un cacciatore residente ed un cacciatore extra regionale.
Art. 2: Il cacciatore residente un questo A.T.C. può cedere, una sola volta, massimo n. 10 (dieci) giornate di caccia ad un cacciatore non residente in Molise.
Art. 3: E’ fatto divieto, sia al cedente che al beneficiario, di ricevere o compensare tali giornate con somme in denaro o regalie di qualsiasi genere;
Art. 4: Il cacciatore non residente in Molise è tenuto a versare a questo A.T.C., e per esso sul c.c.bancario IBAN : IT 11 F083 2715 6000 0000 0000 845 , codice BIC: ICRAITRRROM, intestato a : AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA nr. 3 di Isernia con causale interscambio.”, per ogni giornata di caccia, una somma pari ad un decimo della quota di ammissione all’A.T.C. (€. 16,80); (sulla causale specificare il numero delle giornate).
Art. 5: Il cacciatore residente in questo ATC sottoscriverà un modulo allo scopo predisposto nel quale dovranno essere riportate le proprie generalità, il numero del tesserino venatorio regionale e, in modo analitico, le giornate di caccia che si intendono cedere.
Allo stesso cacciatore saranno annullate, sempre sul tesserino regionale, le giornate di caccia cedute;
Art. 6: Il cacciatore extra regionale, a sua volta, completerà il modello del cacciatore cedente ed allegherà un’attestazione di versamento proporzionata al numero delle giornate ricevute;
Art. 7: Al cacciatore non residente in Molise sarà rilasciata un’autorizzazione nella quale saranno evidenziati: il nominativo del cacciatore cedente e le giornate in cui potrà praticare l’attività venatoria in questo ambito.
Art. 8: Le giornate concesse e ricevute non potranno essere in alcun modo modificate, annullate o sostituite, neanche a fronte di avverse condizioni metereologiche o nevicate.
Art. 9: Possono effettuarsi, complessivamente, non più di n. 50 ”interscambi” con cacciatori residenti in Regioni, Province ed AA.TT.CC. che, parimenti, accolgano cacciatori molisani
Art 10: L’attività venatoria mediante interscambio si potrà esercitare a decorrere dal trentesimo giorno di apertura della caccia stabilita dal calendario venatorio vigente e sino al 31/12/2022.